Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

A seguito del parere favorevole espresso, in data 17 maggio 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del C.C.N.L. comparto Ministeri, stipulato in data 16 febbraio 1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 giugno 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per la medesima ipotesi di interpretazione autentica e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 giugno 2001 alle ore 15, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Aran: nella persona dell'avv. Guido Fantoni Presidente dell'Aran e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali:
FP/CGIL, FPS/CISL, UIL/PA, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL-FAS RDB/PI, UGL-STATALI/ANDCD; Confederazioni:
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, RDB-CUB, UGL.
Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di FAS/CISAL - FAS, sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del C.C.N.L. comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'Art. 13 DEL C.C.N.L. 1998/2001 COMPARTO MINISTERI
SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.

Premesso che il tribunale ordinario di Treviso - sezione del lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 165/2000, nella seduta del 27 ottobre 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 - comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, ed in particolare appurare "la validita' dell'art. 13 del C.C.N.L. sopra menzionato la' dove, non ottemperando a quanto disposto dalla legge n. 190/1985, non istituisce la categoria dei quadri in relazione alle figure professionali di rilevante responsabilita'";
Considerato che il decreto legislativo n. 29/1993 (ora confluito nel decreto legislativo n. 165 del 2001 al quale successivamente si fa riferimento) nel rinnovare la disciplina del pubblico impiego ha posto le basi per un nuovo sistema organizzativo teso ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, a definire una migliore gestione economica mediante la razionalizzazione dei costi, a realizzare una piu' opportuna utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura della formazione e dello sviluppo professionale anche mediante l'applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, "fatte salve le diverse disposizioni di legge contenute nel presente decreto";
Che, pertanto, l'assimilazione della normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici a quella omologa del settore privato deve tenere conto di questa prescrizione;
Considerato che, con riferimento al sistema classificatorio del personale l'unica previsione vincolante, anche per quanto attiene le fonti deputate all'emanazione della relativa normativa, si rinviene nell'art. 11, comma 4, lettera d) della legge delega n. 59 del 1997, con riferimento ai dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifiche e di ricerca, la cui disciplina e' demandata ai decreti legislativi delegati ed alla contrattazione collettiva, che sono, pertanto, da considerare le uniche fonti individuate per realizzare il disposto della legge delega;
Che la prima fonte si e' espressa con l'art. 40, comma 2, ultimo periodo del rinnovellato decreto legislativo n. 165 del 2001, affermando che siano i contratti collettivi a prevedere una distinta disciplina per i dipendenti che "in posizione di elevata responsabilita' svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici o di ricerca";
Che la norma, pur nella sua sinteticita', presenta elementi di specialita' nella disciplina del personale interessato ai sensi del citato art. 2, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001;
Che tali elementi di specialita' sono suffragati dal fatto che, a differenza del settore privato nel quale la legge 190 del 1985 prevede solo la costituzione di una "categoria" con requisiti da definirsi nella contrattazione collettiva, nel settore pubblico la disposizione del decreto conferisce ampia liberta' alla fonte negoziale circa le modalita' con le quali realizzare la distinta disciplina, modalita' che potrebbero portare tanto alla individuazione della categoria alla stessa stregua del settore privato, quanto all'individuazione di altri benefici distintivi ugualmente idonei nel loro complesso a garantire i giusti riconoscimenti al personale interessato nonche' l'efficacia e la flessibilita' dell'organizzazione delle amministrazioni, senza preclusioni o vincoli derivanti alle parti dalla predefinizione in un principio di legge;
Che, pertanto, le parti negoziali, nel corso dei lavori per la stipulazione del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, prendendo atto della citata previsione del decreto legislativo hanno ritenuto sussistente nel sistema classificatorio pubblico la specificita' prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 165 del 2001 e, nell'inequivoca liberta' riconosciuta dal legislatore all'autonomia negoziale sull'individuazione della distinta disciplina dei dipendenti che svolgono le attivita' prese in considerazione dalla legge delega, hanno stabilito di non applicare, in via diretta, la categoria dei "quadri" previsti dall'art. 2095 del c.c., per il settore privato;
Che, anche se in un ipotetico contesto di ritenuta applicabilita' nel pubblico impiego della legge n. 190 del 1985 istitutiva della categoria dei quadri nel settore privato, tale liberta', viene riconosciuta anche dal Tribunale di Trieste in analogo ricorso presentato da pubblico dipendente nella considerazione che tale legge presenta una formulazione generica di carattere meramente definitorio della categoria dei quadri e non contiene norme immediatamente precettive tali da consentirne l'applicazione al di fuori della contrattazione collettiva. (Sentenza del 13 luglio 2000);
Ritenuto necessario sottolineare ulteriori caratteri di specialita' della disciplina pubblica in tema di inquadramenti e classificazione del personale in generale rispetto a quanto previsto per il settore privato che, per la definizione della distinta disciplina in esame, giustificano il rinvio da parte del legislatore pubblico alla contrattazione collettiva (utilizzata come strumento di collegamento tra la previsione legale e la sua realizzazione in funzione dell'organizzazione del pubblico impiego):
l'inquadramento del personale in una categoria (o area come nel caso del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 del comparto Ministeri) non avviene a seguito del riconoscimento delle mansioni svolte, per espresso divieto dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165: tale articolo, infatti, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di direzione";
l'accesso ad una categoria (o area) per le figure di nuova istituzione e' effettuato con la procedura concorsuale, che non costituisce materia disponibile per le parti, in quanto deve essere stabilita dalle amministrazioni in relazione ai propri ordinamenti, nel quadro dei principi contenuti nelle norme vigenti (art. 45 decreto legislativo n. 80 del 1998). La procedura concorsuale e' attivabile in presenza dei posti vacanti nella dotazione organica;
la previsione di qualsiasi nuova figura nel sistema classificatorio comporta la variazione della dotazione organica che non puo' essere effettuata neanche indirettamente per via contrattuale. La materia e', infatti, rimasta nella sfera dei pubblici poteri, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, quindi rientra nell'autonoma determinazione delle amministrazioni. La variazione, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia, avviene con le procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, ove non comporti incremento di spesa;
Considerato che la coerenza del comportamento delle parti, in virtu' della specialita' della disciplina di cui trattasi ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, va dunque valutata alla luce delle considerazioni che precedono per verificare come sia stata utilizzata la facolta' concessa dal legislatore delegato e, piu' precisamente, se alla non inclusione nell'art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999 della categoria dei quadri sia corrisposta l'individuazione di altre soluzioni idonee a sottolineare la distinta disciplina voluta dal legislatore;
Tenuto conto che le parti, nel rispetto degli equilibri raggiunti nell'ambito del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 tra gli aspetti normativi e gli aspetti economico finanziari, hanno preferito non utilizzare la scelta organizzatoria del settore privato di cui alla legge n. 190/1985, assolvendo il compito affidato dall'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 mediante l'individuazione, con riferimento al personale compreso nell'ambito dell'area C, di riconoscimenti distintivi caratterizzanti le attivita' individuate nel citato decreto legislativo, quali, ad esempio, la "separata area dei professionisti dipendenti" (art. 13, comma 1, lettera b) ovvero l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa, con riconoscimento della relativa indennita', per i dipendenti che ricoprono funzioni di direzione di unita' organizzative caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (cfr. art-18);
Tutto quanto sopra valutato, le parti, concordano l'interpretazione autentica dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 nel testo che segue:
Art. 1.
1. L'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999 e' confermato nella sua attuale formulazione che non prevede la categoria di quadro, a motivo del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere all'automatica trasposizione della legge n. 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico.
2. E' altresi' confermata la disciplina speciale prevista nell'ambito dell'area C per il personale di cui al comma 1 dagli articoli 13 e 18 e seguenti del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Nota a verbale

UGL ANDCD

Nel sottoscrivere tale accordo, questa sigla sindacale, preso atto della mancanza di copertura di spesa, conferma sul piano generale la necessita' di provvedere nella prossima tornata contrattuale ad una specifica previsione dell'area quadri, quale strumento di valorizzazione della elevata professionalita' rivestita dal personale da includere in tale area.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone