Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 284 |
Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7, comma 1; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; Sentito il garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la solidarieta' sociale;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "legge", la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso"; b) per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge; c) per "Commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge; d) per "Fondo", il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge; e) per "CONSAP", la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso): "Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per: a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalita' di gestione del Fondo; b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge; c) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge; d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3; e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime; f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi; g) disciplinare la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4". - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata". - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 3 (Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali; g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo". - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica): "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino. 2. Il programma deve prevedere la quotazione delle societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma e' approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo".
|
| Art. 2. Composizione e funzionamento del Comitato 1. Il Comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, e' presieduto dal commissario che lo convoca con le modalita' stabilite dallo stesso Comitato. 2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 3 della legge si provvede alla nomina di un supplente. 3. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta. 4. Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti prevale il voto del commissario. 5. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 4, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sul Fondo, al presidente, ai componenti del Comitato ed ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 1.
|
| Art. 3. Attribuzioni del Comitato 1. Il Comitato delibera sulle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, su eventuali casi di sospensione del procedimento o di revoca o riforma dei provvedimenti gia' adottati, nonche' su ogni altra questione inerente all'applicazione della legge che il commissario ritiene opportuno sottoporre al suo esame. 2. Il Comitato, all'inizio di ogni anno, approva un programma di informazione, predisposto dal commissario, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. L'informazione puo' consistere nella divulgazione attraverso gli organi di stampa, delle finalita' della legge e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nonche' nella realizzazione di materiale informativo. Le attivita' relative sono realizzate dal commissario d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono liquidate dalla CONSAP. 3. Il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo od applicativo piu' rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni della normativa vigente. La relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno. |
| Art. 4. Ufficio di supporto al Comitato 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' individuato, nell'ambito delle strutture della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e ferma restando la dotazione organica del medesimo Ministero, un ufficio con i seguenti compiti: a) gestione del rapporto di concessione con la CONSAP; b) assistenza tecnica e supporto del Comitato. |
| Art. 5. Attribuzioni del commissario 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 della legge, al commissario spettano i seguenti compiti: a) coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, in raccordo con gli altri enti interessati; b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa; c) relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita senza oneri aggiuntivi di spesa presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la corresponsione del compenso al commissario, qualora non appartenente ad una pubblica amministrazione. 3. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e dell'ufficio del commissario.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 1.
|
| Art. 6. Risorse finanziarie 1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, e' alimentato: a) dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilita' 5 - Servizi civili dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; b) dalle somme di cui all'articolo 2 della legge, individuate entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera a), con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469; c) dalle somme eventualmente introitate per effetto dell'esercizio della surrogazione del Fondo agli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge. 2. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalita' e i tempi che verranno determinati nel provvedimento di concessione previsto dall'articolo 7.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 6, comma 4, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 2 (Modifiche all'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. All'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso"; b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafloso"; c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso"; d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso"; e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso". "Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). (Omissis). 4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento dei danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
|
| Art. 7. Rapporto concessorio con la CONSAP 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed e' rinnovata alla scadenza, con le stesse modalita', per un uguale periodo. 2. La concessione si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', la liquidazione delle spese relative ai programmi di informazione di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' al principio di garantire la verifica periodica da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalla legge. 3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti: a) l'erogazione delle somme e la loro liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche; b) la ripetizione nei casi di revoca o riforma disposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 15 delle somme gia' erogate, nonche' l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge; c) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare annualmente ai sensi dell'articolo 4 della legge, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato, nonche' alle spese per le attivita' di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge; d) la presentazione alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno per il successivo inoltro, per il tramite dell'ufficio centrale del bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attivita' svolta. Analoga presentazione va fatta anche al commissario. 4. La concessione stabilisce, altresi', le modalita' di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 6, comma 4, e 7, comma 1, lettera e), della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda rispettivamente, nelle note all'art. 6 e alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso. 2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
|
| Art. 8. Domanda di accesso al Fondo 1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4 della legge.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.
|
| Art. 9. Istruttoria della domanda e termini del procedimento 1. La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza. 2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e' pervenuta alla prefettura competente. 3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e al Comitato le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi' come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge. 5. Il prefetto, entro venti giorni dal ricevimento del-l'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 5 (Domanda per l'accesso al Fondo). - 1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, e' depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero".
|
| Art. 10. Contenuto e documentazione della domanda 1. La domanda sottoscritta dai soggetti indicati al-l'articolo 4 della legge, deve contenere: a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione e' riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso; c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non e' stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno. 2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riferite anche al soggetto deceduto. 3. Alla domanda e' allegata copia autentica del-l'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale: "Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - (Omissis). 2. La durata massima e' tuttavia di due anni [240-bis coord.] se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, comma 3, 629, comma 2, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenatone, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza [3802m']; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale. - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia".
|
| Art. 11. Sospensione del procedimento 1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso nei seguenti casi: a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10; c) qualora il Comitato, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 10. - Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575, si veda nelle note all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). (Omissis). 2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.".
|
| Art. 12. Deliberazione sulla domanda 1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente. |
| Art. 13. Comunicazione della decisione 1. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' immediatamente trasmessa dal commissario al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, nonche' alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge e di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, ed alla CONSAP per gli adempimenti di cui all'articolo 7.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7. - Si riporta i testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 5 (Domanda per l'accesso al Fondo). - (Omissis). 4. La richiesta di pagamento al Fondo e' accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.".
|
| Art. 14. Accesso al Fondo in quota proporzionale 1. Il Comitato, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, delibera l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate dal Comitato e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio, delle disponibilita' del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 6.
|
| Art. 15. Revoca e riforma 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con delibera del Comitato: a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in giudicato; b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso. 2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con delibera del Comitato qualora in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto. 3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma. 4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.
|
| Art. 16. Riservatezza del procedimento 1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e dei relativi regolamenti attuativi. 2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio, a termini dell'articolo 6, comma 3, della legge. Di essi e del loro contenuto e' pertanto vietata la pubblicazione. 3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il prefetto ed il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Del Turco, Ministro delle finanze Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 143
Note all'art. 16: - Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575, si veda nelle note all'art. 10. - Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, reca: "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). (Omissis). 3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.".
|
|
|
|