IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il  rapporto 1997 dell'Organizzazione mondiale della sanita' che considera "il controllo del dolore, la riduzione della sofferenza e  la  disponibilita'  delle  cure palliative per chi non puo' essere curato" una delle sei grandi priorita' in campo sanitario;  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante  "Approvazione  del  piano sanitario nazionale 1998/2000" che nell'"obiettivo IV" affronta il problema dell'assistenza alle persone nella  fase  terminale  della  vita,  sottolineando  l'esigenza di un potenziamento  degli interventi di cure palliative e la realizzazione di strutture residenziali dedicate;  Visti  il  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni  dalla  legge  26 febbraio  1999,  n.  39,  il  decreto ministeriale  28 settembre  1999  e  il  decreto della Presidenza del Consiglio  dei Ministri del 20 gennaio 2000, che definiscono le norme di  integrazione  tra le reti di assistenza dei malati terminali e le strutture di ricovero;  Vista  la legge 8 gennaio 2001, n. 12, recante "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore";  Visto  l'accordo  del 19 aprile 2001, sancito tra il Ministro della sanita',  le  regioni,  le province autonome di Trento e Bolzano e le province,   i  comuni  e  le  comunita'  montane,  sul  documento  di iniziative  per  l'organizzazione  della  rete dei servizi delle cure palliative,  in  cui  si  sottolinea  l'esigenza  di  raggiungere  la migliore qualita' di vita garantibile per i malati terminali e per le loro famiglie;  Ritenuto che in armonia con il piano sanitario nazionale 1998-2000, che  considera  indispensabile  ai fini della promozione della salute "la  realizzazione  di un patto di solidarieta'" che impegni non solo "le  istituzioni  preposte  alla  tutela della salute", ma anche "una pluralita'  di  soggetti",  come  i  cittadini,  il volontariato, gli organi  e  i  mezzi  di comunicazione e l'intera comunita' europea ed internazionale;  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 24 maggio 2001;  Su proposta del Ministro della sanita';
                                E m a n a                       la seguente direttiva:
    Le  amministrazioni  pubbliche,  anche  in  coordinamento  con  gli organismi  di  volontariato  nell'ultima  domenica  di maggio di ogni anno,   designata   "Giornata  del  sollievo",  si  impegnano,  nelle rispettive competenze, a promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione    e   tramite   iniziative   di   sensibilizzazione   e solidarieta',  la  cultura  del  sollievo  dalla  sofferenza fisica e morale  in  favore  di  tutti  coloro  che  stanno  ultimando il loro percorso  vitale,  non  potendo  piu' giovarsi di cure destinate alla guarigione.  La  presente  direttiva,  previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 maggio 2001
                                               Il Presidente                                       del Consiglio dei Ministri                                                 Amato Il Ministro della sanità        Veronesi
  Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 8, foglio n. 36  |