Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 21 giugno 2001 |
Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nella distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 135/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2001; Premesso che: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999 n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), fissa i criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), definisce i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato; l'art. 13, comma 8, della deliberazione di cui al precedente alinea prevede che le tariffe entrano in vigore dal 1o luglio dell'anno in cui e' presentata la proposta tariffaria, cioe', con riferimento all'anno 2001, a decorrere dal prossimo mese di luglio; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Viste: la deliberazione n. 52/99; la deliberazione n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11, e 5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione; la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 134/01, recante integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe per il servizio di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato; ----> Vedere formule nel formato PDF <---- La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal 1o luglio 2001. Di conferire mandato al presidente e al direttore dell'area gas per gli adempimenti a seguire. Milano, 21 giugno 2001 Il presidente: Ranci |
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