Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 284
Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7, comma 1;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Sentito il garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la solidarieta' sociale;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso";
b) per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge;
c) per "Commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;
d) per "Fondo", il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge;
e) per "CONSAP", la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso):
"Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con
regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo adotta norme per:
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 6, le modalita' di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli
uffici competenti in relazione all'applicazione della
presente legge;
c) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la
CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del Ministero
dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del
rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli
stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al
Comitato di cui all'art. 3;
e) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire
l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli
aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita'
finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a
soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia
possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
g) disciplinare la procedura e la modalita' di
surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o
dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4".
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 22
dicembre 1999, n. 512:
"Art. 3 (Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari
sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza
diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita
al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto
previsto dall'art. 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e'
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
a carico del Fondo".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica):
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del tesoro predispone un programma di riordino
delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette,
d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
di cui all'art. 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle
partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di
cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di
partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto
necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle
societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali
partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla
riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il
programma di riordino alle competenti commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere entro il
termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma e' approvato dal
Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo".



 
Art. 2.
Composizione e funzionamento del Comitato
1. Il Comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, e' presieduto dal commissario che lo convoca con le modalita' stabilite dallo stesso Comitato.
2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 3 della legge si provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
4. Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti prevale il voto del commissario.
5. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 4, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sul Fondo, al presidente, ai componenti del Comitato ed ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
Attribuzioni del Comitato
1. Il Comitato delibera sulle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, su eventuali casi di sospensione del procedimento o di revoca o riforma dei provvedimenti gia' adottati, nonche' su ogni altra questione inerente all'applicazione della legge che il commissario ritiene opportuno sottoporre al suo esame.
2. Il Comitato, all'inizio di ogni anno, approva un programma di informazione, predisposto dal commissario, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. L'informazione puo' consistere nella divulgazione attraverso gli organi di stampa, delle finalita' della legge e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nonche' nella realizzazione di materiale informativo. Le attivita' relative sono realizzate dal commissario d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono liquidate dalla CONSAP.
3. Il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo od applicativo piu' rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni della normativa vigente. La relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno.
 
Art. 4.
Ufficio di supporto al Comitato
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' individuato, nell'ambito delle strutture della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e ferma restando la dotazione organica del medesimo Ministero, un ufficio con i seguenti compiti:
a) gestione del rapporto di concessione con la CONSAP;
b) assistenza tecnica e supporto del Comitato.
 
Art. 5.
Attribuzioni del commissario
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 della legge, al commissario spettano i seguenti compiti:
a) coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, in raccordo con gli altri enti interessati;
b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa;
c) relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita senza oneri aggiuntivi di spesa presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la corresponsione del compenso al commissario, qualora non appartenente ad una pubblica amministrazione.
3. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e dell'ufficio del commissario.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 6.
Risorse finanziarie
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, e' alimentato:
a) dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilita' 5 - Servizi civili dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;
b) dalle somme di cui all'articolo 2 della legge, individuate entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera a), con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;
c) dalle somme eventualmente introitate per effetto dell'esercizio della surrogazione del Fondo agli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge.
2. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalita' e i tempi che verranno determinati nel provvedimento di concessione previsto dall'articolo 7.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6, comma 4,
della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 2 (Modifiche all'art. 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575). - 1. All'art. 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
parole: "o che non debbano essere utilizzate per il
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli"
sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime
dei reati di tipo mafloso";
c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso";
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse
pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso";
e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse
pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la
liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso".
"Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al
Fondo). (Omissis).
4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o
dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento
dei danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a
carico del Fondo nel caso in cui questo non possa
soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto
condannato al risarcimento del danno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469, reca: "Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 7.
Rapporto concessorio con la CONSAP
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed e' rinnovata alla scadenza, con le stesse modalita', per un uguale periodo.
2. La concessione si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', la liquidazione delle spese relative ai programmi di informazione di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' al principio di garantire la verifica periodica da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalla legge.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:
a) l'erogazione delle somme e la loro liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;
b) la ripetizione nei casi di revoca o riforma disposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 15 delle somme gia' erogate, nonche' l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge;
c) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare annualmente ai sensi dell'articolo 4 della legge, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato, nonche' alle spese per le attivita' di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge;
d) la presentazione alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno per il successivo inoltro, per il tramite dell'ufficio centrale del bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attivita' svolta. Analoga presentazione va fatta anche al commissario.
4. La concessione stabilisce, altresi', le modalita' di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 6, comma 4, e 7, comma 1,
lettera e), della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si
veda rispettivamente, nelle note all'art. 6 e alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della citata legge
22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli
enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un
giudizio civile, nelle forme previste dal codice di
procedura civile, per il risarcimento dei danni causati
dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati
in giudizio penale, nonche' i successori a titolo
universale delle persone a cui favore e' stata emessa la
sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione
del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".



 
Art. 8.
Domanda di accesso al Fondo
1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4 della legge.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4 della citata legge 22
dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.



 
Art. 9.
Istruttoria della domanda e termini del procedimento
1. La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e' pervenuta alla prefettura competente.
3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e al Comitato le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi' come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge.
5. Il prefetto, entro venti giorni dal ricevimento del-l'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge
22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 5 (Domanda per l'accesso al Fondo). - 1. Quando,
ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, e'
depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di
cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice
fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del
luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio
formulata dal pubblico ministero".



 
Art. 10.
Contenuto e documentazione della domanda
1. La domanda sottoscritta dai soggetti indicati al-l'articolo 4 della legge, deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione e' riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non e' stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riferite anche al soggetto deceduto.
3. Alla domanda e' allegata copia autentica del-l'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 4 della citata legge
22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - (Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni [240-bis
coord.] se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, comma 3, 629, comma 2, e 630 dello stesso codice
penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis,
secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse
quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile
1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenatone, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza
[3802m'];
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis,
comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi
aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale.
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
contro la mafia".



 
Art. 11.
Sospensione del procedimento
1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10;
c) qualora il Comitato, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 10.
- Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575,
si veda nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della
citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al
Fondo). (Omissis).
2. Se necessario ai fini della completezza dei
documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo,
il comitato invita l'interessato a fornire documentazione
integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte
dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza
di condanna.".



 
Art. 12.
Deliberazione sulla domanda
1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.
 
Art. 13.
Comunicazione della decisione
1. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' immediatamente trasmessa dal commissario al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, nonche' alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge e di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, ed alla CONSAP per gli adempimenti di cui all'articolo 7.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta i testo dell'art. 5, comma 4, della citata
legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 5 (Domanda per l'accesso al Fondo). - (Omissis).
4. La richiesta di pagamento al Fondo e' accompagnata
dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della
sentenza di condanna al pagamento della provvisionale,
ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione
del danno.".



 
Art. 14.
Accesso al Fondo in quota proporzionale
1. Il Comitato, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, delibera l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate dal Comitato e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio, delle disponibilita' del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 6.



 
Art. 15.
Revoca e riforma
1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con delibera del Comitato:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con delibera del Comitato qualora in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 22
dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.



 
Art. 16.
Riservatezza del procedimento
1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio, a termini dell'articolo 6, comma 3, della legge. Di essi e del loro contenuto e' pertanto vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il prefetto ed il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 143



Note all'art. 16:
- Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575,
si veda nelle note all'art. 10.
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994,
n. 415, reca: "Regolamento per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge
22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al
Fondo). (Omissis).
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai
soggetti interessati all'accesso e alle relative
procedure.".



 
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