Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Liguria in data 24 settembre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti";
Visto il parere favorevole della regione Liguria sulla predetta domanda;
Ha espresso, nella riunione del 14 giugno 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti"
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, anche nella tipologia frizzante;
rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosato;
passito.
 
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La Spezia.
 
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" ricade nella provincia di la Spezia e comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell'intero territorio della provincia di La Spezia e comunque ad una altitudine non superiore ai 500 metri sul livello del mare.
 
Art. 4. 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. 4.2. Forme di allevamento e sesti d'impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.3. Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4. Resa a ettaro e radazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" non deve essere superiore a 11 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" bianco: 10%;
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosso: 10%;
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosato: 10%.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
 
Art. 5. 5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'eventuale arricchimento del grado zuccherino e la frizzantatura, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni della provincia di La Spezia delimitato ai sensi dell'art. 3. 5.2. Elaborazione.
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol. 5.3. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: =====================================================================
Tipologia | Resa uva/vino (%) | Prod. max vino/ha (h.li) =====================================================================
Bianco | 80% | 88
Rosso | 80% | 88
Rosato | 80% | 88
Passito | 45% |
 
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi":
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" bianco: 10,5%;
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosso: 10,5%;
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" rosato: 10,5%;
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" novello: 11%;
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" passito: 15% di cui almeno 13,5 svolti.
 
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.1. Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.2. Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.
 
Art. 8. 8.1. Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 8.2. Recipienti e tappatura.
I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro. Sono ammesse bottiglie di forma renana, bordolese, borgognotta; fiaschi ad uso toscano e dame.
La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca.
Sono peraltro ammesse chiusure con tappi a vite per le bottiglie di capacita' fino a lt. 0,375; per i fiaschi e le dame.
Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.
 
Art. 9.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 l'indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" puo' essere utilizzata come ricaduta dei vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nel territorio delimitato dall'art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto", "Cinque Terre", "Colli di Luni", a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' tipologie di cui al presente disiplinare.
 
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