Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 275
Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 5;
Visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nonche' i successivi Regolamenti della Commissione recanti modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al predetto Regolamento (CE) n. 338/97;
Visto, altresi', il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, riguardante il divieto di introduzione nella Comunita' di pellicce e prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari da paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudelta';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle, leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note al titolo:
- Il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
526 e' riportato nelle note alle premesse.

Nota alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999".
- L'art. 5 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente
legge in via regolamentare o amministrativa e di
regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999
per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle
competenti commissioni parlamentari che devono essere
espressi entra sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad
emanare disposizioni per il riordino del sistema
sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in
danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai
principi e alle indicazioni contenute nella convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione,
per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari della Comunita', la piena
applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni
amministrative previste dai regolamenti comunitari".
- Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
L 061 del 3 marzo 1997.
- Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del
26 maggio 1997, recante modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. L 140 del 30 maggio 1997.
- Il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del
4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella
Comunita' e l'introduzione nella Comunita' di pellicce e di
prodotti manifatturati di talune specie di animali
selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro
cattura tagliole o metodi non conformi alle norme
concordate a livello internazionale in materia di cattura
mediante trappole senza crudelta', e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. L 308 del 9 novembre 1991.

Note all'art. 1:
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: "Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82,
e successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica.".
- Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, reca:
"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.
150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di
fauna e flora minacciati di estinzione".
- La legge 13 marzo 1993, n. 59, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge
7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e
detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di
estinzione.".
- Per quanto concerne il regolamento n. 338/97, vedere
note alle premesse.
- L'art. 11, comma 2a) del suddetto regolamento cosi'
recita:
"2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonche' i
documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati
validi qualora un'autorita' competente ovvero la
commissione, in consultazione con l'organo che ha
provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che
il rilascio e' avvenuto sulla base dell'erronea
considerazione che ricorressero tutti i presupposti
richiesti.".
- Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere
note alle premesse.
- L'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE
n. 338/97 cosi' recita:
"b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente le
disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel
rispetto delle norme speciali stabilite dalla commissione e
riguardanti:
i) l'uso di certificati fitosanitari;
ii) il commercio da parte di commercianti
registrati e delle istituzioni scientifiche di cui al
paragrafo 4 del presente articolo; e
iii) il commercio di ibridi.".



 
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.".



Note all'art. 2:
- Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993,
n. 2, vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 338/97,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne l'art. 11, comma 2a) del suddetto
regolamento vedere note all'art. 1:
- Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere
note alle premesse.
- Per quanto concerne l'art. 7, paragrafo 1, lettera b)
del regolamento CE n. 338/97, vedere note art. 1.
- L'art. 4, paragrafo 4 del regolamento CE 338/97,
cosi' recita:
"Art. 4. - L'introduzione nella Comunita' di
esemplari delle specie elencate nell'allegato D del
presente regolamento e' subordinata all'attuazione delle
verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso
l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una
notifica di importazione.".
- L'art. 6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 338/97,
cosi' recita:
"3. All'atto della presentazione di una domanda di
licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali
una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente
informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la
domanda.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al
sistema penale":
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.".
- Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne il regolamento CE n. 338/97,
vedere note alle premesse.
- L'art. 16 paragrafo 1, lettera a) c) d) ed l) cosi'
recitano:
"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno
per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) introduzione di esemplari nella Comunita' ovvero
esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il
prescritto certificato o licenza ovvero con certificato a
licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati
senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
b) (omissis);
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di
informazioni scientemente false al fine di conseguire una
licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi,
falsificati o non validi, ovvero alterati senza
autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un
certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo
rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;
f) (omissis);
g) (omissis);
h) (omissis);
i) (omissis);
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi
licenza o certificato rilasciati in conformita' del
presente regolamento;".
- Il capo III, titolo VII, libro II, del codice penale,
reca: "Della falsita' in atti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale".



 
Art. 3.
Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.".
 
Art. 4.
Modifica all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.".



Note all'art. 4:
- Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.
- La convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio
1976);



 
Art. 5.
Nuove sanzioni penali in materia di importazione
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 e' disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Bordon, Ministro dell'ambiente
Dini, Ministro degli affari esteri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 5:
- Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 3254/91,
vedere note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993,
vedere note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59,
vedere note all'art. 1.



 
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