Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2001
Adeguamento della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000, con il quale e' stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1o gennaio 2000;
Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 marzo 2001, n. SP/383.2001, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2000 rispetto al 1999 e' risultata pari a 2,60 per cento;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-nomica;

Decreta:
Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1o gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio 2001, in misura percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2001

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bassanini

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 219
 
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