| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   relativo   alla   richiesta  di  riconoscimento  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore". |  
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    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;    Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela  del  Soave  e  del  Recioto  di Soave in data 11 agosto 1999, intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  dei vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" ed il relativo disciplinare di produzione;    Visto  il  parere  favorevole della regione Veneto sulla predetta domanda;    Ha  espresso,  nella  riunione  del  13  e 14 giugno 2001, parere favorevole  al  suo  accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  ministeriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.    Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  via  Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, del presente parere, nella Gazzetta Ufficiale.  |  
|   |  Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine         controllata e garantita dei vini "Soave Superiore".
                                 Art. 1.    La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Soave Superiore"  gia'  riconosciuta a denominazione di origine controllata con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 maggio  1968  e' riservata  ai  vini  "Soave  Superiore"  "Soave Superiore" classico e "Soave  Superiore"  riserva  che  rispondono  alle  condizione  ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.                               Art. 2.    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"  devono  essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega  per  almeno  il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.    In  tale  ambito  del  30%,  e fino ad un massimo del 5%, possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.                               Art. 3.    A)   La  zona  di  produzione del vino a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" comprende il territorio collinare  di  parte  dei  comuni  di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto,  Ronca',  Montecchia  di Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.    Tale zona e' cosi' delimitata:      partendo   dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)  e precisamente  da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco  della  Fratta  fino  al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino  a  Casette  in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che  sovrasta  la  medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.    Si   prosegue  per  localita'  Fontana  arrivando  a  San  Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e  collina  si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.    Da  qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno  poi  verso  est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita'  Villa  e  si  segue  la strada che delimita il monte dalla pianura  a  fianco di localita' Naronchi e poi a sud per la localita' San  Pietro,  sempre  costeggiando  la  strada  si  arriva  a nord in localita'  Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso  nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da  qui  la strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in  comune  di  Cazzano  di  Tramigna  in  localita' Cantina Sociale. Attraverso  la  provinciale  si  prende la strada a sud per localita' Canova  fino  ad  arrivare  in comune di Soave localita' Costeggiola, risale  per  la  strada  del  cimitero  di  questa borgata, raggiunge un'altra  strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora  la  strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco la quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi  scende  verso  sud  per  la carreggiabile comunale a piedi, del Monte  Foscarino  e  del  Monte  Cercene  e  sino  all'incrocio della provinciale  Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo  l'abitato  della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna  incanalato,  lo  segue  verso  sud  fino  alla  provinciale Soave-Borgo  San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave  e  arriva  alla  porta  di Verona punto di partenza della zona Classica.    Da  qui  si  spinge  verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo  fino  ad  incontrare  il confine tra i territori dei comuni di Soave  e  di  Monteforte  e  poi  cammina  lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente  Alpone  per  comprendere  l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa  il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa   il   torrente  Alpone,  segue  le  pendici  del  colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge  verso est attraversando la strada Monteforte-Brognolino e per Casarsa,  seguendo le pendici del monte Core, giunge a comprendere la borgata  di  Casotti,  dove  poco  dopo,  incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognolino.  Segue  allora questa strada spingendosi verso nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  monte  Grande. Ridiscende  poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognolino,  le  borgate Valle, Mezzavilla, nonche' l'abitato di Costalunga.    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellano.    La  delimitazione  riprende  proseguendo  a  nord per localita' i Motti  in  comune  di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello,  passando  per  il  centro di Montecchia toccando localita' Biondari   fino  a  localita'  Lauri,  da  qui'  la  strada  prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune  di  Ronca' a est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato di Ronca', da qui' si prende in direzione Vittori e a  sud  localita'  Momello,  Binello  fino  ad  arrivare in localita' Calderina  al  limite  con  il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte di  Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il  confine  provinciale,  a  sud  del  monte Mandarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto;  da  qui'  poi  la  strada  per localita' Cereghi, Fornace, Tessari  a  quota  250,  corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo  per  proseguire  sin  al punto in cui coincidono i confini dei comuni  di  Tregnano  di  San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto  la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe;  segue la strada che da Soiraghe, correndo sotto le pendici del  M.  Bastia,  prima  verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.  Di  qui'  seguendo  la  strada  per  Montecchia di Crosara raggiunge  per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da  Tolotti  devia  verso  sud  per  la  quota 300 che passa sotto C. Brustoloni  raggiunge  la  strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale   localita'  si  incontrano  i  confini  tra  Soave,  Cazzano  e Montecchia  a  quota  418,  da  qui' si prosegue lungo il confine tra Cazzano  e  Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un  sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.    Si  segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di  sopra,  e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.    Da  Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est  raggiungendo  la  quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.    Sulla  strada,  al  centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest  sino  al T. Tramigna e lungo questo di discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al  bivio  di  S.  Colombano  e  quindi  si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).    Da  quota  135  si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo  (quota  72)  da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia  quella  per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui' segue la strada che in  direzione  sud-ovest  raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso  nord  prima  e  poi  la  strada  che  superata  Pistoza  va  a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest, per breve tratto (100  metri  circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord  C. Troni, prosegue poi sempre in direzione ovest, per la strada che  si  congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud  per  circa  250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormantea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la   strada   per   Illasi,  procede  lungo  questa  verso  sud-ovest costeggiando   infine   per  breve  tratto  il  torrente  Illasi,  lo attraversa  e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione  ovest,  una  retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra  con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di  Illasi,  all'altezza  di  Montecurto di sopra segue quindi questo confine  verso  nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi  e  all'altezza  di  Leon  S.  Marco  prende la strada che in direzione  nord-est  raggiunge  C.  Santi quota 135. Da qui' segue la strada  per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto,  segue  poi  la  strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano,  Val  di  Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge la quota 73 all'altezza  di  Villa  Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest  raggiunge  Barco  di  sopra e prosegue quindi in direzione ovest  prima  e  poi  nord-ovest  fino ad incrociare la strada per S. Briccio,  la  segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui' prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.    Fanno  parte  di  detta  zona anche i rilievi collinari del monte Rocca  e  del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune  di  Soave cosi' delimitati du cartografica scala 1:2.000, che si allega:      delimitazione  "Monte  Gazzo"  -  "Monte  Rocca"  -  Comune  di Caldiero.    Partendo  dalla  statale  Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone  si  percorre la strada che porta alle terme fiancheggiate le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui' di svolta a sinistra seguendo  l'unghia  di  collina  che  delimita il Monte Rocca fino ad incontrare  la  strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad  imboccare  a  sinistra  la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi  subito  per  proseguire  verso  nord  seguendo la quota fino a giungere  alla  ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.    Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.    Partendo  all'altezza  del  capitello  in localita' di Fornello e proseguendo  in  senso  orario  verso  nord  si continua sulla strada comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta all'abitato  di  San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo  l'unghia  del  monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina  Bisson,  da  qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in comune di Colognola ai Colli.    Hanno   diritto   di   utilizzare  la  denominazione  di  origine controllata  e garantita per i vini "Soave Superiore" anche i vigneti le  cui  uve  nel  quinquennio  immediatamente anteriore alla data di entrata  in vigore del presente disciplinare di produzione sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di  tale  vino,  per  una  quantita'  annuale  non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.    Detti vigneti devono in ogni caso avere gia' i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.    B) Le  uve  atte  a  produrre  il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" designabile con la menzione classico,  di  cui all'art. 5, e' quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre  1931,  comprende  il  territorio  dei  comuni  di Soave e Monteforte d'Alpone ed e' cosi' delimitata:      partendo  dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada  Soave-Monteforte, fino alla borgatra di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo,  fino  ad  incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il  torrente  Alpone  segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo spingendosi prima a nord e poi ad est  per  escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo  sempre  il  bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognolino e per Casarsa, seguendo le  pendici  del Monte Core, giunge a comprendere al borgata Casotti, dove  poco  dopo  incontra  di nuovo la strada Monteforte-Brognolino. Segue  allora  questa  strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle  pendici del Monte Grande. Ridiscende poi camminando verso est, sulla  sinistra  della  valle  del  Carbonare  comprende l'abitato di Brognoligo,  le  borgate  Valle,  Mezzavilla,  nonche',  l'abitato di Costalunga.    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema  collinare  del  Monte  Castellaro,  lo  raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera  Meggiano,  e  giunge sino alla Valle Crivellara, nel punto in cui  il  confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si  stacca dal confine, prosegue verso ovest e raggiunge la quota 331 presso  Villa  Alberti.  Indi  segue  per  un  tratto  la carrareccia discendente  dal  Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la  Casa  Nui,  raggiunge  il ramo secondario della Valle Anguani che segue  poi  fino  alla  provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada  fino  a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la  strada  del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale.  Da  qui  cammina  verso  est, seguendo la carreggiabile comunale  che  passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie', del Monte Foscarino  e  del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato  della  Borgata  Bassano,  raggiunge  il torrente. Tramigna incanalato,  lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo,  piega  verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.                               Art. 4.    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche di qualita'.    I  sesti  di  impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.    Per  gli  impianti  realizzati  dopo  l'approvazione del presente disciplinare  devono  essere  utilizzate  esclusivamente  le forme di allevamento a spalliera semplice.    Per  gli  impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola  semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale.    Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.    La  resa  massima  di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata.    A  detto  limite  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.    La  regione Veneto con proprio decreto, sentite le organizzazioni di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia, puo'  stabilire  un  limite  massimo  di  utilizzazione delle uve per ettaro  per  la  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  e garantita "Soave Superiore" inferiore a quello fissato dal   presente   disciplinare,  dandone  comunicazione  immediata  al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.    La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto  di  cui  all'art.  10, lettera c) della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.    I  conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati, possono, al momento della vendemmia,  optare  di  rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico".                               Art. 5.    Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente  nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei comuni  rientranti,  in  tutto  o  in  parte,  nella  zona delimitata dall'art.  3  del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.    Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.    L'uso   della   specificazione   "Classico",   in  aggiunta  alla denominazione  di  origine controllata "Soave Superiore" e' riservato al  prodotto  ottenuto  da  uve  raccolte  nella zona di origine piu' antica,  indicata  all'art.  3,  lett.  b) del presente disciplinare, vinificate  nella  stessa  e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.    Tuttavia  tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative  di  cui  sono  socio, situate al di fuori della predetta zona  ma  comunque  all'interno  della  zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"  e  "Soave  Superiore  Classico"  devono essere immessi al consumo  solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.    Il vino a denominazione controllata e garantita "Soave Superiore" - designato con la qualificazione "riserva" deve essere sottoposto ad un  periodo  di  affinamento  obbligatorio  di  almeno 2 anni, di cui almeno  3 mesi in bottiglia, a partire dal 1o novembre dell'annata di produzione delle uve.    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.    E'  ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della  zona  di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico" o con mosti concentrati rettificati.    Prima  dell'immissione  al  consumo  i  vini  a  denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" possono essere designati,  a  cura  dei  detentori,  con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico" se ne hanno i requisiti.    Entro   i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  si  deve provvedere  ad  annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli  estremi  dei  vasi  vinari  interessati  e  darne  comunicazione all'ispettorato  centrale  repressione  delle  frodi  competente  per territorio ed alla Camera di commercio di Verona.                               Art. 6.    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Soave superiore"    colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro;    odore: ampio, caratteristico floreale;    sapore:  pieno  e delicatamente amarognolo, nei prodotti maturati in  legno il sapore puo' essere piu' intenso e persistente, anche con note di vaniglia;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 20 g/l;    zuccheri riduttori residui: max 6 g/l. "Soave Superiore" riserva    colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;    odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;    sapore:  rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale,  nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note di vaniglia;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 20 g/l;    zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.                               Art. 7.    Alla  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Soave Superiore"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.    E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative, frazioni,  aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita "Soave Superiore" puo' essere utilizzata la menzione  "vigna"  a  condizione  che  sia seguito dal corrispondente toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo   dei   vigneti,   che  la  vinificazione,  elaborazione  e conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.                               Art. 8.    Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita "Soave  Superiore"  e'  obbligatorio  indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di  vetro  tradizionali  fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.    Per  le  tradizionali  bottiglie  di  vetro  fino  a  litri 3, e' obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca.    A   richiesta   delle   ditte   interessate   o  degli  organismi interprofessionali   di  cui  agli  articoli  19  e  20  della  legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  puo'  essere  consentita, con specifica autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.  |  
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