Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2001
Operazione di rimborso anticipato parziale a prezzo di mercato del BTP 6,25% 1o gennaio 1997/2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, comma 2, con il quale si e' stabilito, che con propri decreti il Ministro del tesoro puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;
Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Considerato che il prestito BTP 6,25% 1o gennaio 1997/2002 (IT0000367844) risulta essere quotato sopra la pari in quanto frutta interessi superiori a quelli correntemente espressi dal mercato;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e' disposto il rimborso anticipato, anche parziale, del titolo citato in premessa, al prezzo di mercato pari a 100,97, per un importo nominale di 250 milioni di euro.
Al tal fine il Tesoro si avvale di uno o piu' intermediari, individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.
 
Art. 2.
Il rimborso e' effettuato in un'unica soluzione il 22 giugno 2001, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore in lire degli importi di seguito dettagliati:
capitale 252.425.000 di euro;
interessi 7.424.025 di euro.
Tali importi sono accreditati dalla Banca d'Italia, con valuta 22 giugno 2001, sul conto indicato dagli intermediari, di cui al precedente art. 1.
 
Art. 3.
L'onere per il rimborso degli interessi fara' carico all'unita' previsionale di base 3.1.5.3 - capitolo 2933, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso.
L'onere per il rimborso del capitale fara' carico all'unita' previsionale di base 3.3.1.3 - capitolo 9502, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso.
Il presente decreto e' trasmesso, per il visto, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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