| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   relativo   alla  richiesta  di  riconoscimento  dei  vini  ad indicazione  geografica  tipica  "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti". |  
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    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla regione Liguria in data 24 settembre  1999,  intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini ad indicazione  geografica  tipica  "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti";    Visto  il  parere favorevole della regione Liguria sulla predetta domanda;    Ha espresso, nella riunione del 14 giugno 2001, parere favorevole al  suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto  ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  del  disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972  e  successive  modifiche  ed  integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  INDICAZIONE                          GEOGRAFICA TIPICA           "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti"                               Art. 1.    L'indicazione  geografica  tipica  "Golfo  dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:      bianco, anche nella tipologia frizzante;      rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;      rosato;      passito.  |  
|   |                                 Art. 2.    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione  ampelografica:  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La Spezia.  |  
|   |                                 Art. 3.    La  zona  di  produzione  delle uve destinate alla produzione dei vini  a  indicazione  geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo  dei  Poeti" ricade nella provincia di la Spezia e comprende i terreni  vocati  alla  coltivazione  della  vite  situati nell'intero territorio  della provincia di La Spezia e comunque ad una altitudine non superiore ai 500 metri sul livello del mare.  |  
|   |                                 Art. 4. 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della  zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.    I   vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei,  di favorevole   giacitura  ed  esposizione,  con  esclusione  di  quelli eccessivamente  umidi,  insufficientemente  soleggiati  e  di pianura alluvionale. 4.2. Forme di allevamento e sesti d'impianto.    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a  tetto  inclinato,  spalliera  ad  archetto  singolo  o bilaterale, cordone  speronato.  I  sesti  d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.    La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.3. Irrigazione, forzatura.    E' vietata ogni pratica di forzatura.    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4. Resa a ettaro e radazione minima naturale.    La  produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini  ad  indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" non deve essere superiore a 11 t/ha.    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica  tipica  "Golfo  dei  Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" devono  assicurare  ai  vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" bianco: 10%;      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosso: 10%;      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosato: 10%.    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.  |  
|   |                                 Art. 5. 5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento.    Le   operazioni   di   vinificazione,  ivi  compresi  l'eventuale arricchimento  del grado zuccherino e la frizzantatura, devono essere effettuate  all'interno  del territorio dei comuni della provincia di La Spezia delimitato ai sensi dell'art. 3. 5.2. Elaborazione.    Le  diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.    La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.    La   tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con  macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.    La  tipologia  passito  deve  essere  ottenuta con l'appassimento delle  uve  dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche   termo-idrocondizionati   con  ventilazione  forzata,  fino  a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol. 5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro.    La  resa  massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva  e  la  produzione  massima  di  vino  per ettaro, sono le seguenti: =====================================================================   Tipologia   |   Resa uva/vino (%)   |  Prod. max vino/ha (h.li) =====================================================================    Bianco     |          80%          |             88     Rosso     |          80%          |             88    Rosato     |          80%          |             88    Passito    |          45%          |  |  
|   |                                 Art. 6.    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  "Golfo  dei Poeti La Spezia"  o  "Golfo  dei  Poeti"  all'atto  dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi":      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" bianco: 10,5%;      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosso: 10,5%;      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosato: 10,5%;      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" novello: 11%;      "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" passito: 15% di cui almeno 13,5 svolti.  |  
|   |                                 Art. 7.    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi, "fine", "scelto", "selezionato" e similari.    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore. 7.1. Menzioni facoltative.    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore,  del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.2. Annata.    Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.  1 l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle  uve  e'  obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.  |  
|   |                                 Art. 8. 8.1. Volumi nominali.    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 8.2. Recipienti e tappatura.    I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di   vetro.  Sono  ammesse  bottiglie  di  forma  renana,  bordolese, borgognotta; fiaschi ad uso toscano e dame.    La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca.    Sono  peraltro ammesse chiusure con tappi a vite per le bottiglie di capacita' fino a lt. 0,375; per i fiaschi e le dame.    Non  sono  ammesse  le  chiusure  con  tappi  a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.  |  
|   |                                 Art. 9.    Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164  l'indicazione  geografica  tipica  "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo  dei  Poeti"  puo'  essere  utilizzata  come ricaduta dei vini ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti,  coltivati  nel  territorio delimitato   dall'art.  3  ed  iscritti  negli  albi  dei  vigneti  a denominazione  di  origine  controllata "Colline di Levanto", "Cinque Terre",  "Colli  di  Luni",  a  condizione  che i vini per i quali si intende  utilizzare  l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano  i  requisiti  previsti  per  una  o piu' tipologie di cui al presente disiplinare.  |  
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