| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 280 |  
| Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione Trentino-Alto  Adige  recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569;  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
                                E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.         Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano
    1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e  urbano,  nell'ambito  delle  province  di Trento e di Bolzano sono esercitate,  per  delega  dello  Stato,  dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.  2.  Le  funzioni  amministrative  delegate vengono esercitate dagli organi   provinciali   in  conformita'  alle  direttive  emanate  dal Ministero  delle  finanze.  In  caso  di  difformita' dalle direttive emanate  dal  Ministero  delle  finanze  o di persistenti inattivita' degli  organi  provinciali  nell'esercizio  delle  funzioni delegate, qualora  le  attivita'  relative  alle  materie  delegate  comportino adempimenti  propri  dell'amministrazione  da svolgersi entro termini perentori  previsti  dalla  legge  e  termini risultanti dalla natura degli   interventi,  il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  il compimento  degli  atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.  Alle  riunioni  del  comitato  direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome,  partecipano  anche i rappresentanti delle province stesse. Il  predetto  comitato  direttivo  assicura  il coordinamento tecnico delle  funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.  3.  Le  province  sono, altresi', delegate a fissare le tipologie e gli  importi  dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione.   Gli  introiti  relativi  confluiscono  nei  rispettivi bilanci  provinciali  secondo  le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.  4.  La  delega  delle funzioni amministrative statali in materia di catasto,  terreni  e  urbano  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano   decorre   dalla  data  prevista  con  legge  regionale  per l'operativita'  della  delega  da  parte  della  regione  stessa alle province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  delle  funzioni amministrative   in   materia  di  libri  fondiari.  Il  decreto  del Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto  dalla  stessa  data.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o piu' provvedimenti  trasferisce  alle  province  medesime  i beni immobili utilizzati  dalla  regione come sede degli uffici del catasto terreni ed  urbano,  ivi  compresi  quelli  gia'  trasferiti dallo Stato alla regione  per  l'esercizio  delle  medesime  funzioni,  i  beni mobili relativi  nonche'  il  personale  addetto  agli  uffici  medesimi. Al personale  trasferito  e'  assicurato  il  rispetto  della  posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.  5.  I  provvedimenti  regionali  di trasferimento dei beni immobili costituiscono  titolo  per la intavolazione e la voltura catastale, a favore  delle  province,  dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle relative  ai  beni  mobili  si  applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.  6.  Le  somme  dovute  dallo  Stato  per  il rimborso alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli  oneri  conseguenti  allo svolgimento  delle  funzioni  delegate sono determinate, al netto dei tributi  speciali  introitati  nei  bilanci  provinciali, nell'ambito dell'accordo  di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001                               CIAMPI                                  Amato, Presidente del Consiglio dei                                     Ministri                                  Loiero,  Ministro  per  gli  affari                                     regionali                                  Del Turco, Ministro delle finanze                                  Visco, Ministro del tesoro, del                                     bilancio  e della programmazione                                     economica                                  Bassanini, Ministro per la funzione                                     pubblica
  Visto, il Guardasigilli: Castelli 
                                         Avvertenza:            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato  e'  redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Nota al titolo:              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio          1978,  n.  569  (Norme di attuazione dello statuto speciale          della   regione   Trentino-Alto   Adige   in   materia   di          coordinamento  fra  catasto  e libri fondiari e delega alla          regione   delle   funzioni  amministrative  in  materia  di          catasto),  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.          270 del 27 settembre 1978.
            Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di          leggi e regolamenti.              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto          1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi          costituzionali  concernenti  io  statuto  speciale  per  il          Trentino-Alto  Adige)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.              - Per  i  riferimenti  del decreto del Presidente della          Repubblica  31 luglio  1978,  n. 569, si veda nella nota al          titolo.              - Il  testo  del  primo  comma dell'art. 107 del citato          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.          670, e' il seguente:              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo          linguistico tedesco".
            Note all'art. 1:              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  67,  del  decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo          1997, n. 59):              "Art. 67 (Organismo tecnico). - 1. Allo svolgimento dei          compiti  di  cui  alle  lettere  d),  g)  e  h) del comma 1          dell'art.  65, e al coordinamento delle funzioni, mantenute          allo  Stato  e  di quelle attribuite ai comuni, si provvede          attraverso  l'istituzione, con i decreti legislativi di cui          all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito          organismo  tecnico,  assicurando  la  partecipazione  delle          amministrazioni statali e dei comuni.              2.  Alla formazione di mappe e di cartografia catastale          e  speciale,  al  rilevamento  e aggiornamento topografico,          all'elaborazione     di     osservazioni    geodetiche    e          all'esecuzione  delle compensazioni di reti trigonometriche          e  di  livellazione,  provvedono,  per quanto di rispettivo          interesse,  lo  Stato,  le regioni, le province e i comuni,          anche  attraverso  alle  comunita'  montane, avvalendosi di          norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.              3.  Allo  svolgimento  dei compiti di cui al comma 1, i          comuni  possono,  al fine di contenere le spese, provvedere          anche  mediante  convenzioni con l'organismo tecnico di cui          allo  stesso  comma  1  e  le  amministrazioni che svolgono          corrispondenti funzioni a livello centrale".              - Si  riporta  il testo dell'art. 5-bis del decreto del          Presidente  della  Repubblica  19  novembre  1987,  n. 526,          introdotto  con  il  decreto legislativo 28 luglio 1997, n.          275:              "Art.  5-bis.  -  1. Salvo quanto diversamente disposto          dalle notte di attuazione dello statuto che disciplinano la          delega,  per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  dallo          Stato,  la  regione  e  le  province  autonome osservano il          rispettivo ordinanento organizzativo e contabile.              2.  Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni          delegate  comporti  l'acquisizione  di  diritti, la regione          ovvero  le  province  provvedono  ad  acquisire  al proprio          bilancia  le  entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene          conto  ai  fini della determinazione dei rimborsi spettanti          alla  regione  ovvero  alle  provincie  autonome  ai  sensi          dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,          e successive modifiche ed integrazioni".              - Per  i  riferimenti  del decreto del Presidente della          Repubblica  31 luglio  1978,  n. 569, si veda nella nota al          titolo.              - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente          della   Repubblica   20 gennaio  1973,  n.  115  (Norme  di          attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto          Adige in materia di trasferimento alle province autonome di          Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello          Stato e della regione), e' il seguente:              "Art.  14.  -  Tutti gli atti, contratti, formalita' ed          adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto          sono esenti da ogni diritto e tributo".              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 78 dello statuto di          autonomia della regione Trentino-Alto Adige:              "Art.  78.  -  Allo  scopo di adeguare le finanze delle          province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e          all'esercizio  delle  funzioni  stabilite  dalla  legge, e'          devoluta  alle  stesse  una  quota  non superiore a quattro          decimi   del   gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto          relativa    all'importazione    riscossa   nel   territorio          regionale,  da ripartire nella proporzione del 47 per cento          alla  provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia          di   Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo  di          destinazione   a   scopi  determinati,  fermo  restando  il          disposto  dell'art.  15  dello  statuto e relativa norma di          attuazione.              Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto,          in  base  ai  parametri della popolazione e del territorio,          anche  delle  spese per gli interventi generali dello Stato          disposti  nella  restante  parte  del  territorio nazionale          negli stessi settori di competenza delle province. La quota          sara'  stabilita  annualmente d'accordo tra il Governo e il          presidente della giunta provinciale".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto          legislativo  16  marzo  1992,  n.  268 (Norme di attuazione          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in          materia   di   finanza   regionale   e  provinciale),  come          modificato  dall'art.  5  del decreto legislativo 24 luglio          1996, n. 432:            "Art.  10.  - 1. Per la definizione dell'accordo relativo          alla  determinazione  della quota variabile di cui all'art.          78  dello  statuto si tiene conto del complesso delle spese          per  interventi generali dello Stato, disposti negli stessi          settori    di    competenza   della   provincia,   mediante          l'applicazione  della  media aritmetica dei parametri della          popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche'          della   quota  dell'incremento  di  gettito  tributario  da          destinare  allo  Stato per le finalita' e secondo i criteri          di determinazione di cui ai commi 6 e 7.              2.   L'accordo   per   la  determinazione  della  quota          variabile  di  ciascun  esercizio  e' definito annualmente,          d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali,          entro  il  mese  di febbraio  con  riferimento  alla  quota          relativa  all'esercizio  in corso. In relazione ad esigenze          di  certezza  nella  programmazione  delle risorse da parte          delle   province,  l'accordo  puo'  essere  definito  anche          nell'esercizio  precedente  a  quello  di  riferimento,  su          richiesta  delle stesse, tenendo conto, qualora recessario,          del  disegno  di  legge  finanziaria e dei disegni di legge          collegati.              3.  Le  spese  di  cui  al  comma 1, sono desunte dagli          stanziamenti  del  bilancio  di  previsione dello Stato per          l'esercizio  precedente,  considerati  tenendo  conto delle          variazioni   successivamente  apportate,  incluse  comunque          quelle  disposte  dall'assestamento  del  bilancio  ovvero,          qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge          presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro          decimi  del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui          all'art.  78, primo comma, dello statuto e' stimato in base          al  corrispondente  valore  definito per la quota variabile          relativa  all'esercizio  precedente, corretto tenendo conto          della  evoluzione  del  gettito  intervenuta, nonche' delle          indicazioni  quantitative  circa  l'evoluzione  del gettito          stesso  previste  dal docunento di programmazione economico          finanziaria  approvato  dal Governo, relativo all'esercizio          cui si riferisce la quota variabile.              4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti          dallo  Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso          o   meno   quello   delle   due   province,   purche'   non          specificatamente   localizzati   in  particolari  zone  del          territorio medesimo.              5.  Non  sono  comunque  da  considerare, ai fini della          determinazione   della   quota   variabile,   le   seguenti          fattispecie:                a) le   spese   relative   al  personale  statale  in          attivita' o quiscenza;                b) i  fondi  speciali  destinati  alla  copertura  di          provvedimenti legislativi da adottare;                c) le  spese  icritte nel bilancio dello Stato per la          devoluzione  o  regolazione contabile di tributi o quote di          tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario          e speciale;                d) le  spese  riferite ad interventi statali relativi          alle  leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989,          n.  386,  nel  caso  in  cui  le  province siano ammesse ai          relativi riparti;                e) gli interventi statali per la finanza locale.              6.  Una  quota  del  previsto  incremento  del  gettito          tributario,  ecludendo  comunque  gli  incrementi derivanti          dall'evoluzione   tendenziale,   spettante   alle  province          autonome  e  derivante  dalle manovre correttive di finanza          pubblica  previste  dalla  legge finanziaria e dai relativi          provvedimenti  collegati, nonche' dagli altri provvedimenti          legislativi  aventi le medesime finalita' e non considerati          ai   fini   della   determinazione   dell'accordo  relativo          all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto          delle   eventuali   previsioni   di  riduzione  di  gettito          conseguenti  all'applicazione di norme connese, puo' essere          destinata,    limitatamente    agli    esercizi    previsti          dall'accordo   al   raggiungimento   degli   obiettivi   di          riequilibrio  della  finanza pubblica previsti dai predetti          provvedimenti.              7.  Nella determinazione della quota di cui al comma 6,          si tiene conto altresi':                a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote          o  dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge          alla  copertura,  ai sensi dell'art. 81 della Costituzione,          delle  spese  di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti          gettiti  non  risultino  contabilizzati  distintamente  nel          bilancio   dello   Stato,  o  non  risultino  temporalmente          delimitati;                b) delle spese relative a nuove competenze trasferite          o delegate dallo Stato alle province.              8.  L'accordo  di cui al comma 2, definisce i criteri e          le  modalita'  per  la  regolazione dei rapporti finanziari          conseguenti.  Nell'ambito  della  definizione  dell'accordo          medesimo  si  provvede altresi' alla ricognizione congiunta          delle modalita' di applicazione dell'art. 9.              9.  Il  versamento della quota variabile spettante alle          province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo          le  modalita'  di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi          sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni          di cui all'art. 8, comma 4-bis.              10.  Nel  caso  in  cui  non  si perfezioni nel termine          previsto  l'accordo  di  cui al comma 2, la quota variabile          viene  versata a cascuna provincia nella misura dell'80 per          cento  di  quella  spettante per l'esercizio immediatamente          precedente,   salvo   conguaglio   sulla  base  dell'intesa          successivamente intervenuta".
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