| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere  integrativo  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla domanda di riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita dei vini "Bardolino Superiore". |  
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    Visto  il  proprio  parere  inerente la domanda di riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita dei vini "Bardolino  Superiore" e "Bardolino Classico Superiore" e la proposta del  relativo  disciplinare  di  produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2001;    Viste  le  osservazioni  formulate dal Comitato stesso, nel corso della riunione tenutasi in data 13 e 14 giugno 2001, relativamente al parere di cui sopra;    Viste   le  considerazioni  formulate  dal  rappresentante  della regione Veneto tese al ripristino della dizione "Bardolino Superiore" nel  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata e garantita medesima; Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei                                vini    Ha  deliberato  di  dover, nella designazione e presentazione dei vini  in  argomento,  fa  riferimento  alla sola tipologia "Bardolino Superiore"   e   pertanto   la   proposta   di  riconoscimento  della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  ed il relativo disciplinare  di  produzione  vengono  proposti nei termini di cui al testo annesso; PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE      DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "BARDOLINO SUPERIORE".                               Art. 1.    La  denoinazione  di  origine  controllata e garantita "Bardolino Superiore"  anche  con l'indicazione "classico", e' riservata ai vini gia'  riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del  Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare.  |  
|   |                                 Art. 2.    I   vini  a  denominazione  di  origine  contollata  e  garantita "Bardolino  Superiore"  devono  essere ottenuti dalle uve provenienti dai   vigneti,   in  ambito  aziendale,  nella  percentuale  appresso indicata:      1) Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65%;    e'  tuttavia  ammesso  nella  misura  massima del 10% la presenza della  varita'  Corvinone  in sostituzione di una pari percentuale di Corvina,  purche'  il  Corvinone  sia  coltivato in terreni ricchi di scheletro;      2) Rondinella 10-40%;      3)   Molinara,   Rossignola  (Rossetta),  Barbera,  Sangiovese, Marzemino,  Merlot, Cabernet Savignon da soli o congiuntamente per un max del 20% con il limite massino del 10% per singolo vitigno.    I  vigneti  gia' iscritti all'albo della denominazione di origine controllata  "Bardolino"  alla  data  di  approvazione  del  presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 3.    A)  La  zona  di  produzione  delle uve atte a produrre il vino a denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Bardolino Superiore"  comprende  in  tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano Cavaion, Torri del Benaco, Caprino,    Rivoli,    Veronese,    Pastrengo,    Bussolengo,   Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.    Tale  zona e' cosi' delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale  elettrica;  segue  per  breve  tratto la strada provinciale Verona-Lago,  percorre  la  strada  detta  del  "Gabanel" toccando le localita'  Casetta,  Colombare  sino  all'incrocio  della  strada che scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a  localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine  territoriale  Bussolengo-Sona  e  prosegue  in  direzione di Palazzolo  toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata della  Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla  strada  statale  n.  11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre la  carrareccia  della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla localita' Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada  comunale  della  Lova  che  segue sino a intersecare il primo canale  secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando  localita'  Rainera; e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di  Sommacampagna.  Dalla  stazione  segue  la  strada  che  porta al capoluogo  di  Sommacampagna,  che  attraversa  per  inserirsi  nella viabile  che  porta a Custoza, percorrendola alla localita' Staffalo, per  deviare  a  sinistra  lungo  la  strada che porta alla localita' Boscone  sino  al  punto  di  intersecare  il  canale  principale del consorzio Alto Veronese.    Seguendo  il  percorso  del  canale,  passa nelle vicinanze delle localita'  Fiozza  e  Ca'  del  Magro  sino  a  giungere  a localita' Campanella.  In  prossimita'  di  localita'  Campanella  abbandona il canale   consorziale  per  seguire  la  carrareccia  che  porta  alle localita'  Colombara  e  Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente si  inserisce  sulla  strada  Valeggio Santa Lucia, che segue sino al capoluogo  di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso  Monzambano.  Percorre,  verso  Monzambano, la succitata strada sino  a  incontrare  il  primo  passaggio a livello in prossimita' di quota  64.  Da  questo  imbocca  la  viabile che porta alla localita' Fornelletti  e  attraversando  detta  localita' sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla localita' Salionze  e proseguendo oltre arriva in prossimita' di Peschiera sino a  toccare  la  sponda  orientale  del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.    Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di   Garda  toccando  Lazise,  Cisano,  Bardolino,  Garda,  Punta  S. Virgilio,  sino  ad  arrivare  al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta  a  destra  imboccando  la  strada comunale panoramica che da detta  localita'  toccando  le  borgate  di  Costa  e  Albisano  sale sinuosamente  con  tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di  S.  Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona  del  Badolino  segue  la  curva  di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.    Piu'  specificamente  il  percorso della linea di quota 500 e' il seguente:  segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord  di  monte  Pozzol,  prosegue  attraversando  Vaio  Boione  e in prossimta'  della  localita' Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino.  Seguendo  le  pedici del monte di Pesina passa a nord della localita'  Pianezze,  Le  Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei  Lumini;  attraversa  detto  vaio  e  passa a sud delle localita' Peagne,  ca'  Zerman,  Casette  delle  Pozze per pungere a nord della frazione   Vilmezzano   sino   a  incontrare  il  vaio  delle  Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle localita'  Renzone  e  Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge inprossimita'  di  Pozza  Galletto sino a toccare la linea di confine del  comune  di  Rivoli  a  sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli, sino alla localita' Canal.    Segue  quindi la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana  sulla  riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.    B)  La zona di produzione di origine piu' antica delle uve atte a produrre  il  vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino  Superiore"  a  cui  e' riservato l'uso della tradizionale specificazione aggiuntiva "classico", comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.    Tale  zona  e'  cosi' delimitata: a nord dal confine comunale dal comune  di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a  quota  277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita' Baia;  risale  per  breve  tratto  la  strada  comunale  che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.    Da  questo  punto  ha  inizio  il limite est. La linea di confine discende  lungo  la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a  discendere,  per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente  Tasso  (o Ri); fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove  incontra  il  confine  tra  Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo  confine,  sale  a  monte  Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune  con  Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.    Abbandonato  qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118,  correndo  lungo  una  carrareccia,  fino a casa alle Croci alle porte di Cola'.    Per  altra carrareccia dicende alla localita' Le Tende e prosegue a  quota  fino  a  incontrare  la  strada  comunale di Pacengo a case Fontanafredda.    Segue  per  breve  tratto  questa strada, poi la carrareccia che, toccando  quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.  |  
|   |                                 Art. 4.    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Bardolino  Superiore"  devono  essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.    Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle.    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.    Per  gli  impianti  realizzati  dopo  l'approvazione del presente disciplinare  sono  ammesse  esclusivamente  le  spalliere semplici e doppie.    Il numero minimo di ceppi di vite a ettaro e' di 3.300.    Per   vigneti   gia'   iscritti   all'albo   della  denominazione "Bardolino" alla data di approvazione del presente disciplinare e che non  presentano  i  requisiti  di  cui  ai precedenti commi 3 e 4 del presente  articolo,  e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione  per  un  ulteriore  periodo  massimo  di 15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.    Nel  caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a  tetto  piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro.    Le  uve  possono essere derivate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto.    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.    La  produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.    Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da destinare  alla  produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Bardolino Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.    I  conduttori  dei  vigneti  iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto  delle  caratteristiche  di  maturazione delle uve e sulla base anche   dell'evoluzione   dei  mercati,  possono  al  momento,  della vendemmia  optare  di  rivendicare  per dette uve la denominazione di origine controllata "Bardolino".    La  regione  Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo   regionale   istituito   con   legge  regionale  n.  55 dell'8 maggio   1985,   sentite   le   organizzazioni   di  categoria interessate,  prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di  utilizzazione  di  uve  per  ettaro  per la produzione del vino a denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Bardolino Superiore"  inferiore  a  quello  fissato  dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.    La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto  di  cui all'art. 10, lettera c), della legge n. 164/1992, e senza, eccedere il limite massimo previsto.  |  
|   |                                 Art. 5.    Le  operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali   devono   essere   effettuate  all'interno  della  zona delimitata nel precedente art. 3, lettera A).    Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito del territorio della provincia di Verona.    Le  operazioni  di  vinificazione  di  affinamento  dei  prodotti destinati  ad  essere  designati  con  la  specificazione  aggiuntiva "classico",   devono   essere   effettuate   all'interno  della  zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B).    Tuttavia,  tali  operazioni  sono  consentite  se autorizzate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, su richiesta degli interessati  e  previa  istruttoria della regione Veneto, anche nelle proprie  cantine  aziendali  oppure  nelle cantine cooperative di cui sono  soci,  situate  al  di  fuori  della  predetta zona ma comunque all'interno  della  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", a condizione che:      1)  dette  cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;      2)  in  dette  cantine  le aziende interessate vinifichino, per quanto  riguarda  la  denominazione  di cui al presente disciplinare, soltanto  le  uve  prodotte  nei  propri  terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti.    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.    Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata e garantita.    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.    Il  periodo  di  affinamento  obbligatorio per i vini oggetto del presente   disciplinare   e'  di  almeno  un  anno  e  decorrere  dal 1o novembre dell'annata di produzione.    E' ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti a partire da uve della zona di origine o con mosti concentrati rettificati.    E'  consentito  che  i  vini  atti  a  essere  designati  con  la denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  "Bardolino Superiore" siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del  periodo  obbligatorio  di  affinamento,  con la denominazione di origine  controllata  "Bardolino", purche' corrispondano ai requisiti stabiliti    dal   disciplinare   di   produzione   di   quest'ultima denominazione  e  previa  comunicazione  del detentore alla camera di commercio   ed  all'ispettorato  centrale  repressione  delle  frodi, competenti per territorio.  |  
|   |                                 Art. 6.    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Bardolino  Superiore"  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:      colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;      odore: caratteristico con profumo delicato;      sapore:  asciutto,  sapido, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;      acidita' totale minima 4,5 g/l;      estratto secco netto minimo: 22 g/l;      zuccheri riduttori: massimo 6 g/l.    E'  in facolta' de Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare  con  proprio  provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco.  |  
|   |                                 Art. 7.    Alla  denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni toponomastiche aggiuntive   che   facciano  riferimento  alla  "vigna"  dalle  quali effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto a condizione che:      vengano  indicate  all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;      siano  oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve  siano  vinificate separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente.    In  ottemperanza  all'art.  23 della legge n. 164 del 1992, l'uso della  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Bardolino Superiore"  e' consentita, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini  ontenuti  in  recipienti di volume nominale pari a litri 0,75 e 1,50.    Le  bottiglie  contenenti  i  vini  "Bardolino Superiore", devono presentare  un  abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi raso bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite.    Per   i  vini  "Bardolino  Superiore"  e'  obbligatorio  indicare l'annata  di  produzione e delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi   o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non  abbiano significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente,   nonche'   l'impiego   di   indicazioni  che  facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  fattorie, zone e localita' comprese  nella  zona  delimitata  nel  precedente art. 3 dalle quali effettivamente  provengono le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato  ottenuto;  secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.  |  
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