Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 luglio 2001 |
Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla Denominazione di origine protetta del "Prosciutto di San Daniele", approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del "Prosciutto di San Daniele"; Vista la richiesta presentata dal consorzio del prosciutto di San Daniele, nella qualita' di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dell'organo interprofessionale denominato "Comitato interprofessionale", nelle sedute del 19 marzo e del 21 aprile 2001; Visto che la predetta determinazione e' stata assunta nel formale e sostanziale rispetto da criteri fissati dall'art. 2 del citato decreto 29 ottobre 1999; Considerato che la citata determinazione e' stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6; Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;
Decreta: Art. 1. La determinazione dall'organo interprofessionale, denominato "Comitato interprofessionale" istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del "Prosciutto di San Daniele" approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999, adottata nelle sedute del 19 marzo e del 21 aprile 2001, e' approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 2. Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potra' prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |
|
|
|