Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 luglio 2001 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Vista la domanda presentata dalla Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila - A.I.Pr.Ol., con sede in Teramo, circonvallazione Ragusa, n. 31, in precedenza viale Mazzini n. 27, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine protetta; Vista la nota prot. n. 63832 del 26 novembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso alla Commissione CE la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la domanda presentata dalla Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila - A.I.Pr.Ol., intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Vista la nota del 16 ottobre 2000 con la quale la regione Abruzzo ha indicato, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, quale autorita' pubblica da designare al controllo la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva. |
| Art. 2. La denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000. |
| Art. 3. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'autorita' pubblica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta, ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |
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