IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone: 1. Attivazione dell'ufficio di Pontedera, 1.1. E' attivato l'ufficio di Pontedera, con la sezione staccata di Volterra, il 19 giugno 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nella suindicata localita' nonche' l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale di Pisa. 1.2. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, i compiti gia' svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Pisa. 1.3. La circoscrizione territoriale dell'ufficio di Pontedera comprende i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra. Motivazioni. Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Pontedera, con la sezione staccata di Volterra. L'ufficio attivato assorbe, per il proprio distretto, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale. Di conseguenza, vengono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Pontedera e Volterra, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella del nuovo ufficio locale, nonche' l'ufficio IVA e la sezione staccata regionale di Pisa, in quanto l'avvio dell'ufficio di Pontedera completa l'attivazione dei nuovi uffici di quella provincia. Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si e' ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attivita', sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Riferimenti normativi. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a)); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4). Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3). Roma, 13 giugno 2001 Il direttore: Romano |