| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  
| CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. 31 |  
| Art.  7,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  del  31 ottobre  2000,  recante  "Regole  tecniche  per  il protocollo  informatico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20 ottobre  1998, n. 428" - Requisiti minimi di sicurezza dei  sistemi  operativi  disponibili  commercialmente.  (Circolare n. AIPA/CR/31) |  
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  Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  21 novembre  2000), recante "Regole  tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 428", stabilisce all'art.  7,  comma  6,  che  "L'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica  amministrazione  compila e mantiene aggiornata la lista dei sistemi   operativi  disponibili  commercialmente  che  soddisfano  i requisiti  minimi  di  sicurezza e la rende pubblica sul proprio sito Internet".  In  tal  senso,  si  stabilisce  che la lista dei sistemi operativi disponibili  commercialmente  che  soddisfano  i  requisiti minimi di sicurezza  e'  costituita  da  quelli conformi almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro  successive evoluzioni. La conformita' deve essere attestata dal fornitore del sistema operativo.  Il   fornitore   del   sistema  di  protocollo  informatico  dovra' esplicitamente dichiarare soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza anche  per  quanto  attiene alla configurazione del sistema operativo per la specifica applicazione.  Adeguata  documentazione dovra' essere presente nella fornitura. La configurazione sara' oggetto di verifica in sede di collaudo.    Roma, 21 giugno 2001                                               Il presidente: Zuliani  |  
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