| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |  
| DECRETO 5 aprile 2001 |  
| Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni  sindacali  in  data  20 luglio  2000,  sui criteri di inquadramento  del  personale  gia'  dipendente  degli  enti locali e transitato nel comparto scuola. |  
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                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                           di concerto con i   Ministri   dell'interno,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della         programmazione economica e per la funzione pubblica
    Visto  l'art.  8  della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento  del  personale  ATA  di  ruolo  dagli enti locali allo Stato;  Visto   il   decreto   ministeriale  23 luglio  1999,  n.  184,  in particolare  il  comma  2  dell'art. 3 che prevede che con successivo decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con i Ministri   dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e   della programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,  verranno definiti  i criteri di inquadramento nell'ambito del comparto scuola, previa  contrattazione  collettiva  fra  l'ARAN  e  le organizzazioni sindacali  rappresentative  del  comparto  scuola  ed enti locali, ai sensi  dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990;  Visti l'art. 34 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e l'art. 47 della legge n. 428/1990;  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  Visto  l'accordo  siglato  in  data  20 luglio 2000 dall'ARAN e dai rappresentanti  delle  organizzazioni  e confederazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n.  184,  che  determina  i criteri di inquadramento del personale in questione nell'ambito del comparto scuola;                              Decreta: Articolo unico   E' recepito l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN  e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto.  Il  presente  decreto,  corredato  dell'intesa  di cui sopra, sara' inoltrato agli organi di controllo.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 5 aprile 2001
                  Il Ministro della pubblica istruzione                              De Mauro
                        Il Ministro dell'interno                               Bianco
                  Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                                Visco
                  Il Ministro per la funzione pubblica                              Bassanini
  Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 358  |  
|   |                   ACCORDO IN APPLICAZIONE DELL'Art. 8                  DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, n. 124
                                 Art. 1.                       Ambito di applicazione    Il  presente  accordo si applica dal 1o gennaio 2000 al personale dipendente  dagli  enti  locali  e transitato nel comparto scuola, ai sensi  dell'art.  8  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124, e degli articoli 5  e  10  del  decreto  ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale.                               Art. 2.                         Regime contrattuale    1. Al   personale   di   cui   al  presente  accordo,  pur  nella prosecuzione  ininterrotta  del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi  a  decorrere  dal 1o gennaio 2000 il contratto collettivo nazionale  del  lavoro  1o aprile 1999  di regioni-autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26 maggio 1999 della scuola, ivi  compreso  tutto  quanto  si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.    2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese  a  qualsiasi  titolo  entro il 31 dicembre 1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi enti locali.    3.  Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della  scuola,  svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato C.C.N.L. 26 maggio 1999.    4.  In  applicazione  dell'art.  33  del  decreto  legislativo n. 29/1993  al  personale  di  cui  al  presente  accordo  e' consentita mobilita',   previo   nulla   osta   dell'amministrazione  cedente  e dell'amministrazione   ricevente   anche   per   quanto  concerne  la possibilita'  -  limitatamente  all'a.s. 2000-2001 - di compensazione dei    relativi   trasferimenti   statali   nel   caso   di   rientro nell'Amministrazione locale di provenienza.    5.  Per  i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del  31 dicembre  1999  dagli  enti  locali che rientrano in servizio nell'ente locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dal 1o gennaio  2000  e'  riconosciuto  a tutti gli effetti come prestato alle   dipendenze   dell'ente   locale  stesso,  senza  soluzione  di continuita'.    6.  Agli  ITP  ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex sesta  qualifica  funzionale  degli  enti  locali  si  applicano  gli istituti  contrattuali  della scuola per quanto attiene alla funzione docente;  per  il  personale  eventualmente  sprovvisto  dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del  Ministero  della  pubblica istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l'utilizzazione  di  detto  personale in area tecnica, fermo restando "ad  personam" l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3.                               Art. 3.              Inquadramento professionale e retributivo    1.  I  dipendenti,  di  cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati  nella  progressione  economica  per posizioni stipendiali delle  corrispondenti  qualifiche  professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalita'.    Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra   quelle  indicate  nell'allegata  tabella B,  d'importo  pari  o immediatamente  inferiore  al  trattamento  annuo  in godimento al 31 dicembre  1999  costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianita' nonche', per coloro che ne sono provvisti, dall'indennita' specifica  prevista dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996 enti  locali come modificato dall'art. 28 del C.C.N.L. 1o aprile 1999 enti  locali,  dall'indennita'  prevista  dall'art.  37, comma 4, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e dall'indennita' prevista dall'art. 37, comma 1, lettera d), del medesimo C.C.N.L.    L'eventuale  differenza tra l'importo della posizione stipendiale di  inquadramento  e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, e' corrisposta "ad personam" e considerata utile,  previa  temporizzazione,  ai  fini  del  conseguimento  della successiva posizione stipendiale.    Al  personale  destinatario  del  presente accordo e' corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale  nell'importo  in godimento al 31 dicembre  1999,  se  piu'  elevata  di  quella  della  corrispondente qualifica del comparto scuola.    L'inquadramento   definitivo,  nei  profili  professionali  della scuola,  del  personale  di  cui  al  presente  accordo dovra' essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.    2.  L'inquadramento  e  l'attribuzione  definitiva delle funzioni agli  appartenenti  alla  ex  sesta  qualifica  funzionale degli enti locali,   fermo   restando   lo   svolgimento  dei  compiti  inerenti all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica ed il    mantenimento    dello    stipendio   in   godimento,   avverra' definitivamente  secondo  quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il personale  anzidetto  potra'  optare  per l'inquadramento nell'area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio.    3. Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex quarta  e  quinta  qualifica  funzionale  degli  stessi  enti locali, inquadrato   nell'area   A  secondo  quanto  previsto  dalla  tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 36  del  C.C.N.L.  26 maggio  1999  del  comparto  scuola,  i  titoli professionali e di servizio effettivamente svolto.    4.  Nella  sequenza  di  cui  all'art.  36 del C.C.N.L. citato il profilo  A/2 e la lettera d) del comma 2 dello stesso art. 36 saranno opportunamente integrati.    5. Trova  applicazione  il disposto dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto  interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, che prevede per il personale  individuato dal citato comma 3 la possibilita' di revocare l'opzione  esercitata  per  l'ente  locale  entro trenta giorni dalla pubblicazione  del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto  23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica.    6.  Per  il  personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato  negli asili nido delle amministrazioni locali e' assimilato a   tutti  gli  effetti  a  quello  prestato  nelle  scuole  materne, elementari  o secondarie delle stesse amministrazioni considerato che l'assegnazione  ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica   graduatoria   in   relazione  alle  esigenze  di  servizio dell'ente.                               Art. 4. Regime  pensionistico  e  previdenziale      Per  quanto  riguarda il regime  pensionistico  e  previdenziale  dei  lavoratori  di  cui  al presente  accordo,  ancorche' cessati dal servizio in data precedente alla  firma  del  presente  accordo, si applicano le disposizioni del decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica  per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale   -  comprensivo  di  pensione  e  buonuscita  comunque denominata    -   di   precedente   appartenenza,   decorrono   dalla pubblicazione  del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto  23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, del tesoro e della   funzione  pubblica.  Entro  lo  stesso  termine  deve  essere confermata   o   puo'   essere   revocata  l'eventuale  opzione  gia' esercitata.                               Art. 5. Inquadramento  nel  profilo  di  direttore  dei  servizi  generali  e amministrativi      1.  In  caso  di  presenza  in una scuola di piu' unita'  di  personale  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente  dagli  enti  locali e inquadrate dal 1o gennaio 2000 nel profilo  di responsabile amministrativo secondo l'allegata tabella A, sara'  inquadrato  nell'area D,  a  decorrere  dal  1o gennaio 2000 - previa  partecipazione  agli  appositi corsi, a fini di arricchimento professionale   -  colui  che,  essendo  responsabile  amministrativo titolare  in  quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarita' alla data del 31 dicembre 1999.    2. Le altre unita' di personale provenienti dagli enti locali con qualifiche  che  danno  titolo  all'inquadramento  come  responsabile amministrativo   nella   scuola   secondo   l'allegata  tabella A  di corrispondenza,  saranno  del  pari  inquadrate  nell'area  D, previa partecipazione   agli   appositi   corsi,  a  fini  di  arricchimento professionale. Detto personale non potra' partecipare alle operazioni di  mobilita'  dell'a.s.  2000-2001  e  sara'  utilizzato  per l'a.s. 2000-2001   secondo   quanto   previsto  in  sede  di  contrattazione integrativa nazionale.    3.  Il  personale  che  si  trovi  nelle  condizioni previste dal precedente  comma  puo' chiedere di essere restituito all'ente locale di  precedente  appartenenza  -  previo consenso del medesimo - entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione del decreto interministeriale di cui  all'art.  3,  comma  2,  del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro  della  pubblica  istruzione  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno,  del  tesoro  e  della  funzione pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.    4.  Trova  applicazione,  nei  confronti  del personale che abbia esercitato  l'opzione  per  la  permanenza  negli enti locali, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.                               Art. 6. F e r i e      1.  I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro  spettanti  in  tema  di ferie non fruite e maturate entro il 31 dicembre  1999.  Dal  1o gennaio  2000  si  applicano le disposizioni dell'art.  19  del  C.C.N.L.  4 agosto  1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.    2.  Limitatamente  all'anno  2000, le ferie relative al 1999, non fruite  dal  personale  di  cui  al  presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre.                               Art. 7.                           M a l a t t i a    Per  l'assenza  per  malattia  al  personale  di  cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente C.C.N.L. 26 maggio 1999  del  comparto  scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino  al  31  dicembre  1999,  comunicati dai rispettivi enti locali, vengono   calcolati  secondo  le  anzidette  norme  contrattuali  del comparto scuola.                               Art. 8. Tempo  parziale      1.  lavoratori transitati dagli enti locali, con rapporto  di  lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare  tale  tipologia  di  rapporto  di  lavoro, secondo quanto previsto  dalla  normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446.    2.  In  sede  di  contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno  definiti modalita', tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali  domande  di  trasformazione  in rapporto di lavoro a tempo pieno  del  personale  assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.                               Art. 9.           Retribuzione fondamentale e salario accessorio    1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2000,  al  personale di cui al presente   accordo  si  applicano  tutti  gli  istituti  a  contenuto economico  del  C.C.N.L.  26 maggio 1999 del comparto scuola, secondo le modalita' da questo previste.    2.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2000,  al  personale di cui al presente  accordo, e' riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella  Al  allegata al C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola. Ai   responsabili   amministrativi  e'  corrisposta  l'indennita'  di amministrazione  prevista  dal  C.C.N.L.  26 maggio 1999 del comparto scuola.    3.  Con  contratto  integrativo  nazionale  tra  Ministero  della pubblica  istruzione  e  le  organizzazioni  sindacali firmatarie del C.C.N.L.  scuola 26 maggio 1999, sara' definito l'utilizzo - anche ai fini  dell'applicazione  dell'art.  36  del medesimo C.C.N.L. e degli articoli 26,  27,  28  e  50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola  -  delle  risorse  disponibili in base al protocollo d'intesa siglato  il  5 giugno  2000, tra organizzazioni sindacali e Ministero della    pubblica    istruzione,    nonche'    a   quelle   derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale 16 ottobre 1999.    4.  Con  successiva  sequenza  contrattuale  da  aprirsi entro il 25 luglio  2000, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, il profilo A/2 sara' integrato nel senso di prevedere che  il  collaboratore  scolastico  in  servizio nella scuola materna svolge  attivita'  di  supporto  alla persona ed ausilio materiale ai bambini  e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e  nella  cura  dell'igiene  personale.  Al personale che svolge tale compiti potra' essere corrisposta l'indennita' di cui all'art. 36 del C.C.N.L.  26  maggio  1999  e art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola.    5.  Sara'  verificata la possibilita' di prevedere nella medesima sequenza  contrattuale  la  costituzione  di  uno  specifico  profilo amministrativo  con  compiti di responsabilita' e di coordinamento di aree  e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell'area C della   scuola.   In  tale  profilo  potranno  essere  collocati  gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali che mantengono   in   attesa   di  tale  inquadramento  il  loro  livello retributivo,  i  responsabili  amministrativi del compatto scuola non inquadrati  al  1osettembre  2000  nell'area  D,  e mediante apposite procedure, il personale del comparto scuola appartenente all'area B.    6.  In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori  di  cui  all'  art.  3,  comma  2,  del  presente accordo potranno,  nel  contratto  integrativo  di cui al precedente comma 3, essere  destinate  specifiche risorse per l'applicazione dell'art. 36 del  C.C.N.L.  26 maggio  1999  e  all'art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999.                              Art. 10.                   Personale in distacco sindacale    1.  Il  trasferimento  nel  comparto  scuola  del  personale  del presente  accordo  che,  al 31 dicembre 1999, si trovasse in distacco sindacale  o  permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale   non   retribuita,  avviene  su  esplicita  richiesta  del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e della funzione pubblica.    2.  Analoga  facolta'  sara'  concessa  al  personale  di  cui al comma 1,  che  sia  rientrato  in  servizio  presso l'ente locale nel periodo  transitorio  dal 1o gennaio 2000, alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.
  Tabella  A  di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli enti locali
  =====================================================================                                  | Profili professionali degli enti Profili professionali della scuola|              locali =====================================================================                                  | Bidello, Bidello accompagnatore                                  |  scolastico, Bidello cuciniere,                                  |   Bidello manutentore, Bidello                                  |   operatore, Bidello custode,                                  |     Bidello operaio, Bidello                                  |       inserviente, Bidello                                  |    accompagnatore scuolabus,                                  | operatore scolastico, operatore                                  |tecnico, operatore addetto uffici,                                  |Collaboratore scolastico, usciere,                                  |  Marinaio (solo negli Istituti                                  | tecnici nautici e negli Istituti                                  |  professionali per le Attività                                  |   marinare), Operatore servizi                                  |scolastici, operatore inserviente,                                  |Ausiliaria ai servizi scolastici,                                  | Addetto ai servizi vari, addetto                                  |     ai magazzini, Commesso,                                  | Ausiliario, Inserviente, Addetto     Collaboratore scolastico     |    alla pulizia, Bidello capo ---------------------------------------------------------------------                                  |   Collaboratore professionale,                                  |   Collaboratore di segreteria,                                  |   Collaboratore amministrativo                                  |   terminalista, Collaboratore                                  |    professionale informatico,                                  |   Collaboratore professionale                                  |terminalista, Operatore CED o EDP,                                  |   collaboratore professionale                                  |      scuola, Collaboratore                                  |     amministrativo, Addetto                                  |    amministrativo, Esecutore                                  |    amministrativo, Esecutore                                  |    amministrativo contabile,                                  |Applicato, Esecutore coordinatore,                                  |    Operatore amministrativo,                                  |    magazziniere, Segretario,                                  |Istruttore scolastico, Istruttore                                  |    amministrativo, Istruttore                                  |    amministrativo contabile,                                  |Istruttore informatico, Istruttore                                  |tecnico, Assistente di segreteria,                                  |  Collaboratore amministrativo,                                  |Aggiunto amministrativo, Impiegato                                  |     di concetto, Istruttore,                                  |    Istruttore bibliotecario,                                  |    Assistente di biblioteca,    Assistente amministrativo     |   Collaboratore di biblioteca. ---------------------------------------------------------------------                                  |   Assistente tecnico, Aiutante                                  |      tecnico, Collaboratore                                  |professionale nautico (solo negli                                  | Istituti tecnici nautici e negli                                  |  Istituti professionali per le                                  |attività marinare), Collaboratore                                  |professionale nostromo (solo negli                                  | Istituti tecnici nautici e negli                                  |  Istituti professionali per le                                  |  attività marinare), Esecutore,                                  |   Esecutore servizi educativi,                                  |   Esecutore tecnico, Esecutore                                  | tecnico scolastico; Aiutante di        Assistente tecnico        |           laboratorio. ---------------------------------------------------------------------                                  |  Segretario ragioniere economo,                                  | Segretario scolastico, Direttore                                  |   scuole, Funzionario servizi                                  |     scolastici, Funzionario                                  |   amministrativo, Funzionario                                  |      contabile, Funzionario                                  |    amministrativo contabile, Responsabile amministrativo (dal |       Istruttore direttivo 1° settembre 2000 direttore dei  |    amministrativo, Istruttore       servizi generali ed        | direttivo contabile, Istruttore    amministrativi, secondo le    |     direttivo amministrativo       procedure previste)        |            contabile. --------------------------------------------------------------------- Docente diplomato negli istituti |Assistenti di cattedra, Insegnanti         di secondo grado         |         tecnico-pratici
      Nota - Al   personale   dei   seguenti  profili  professionali  - Segretario,   Istruttore   scolastico,   Istruttore   amministrativo, Istruttore    amministrativo   contabile,   Istruttore   informatico, Istruttore   tecnico,   Assistente   di   segreteria,   Collaboratore amministrativo,   Aggiunto  amministrativo,  Impiegato  di  concetto, Istruttore,   Istruttore  bibliotecario,  Assistente  di  biblioteca, Collaboratore  di  biblioteca  - ove inquadrato nell'ex sesto livello degli  enti  locali, si applica il comma 2, dell'art. 3 ed il comma 5 dell'art. 9.  |  
|   |                                                              Tabella B =====================================================================           |             |              |              |   Docente           |             |              |              |  diplomato           |             |  Assistenti  |              |  istituti           |Collaboratore|amministrativi| Responsabili |secondari II   Anni    | scolastico  |  e tecnici   |amministrativi|    grado ===================================================================== Da 0 a 2  | 11.240.000  |  13.889.000  |  17.446.000  | 17.446.000 --------------------------------------------------------------------- Da 3 a 8  | 11.682.000  |  14.469.000  |  18.241.000  | 18.241.000 --------------------------------------------------------------------- Da 9 a 14  | 13.324.000  |  16.567.000  |  20.729.000  | 20.729.000 --------------------------------------------------------------------- Da 15 a 20 | 14.853.000  |  18.539.000  |  23.623.000  | 23.623.000 --------------------------------------------------------------------- Da 21 a 27 | 16.358.000  |  20.535.000  |  26.441.000  | 27.818.000 --------------------------------------------------------------------- Da 28 a 34 | 17.481.000  |  21.963.000  |  29.208.600  | 30.573.000 ---------------------------------------------------------------------  Da 35    | 18.290.000  |  23.049.000  |  31.280.000  | 32.658.000
  Nota aggiuntiva    Con  riferimento all'art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale  degli  enti locali che non transita nel comparto scuola e' quello  che sino al 31 dicembre 1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti  che  erano  e sono di competenza degli enti locali quali, ad esempio,  la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l'attivita' di portierato  e guardiania e l'assistenza scolastica erogata dagli enti locali.
                              Dichiarazione    La   Diccop   ritiene   necessario   sottoporre   l'accordo  alla consultazione  dei  lavoratori  per  far  emergere eventuali elementi migliorativi del testo oggi sottoscritto.    Le  eventuali  osservazioni  saranno  inviate  al Ministero della pubblica  istruzione  che  dovra'  emanare  il decreto di recepimento dell'accordo.      Roma, 20 luglio 2000  |  
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