| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| CIRCOLARE 20 giugno 2001, n. 8005 |  
| Produzione  di  medicinali  omeopatici  e  loro importazione da Paesi extracomunitari. (Circolare n. 800.5/AA.GG.V/6092). |  
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             Alle associazioni di medicinali omeopatici          Alle aziende produttrici di medicinali omeopatici
    Pervengono  a  questa  Direzione generale richieste di chiarimenti, concernenti la produzione e l'importazione di prodotti omeopatici.  Per  quanto  riguarda  le  autorizzazioni alla produzione, ai sensi delle   vigenti   normative   nazionali  e  tenuto  conto  di  quanto esplicitato   nella   interpretazione  delle  direttive  92/73/CEE  e 92/74/CEE,  da parte della Commissione europea (ref. IP/MA/502/3/2001 a firma Nils Behrndt), si rappresenta quanto segue:    l'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  185/1995  nel  dare  la definizione di medicinale omeopatico, specifica, al comma 3, il campo di  applicazione  del decreto stesso stabilendo che: "le disposizioni del  presente  decreto  si applicano ai medicinali omeopatici per uso umano,  ivi compresi i medicinali usati nella medicina antroposofica, ad  esclusione  di  quelli:  a)  preparati  in  farmacia  in  base  a prescrizioni  mediche  e  destinati a singoli malati; b) preparati in farmacia  in  base  alle  indicazioni  di  una farmacopea ufficiale e destinati  ad  essere  forniti  direttamente  ai clienti della stessa farmacia".  Si  tratta  rispettivamente  delle  formulazioni magistrali e delle formulazioni  officinali,  come  definito nell'art. 1 delle direttive 92/73/EEC e 65/65/EEC, recepite nell'ordinamento giuridico italiano.  Inoltre, il comma 5 del sopracitato decreto legislativo, stabilisce che   "Ai   medicinali   omeopatici   si  applicano  le  disposizioni concernenti  le  specialita'  medicinali  salvo  quanto disposto" dal decreto medesimo.  Ne  consegue  che, per le autorizzazioni alla produzione, anche nel caso   delle   officine   di  medicinali  omeopatici,  si  deve  fare riferimento   al   decreto   legislativo  n.  178/1991  e  successive modificazioni e integrazioni.  La  produzione  estemporanea  di  medicinali  da  parte di officine farmaceutiche  non  e' prevista dal decreto legislativo n. 178/1991 e successive  modificazioni  e  integrazioni  al di fuori delle ipotesi disciplinate  dall'art.  25,  commi 4, lettera b), 5 e 6, del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni e interrogazioni.  Con   riferimento   alla  richiesta  di  importazioni  di  prodotti omeopatici  da  Paesi  non  aderenti  alla  U.E.,  si comunica che il Consiglio superiore di sanita', sezione V nella seduta del 30 gennaio 2001  ha  ritenuto  che,  a  tutela  della  salute  pubblica,  per  i medicinali  omeopatici  importati dai Paesi extraeuropei non si possa prescindere   dalla   verifica   ispettiva   presso  le  officine  di produzione,  atta  ad  accertare  il  rispetto  delle  norme di buona fabbricazione,  sulla  base  di specifici accordi tra il Dipartimento della  valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della  sanita' e la corrispondente autorita' regolatoria del Paese di provenienza.  La   stessa   sezione   ha   ritenuto,   inoltre,   che   ai   fini dell'importazione   i   medicinali   omeopatici   prodotti  in  Paesi extraeuropei   debbano   essere  comunque  corredati  dalla  seguente documentazione:    certificazione   relativa   alla   convalida   del   processo  di produzione;    dichiarazione  relativa  all'osservanza  di quanto previsto dalla Farmacopea europea in materia di prodotti omeopatici.  La  presente  circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sara',  altresi',  disponibile  nel sito Internet del Ministero della sanita' www.sanita.it    Roma, 20 giugno 2001                             Il direttore generale della valutazione                              dei medicinali e la farmacovigilanza                                             Martini  |  
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