Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 23 maggio 2001, n. 278 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attivita' agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalita' semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, di attuazione del predetto articolo 8, concernente l'istituzione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, siano indicate le notizie da inserire nel REA da acquisire direttamente dagli archivi delle PP.AA., e dei concessionari pubblici, siano stabilite le modalita' semplificate per la denuncia delle notizie da parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia; Visto l'articolo 32 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 relativo all'interconnessione telematica tra i sistemi informativi delle camere di commercio, il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL; Visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema informativo delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del REA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, recante: "Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole" ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano le modalita' dell'interconnessione dell'anagrafe medesima con il sistema informativo delle camere di commercio; Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni volte ad evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei soggetti interessati; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente il Sistema statistico nazionale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 giugno 1999; Visto il parere espresso dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999; Visto il parere espresso dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali in data 20 marzo 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 13802 del 16 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "ufficio": l'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) "modello": il modello anche informatico di conferma o variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA; c) "REA": il repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; d) "esercenti attivita' agricola": gli imprenditori agricoli che esercitano le attivita' agricole a norma dell'articolo 2135 del codice civile e delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le societa' esercenti attivita' agricola soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, nonche' gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti in agricoltura, ancorche' non in modo esclusivo o prevalente, soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA; e) "SIAN": il Sistema informativo agricolo na-zionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995 e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. (Abrogato). 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - Il testo degli articoli 9 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della lgge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), e' il seguente: "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". "Art. 32 (Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL). - 1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e' attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL. 2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalita' e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti". - Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente: "3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999. - Il testo degli articoli 5, 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 e' il seguente: "Art. 5 (Interconnessione con il sistema delle camere di commercio). - l. Il SIAN, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato art. 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' basato sul CUAA, di cui all'art. 1. 2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'art. 7". "Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3. 2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni, In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998. 3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art. 5. 4. A partire dal 1o luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale". "Art. 10 (Modello di variazione). - 1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'art. 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale. 3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalita' di cui all'art. 5. Con le stesse modalita' le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 1. 5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facolta' di verifica e controllo dell'amministrazione stessa". - Il testo dell'art. l8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amniinistrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare" - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario. - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989. - Il testo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 2135 e 2083 del codice civile e' il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
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| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto indica le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo, riguardanti gli esercenti attivita' agricola, da iscrivere nel REA a norma dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e definisce le modalita' con le quali gli uffici le acquisiscono e le aggiornano direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e di concessionari di pubblici servizi o su denuncia degli interessati. 2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno indicate ulteriori notizie di carattere economico, statistico e amministrativo da denunciare al REA, oltre a quelle gia' contenute in detto repertorio ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con riferimento agli esercenti attivita' non agricole.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Procedimento di acquisizione e di aggiornamento di dati e notizie nel REA 1. Le notizie di cui all'articolo 2 riguardano gli addetti, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi riferimenti catastali, la tipologia e consistenza degli allevamenti, nonche' l'identificazione degli imprenditori a titolo principale e sono indicate nell'allegato AG annesso al presente decreto. Per l'acquisizione di tali notizie, non coperte da segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici accedono alle banche dati gestite dall'AGEA e dagli organismi pagatori, all'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) previsto dal regolamento CEE n. 2186 del 1993, ai sistemi informativi del Ministero delle finanze, a norma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' al SIAN e ai sistemi informativi delle regioni. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano nelle quali siano operanti organi con analoghe finalita' e' dato incarico a queste ultime di fornire tutti i dati richiesti all'anagrafe centrale. La valutazione dell'esistenza del segreto statistico ovvero di obblighi o divieti ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, compete alle amministrazioni titolari delle predette banche dati. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, il SIAN comunica all'ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati e le notizie di cui al comma 1 relativamente agli esercenti attivita' agricola che alla predetta data risultano iscritti nel registro delle imprese e nel REA. 3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ufficio richiede, a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, le medesime informazioni di cui al comma 1 agli esercenti attivita' agricola, per i quali non abbia avuto comunicazione dal SIAN ma che risultino iscritti nel registro delle imprese e nel REA, per il tramite di un modello recante i dati e le notizie di cui all'allegato AG. 4. Gli esercenti attivita' agricola di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'assistenza delle associazioni agricole, comunicano all'ufficio anche in via telematica, entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque quando ne abbiano interesse, le notizie di cui al comma 1 con riferimento al modello di cui all'allegato AG. In caso di mancata comunicazione i dati s'intendono confermati. 5. Con comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indirizzato alle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da diffondere anche a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno rese note le scadenze di cui ai commi 2, 3 e 4 per il primo anno di avvio del procedimento di cui al presente articolo. 6. Il responsabile del trattamento dei dati adotta le misure di sicurezza previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. - Il testo del regolamento CEE n. 2186/93 del 22 luglio 1993 (Regolamento del Consiglio relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici) e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 1993, n. 196. - Per il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nella note alle premesse. - Il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante".
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| Art. 4. Certificazioni 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le certificazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed ogni altra risultanza tratta dal registro delle imprese e dal REA relativa ad ogni stato, fatto e qualita' riguardante l'esercente attivita' agricola sono sostitutive di ogni altra dichiarazione o attestazione riguardante i medesimi stati, fatti e qualita' dell'esercente attivita' agricola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 maggio 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 300
Note all'art. 4: - Si riporta la rubrica degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), facendo tuttavia presente che la legge medesima e' stata, nelle more dell'emanazione del presente regolamento, abrogata ad opera dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il cui testo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, supplemento ordinario; si fa altresi' presente che il testo dei citati articoli 2 e 4 e' stato in parte trasfuso negli articoli 46 e 47 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva di notorieta). - Per il testo dell'art. 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.
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| Allegato ----> Vedere allegato nel formato PDF <---- |
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