L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella sua riunione di Consiglio del 26 giugno 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";  Vista  la  delibera  n. 389/00/CONS in materia di determinazioni di condizioni  economiche  per  l'offerta di linee affittate da parte di Telecom  Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 165;  Vista  la  delibera  n.  711/00/CONS in materia di nuove condizioni economiche  per  l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom  Italia  S.p.a.,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del 24 novembre 2000, n. 275, ed in particolare la  nota  (**)  della  tabella  "Prezzi  per  collegamenti  diretti a larghezza  di  banda  vocale  (CD  con  interfaccia  analogica: CDA)" dell'allegato A;  Viste  le  lettere di Telecom Italia S.p.a., pervenute in Autorita' in  data 17 novembre 2000 e 7 febbraio 2001, con le quali la societa' ha   richiesto   all'Autorita'  un  intervento  chiarificatore  circa l'applicazione  del  metodo  della  distanza  in  linea  d'aria per i circuiti diretti analogici in ambito urbano;  Viste le lettera di Telecom Italia S.p.a, pervenute in Autorita' in data  23 maggio  e 20 giugno 2001, nelle quali la societa' rende noto il  metodo  utilizzato  per il calcolo della distanza in linea d'aria tra  le  centrali  Telecom  di  appartenenza delle sedi-cliente per i circuiti diretti analogici in ambito urbano;  Vista  la  proposta  del  responsabile  del  procedimento che si e' concluso con l'emanazione della delibera n. 711/00/CONS;  Ritenuta  la necessita' di esplicitare il contenuto della nota (**) della  tabella  "Prezzi per collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)" dell'allegato A, delibera n.  711/00/CONS, alla luce del nuovo metodo di calcolo della distanza in linea d'aria per i circuiti diretti analogici urbani;  Ritenuto  che tale metodo di calcolo della distanza in linea d'aria prevede  l'identificazione  di  un  fattore  di conversione K, pari a 1,335,  definito  dal  rapporto tra la distanza media dei CDA urbani, misurata  secondo il criterio della distanza elettrica, e la distanza media  dei  CDA  urbani,  computata  tenendo  conto  del  rilegamento d'utente  (ovvero  della  tratta  tra  ciascuna  sede-cliente  con la centrale  Telecom  di  appartenenza),  misurata sulla base del metodo della  distanza  in linea d'aria, cosi' come stabilito dalla delibera n. 711/00/CONS;  Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda;
                                Delibera:                               Art. 1.                  Circuiti diretti analogici urbani  1.  La  nota  (**) della tabella "Prezzi per collegamenti diretti a larghezza  di  banda  vocale  (CD  con  interfaccia  analogica: CDA)" dell'allegato  A  alla  delibera  n.  711/00/CONS, e' sostituita come segue:    "La  distanza del collegamento e' misurata come distanza in linea d'aria  tra  le  centrali  T.I.  di  appartenenza  delle sedi-cliente arrotondata  ai  500  metri.  Per  i  CDA  urbani,  tale  distanza e' calcolata  come  il  rapporto  tra  la distanza elettrica tra le sedi cliente ed il fattore di conversione 1,355".  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom Italia   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.    Roma, 26 giugno 2001                                                 Il presidente: Cheli  |