Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001, n. 276 |
Regolamento di esecuzione del 14o censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8o censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 aprile 2001; Ritenuto di accogliere le indicazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato ad eccezione di quella di cui alla lettera f), seconda parte, che, in ordine alla partecipazione del personale dipendente dagli organi censuari alle operazioni dei censimenti, richiede l'estensione della copertura assicurativa alle prestazioni svolte in orario di servizio, il rimborso delle spese aggiuntive eventualmente sostenute, la limitazione dei compensi alle prestazioni svolte fuori dall'orario di ufficio a prescindere dalla modalita' di copertura della spesa; Considerato che: la suddetta indicazione incide sui rapporti di lavoro intercorrenti tra organi censuari e dipendenti; la definizione delle modalita' delle prestazioni dei dipendenti deve restare affidata all'autonomia organizzativa degli organi censuari; la copertura assicurativa e' fornita da una polizza complessiva che deve evitare ogni possibile duplicazione di copertura; la legge limita la copertura finanziaria delle spese dei censimenti sostenute dagli organi censuari ad un contributo; l'esecuzione dei censimenti attiene all'esercizio della funzione statistica che costituisce attivita' istituzionale anche degli enti locali (cfr. articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 322 del 1989) e camerali (cfr. articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 322 del 1989); l'accoglimento della suddetta indicazione determinerebbe l'incremento del contributo da assegnare agli organi censuari con la conseguente alterazione del piano finanziario generale dei censimenti che deve tener conto del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Date di rilevazione - Disciplina 1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 14o censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l'8o censimento generale dell'industria e dei servizi e' fissato nel giorno di lunedi' 22 ottobre 2001. 2. Il censimento generale della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001. 3. Lo svolgimento dei censimenti e' disciplinato dalle disposizioni delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti, e del presente regolamento ed e' condotto nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite circolari. Le prescrizioni potranno, in particolare, riguardare la costituzione degli uffici di censimento, le modalita' e i tempi di raccolta dei dati, il relativo controllo di qualita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comna 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.". - Il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e' il seguente: "Art. 37 (Disposizioni in materia di censimenti). - 1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi': a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfetario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico; b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie; d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attivita' di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale; e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatte salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili. 3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma l dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni. 4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; il testo degli articoli 2 e 6 del citato decreto e' il seguente: "Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale). 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3; c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; d) gli uffici di statistica delle province; e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali; f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4; h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.". "Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca norme sulla "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - Il testo degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: "Art. 12 (Sistemi informativi e statistici). - 1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale. 3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.". "Art. 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale). - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.".
Note all'art. 1: - Per il titolo della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi. 3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4. 4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica. 5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.".
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| Art. 2. Obiettivi 1. Il censimento generale della popolazione: a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione; b) determina la popolazione legale; c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente. 2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresi', la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici. 3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce: a) informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi; b) dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Nota all'art. 2: - Il regolamento CEE n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993 n. L196) reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese ulilizzati a fini statistici.
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| Art. 3. Campo di osservazione del censimento generale della popolazione 1. Il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione presente, nonche' le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e la mobilita' territoriale. 2. La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale. 3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresi', la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal decreto legislativo 1o agosto 1991, n. 253.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dispone la "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.". - Il testo vigente dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", e' il seguente: "Art. 18. - 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi. 2. La dichiarazione e' resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo. 3. Resa la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore alla pretura circondariale ovvero alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il cancelliere che conserva il foglio A/l certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia. Il personale della pretura e' tenuto al segreto d'ufficio. La richiesta di esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi da quelli consentiti dalla legge costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge. 4. Il foglio A/2 e' collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, e' cosi' ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed e' dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni. 5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unita' di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione e' resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al pretore competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. 7. Dopo il censimento, la dichiarazione e' resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno: a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta'; b) dal riacquisto della capacita' da parte dell'interdetto per infermita' di mente; c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento. 8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante alla pretura circondariale o alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante stesso ovvero al segretario comunale del comune di residenza il quale la trasmette entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario, consegnando al dichiarante attestazione dell'avvenuta trasmissione. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma. 10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validita' sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge".
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| Art. 4. Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici 1. Il censimento generale delle abitazioni rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni, occupate e non occupate, nonche' la sola consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati. 2. Il censimento degli edifici rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto, nonche', nelle sole localita' abitate, la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati. |
| Art. 5. Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi 1. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unita' giuridico-economiche e delle loro unita' locali, costituite dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle imprese che esercitano la propria attivita', anche in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, dalle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attivita' di trasformazione annesse ad aziende agricole, nonche' dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Sono incluse nel campo di osservazione tutte le unita' iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad eccezione delle unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197. 2. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva altresi' le caratteristiche fondamentali delle singole unita' giuridico-economiche e delle loro unita' locali.
Note all'art. 5: - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca norme sul "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, recante il "Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144", e' il seguente: "Art. 3 (Unita' di rilevazione). - 1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 2. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario".
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| Art. 6. Unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione 1. Le unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione sono: a) la famiglia; b) le singole persone; c) la convivenza. 2. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica previa dall'articolo 4 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le singole persone sono unita' di rilevazione anche se non costituiscono famiglia ai sensi dell'articolo 4 citato. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall'articolo 5 del regolamento anagrafico.
Nota all'art. 6: - Il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: "Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona". "Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se' stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica".
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| Art. 7. Unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici 1. Le unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici sono: a) le abitazioni; b) gli altri tipi di alloggio, solo se occupati; c) gli edifici. 2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente, in tutto o in parte, ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili. 3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non classificabile come abitazione, che alla data del censimento risulta occupata da una o piu' persone come dimora stabile o temporanea: baracche, roulottes e simili. 4. Per edificio s'intende una costruzione, dotata di una propria struttura indipendente, di concezione ed esecuzione unitarie, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno. |
| Art. 8. Unita' di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi 1. L'unita' di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi e' l'unita' giuridico-economica, unitamente alle sue unita' locali, ai sensi del regolamento CEE 15 marzo 1993, n. 696, del regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223. 2. Le unita' giuridico-economiche comprendono: a) le imprese e i lavoratori autonomi, tra i quali i liberi professionisti; b) le istituzioni pubbliche e le istituzioni private. 3. Per unita' locale si intende il luogo, variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, ambulatorio, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita, purche' sia presidiato da almeno un addetto. Costituiscono, altresi', unita' locali, sempre che siano fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale, anche la sede d'impresa, nonche' le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
Note all'art 8: - Il regolamento CEE n. 696/93 del Consiglio del 15 marzo 1993 (in Gazzetta Ufficiale n. L076 del 30 marzo 1993) reca norme sulle unita' statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunita' europea. - Il regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. L310 del 30 novembre 1996) reca norme sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita' europea.
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| Art. 9. Questionari e modelli dei censimenti 1. Le notizie che formano oggetto delle rilevazioni censuarie sono raccolte mediante appositi questionari e modelli predisposti dall'Istat, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 2. E' fatto divieto di utilizzare, per la raccolta dei dati, questionari e modelli diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo per le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 9: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
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| Art. 10. Organi di censimento 1. L'Istat sovrintende a tutte le operazioni censuarie e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti. 2. Per l'esecuzione dei censimenti l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), del Ministero dell'interno e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE). L'Istat puo', altresi', avvalersi degli alti enti e organismi del Sistema statistico nazionale. 3. Agli Uffici di statistica dei Comuni e delle CCIAA sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dell'articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei compiti di cui all'articolo 11, comma 10, e all'articolo 13. 4. I Comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente con adeguata professionalita'. 5. I Comuni e le CCIAA possono attribuire le funzioni di cui al comma 3 agli uffici di censimento costituiti per il censimento dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, adottando le misure opportune per adeguare gli uffici stessi ai compiti connessi all'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1. 6. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della Regione. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o dei soggetti incaricati delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, attiva le procedure necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario delGoverno previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.". - Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e' il seguente: "Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197 (la cui epigrafe e' riportata in nota all'art. 5), e' il seguente: "Art. 6 (Organi di censimento). - 1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del Sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. 2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di statistica dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT puo', altresi', avvalersi degli altri enti ed organismi del Sistema statistico nazionale. 3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunita' montane. 4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalita'. 5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione. 6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attivita' censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonche' dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalita' in essi contenute. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se l'esercizio delle relative funzioni".
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| Art. 11. Operazioni censuarie 1. Le operazioni censuarie sono svolte secondo criteri di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita', anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. 2. L'Istat, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare, tramite convenzioni e contratti, fasi di rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. 3. L'Istat stabilisce il periodo di raccolta dei dati presso le unita' di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati e' comunicato agli organi di censimento ed e' reso noto al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 20, comma 1. 4. L'Istat puo' stabilire procedure differenziate di rilevazione per particolari categorie di unita' di rilevazione, nonche', per i Comuni capoluogo di area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla complessita' organizzativa della raccolta delle informazioni. Tali procedure possono prevedere l'affidamento, previa intesa con l'Istat, di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1. 5. Gli uffici di censimento comunali provvedono alla distribuzione, raccolta, revisione e controllo quantitativo e qualitativo dei questionari di rilevazione. Gli uffici di censimento provinciali provvedono all'assistenza tecnica, al coordinamento e al monitoraggio dell'attivita' dei Comuni. I suddetti uffici espletano inoltre le altre attivita' indicate nelle circolari emanate dall'Istat. 6. Per lo svolgimento delle attivita' indicate nel comma 5, gli uffici di censimento comunali e gli uffici di censimento provinciali possono avvalersi di altri uffici dell'ente di appartenenza. 7. I Sindaci e i Prefetti intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. 8. Ai Gruppi di lavoro presso le Prefetture, di cui alla direttiva n. 5 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione statistica (Comstat) del 15 ottobre 1991, costituiti anche pro tempore, ed integrati con un rappresentante della regione e con un rappresentante della provincia, sono attribuite le funzioni di Comitati provinciali di censimento, con il compito di assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie, nonche' di segnalare al Sindaco o al Prefetto, per gli interventi di competenza, le eventuali disfunzioni ed irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni censuarie. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' costituito un Comitato provinciale di censimento secondo le modalita' previste da un apposito accordo con l'Istat. 9. Gli uffici di censimento comunali e provinciali predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria. I Comitati provinciali di censimento di cui al comma 8, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, possono essere attivati anche dai suddetti uffici. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresi', degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e dell'Unioncamere. 10. Al termine delle operazioni del censimento generale della popolazione e del censimento generale dell'industria e dei servizi, il Sindaco trasmette all'Istat i questionari e i modelli compilati.
Note all'art. 11: - Il testo degli articoli 22 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: "Art. 22 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana. 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale". "Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza". - La direttiva n. 5 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) il 15 ottobre 1991, reca "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture".
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| Art. 12. Definizione delle basi territoriali 1. Il Sindaco verifica e assicura che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2. Il Sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini comunali, delle delimitazioni delle localita', dei limiti delle sezioni di censimento, nonche' la compilazione della relativa modulistica, siano effettuate dagli uffici competenti, secondo le disposizioni impartite dall'Istat.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: "Art. 47 (Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica). - 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica".
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| Art. 13. Censimento e anagrafe della popolazione 1. I Comuni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello in occasione del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, e il comune di residenza dei soggetti censiti. Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite dall'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno. 2. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, attiva, nei confronti dei Comuni inadempienti, le procedure necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: "Art. 46 (Revisione delle anagrafi). - 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento. 2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. 3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica. 4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, della convivenze e delle persone residenti nel comune".
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| Art. 14. Trattamento giuridico-economico 1. I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente o, qualora questo non sia disponibile o sia insufficiente, a personale non dipendente. I Comuni e le CCIAA affidano l'incarico di coordinatore a personale non dipendente, ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente. L'utilizzazione di rilevatore e coordinatori non dipendenti avviene secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, della collaborazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettere b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, del lavoro autonomo occasionale, dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti e' determinato ai sensi degli articoli 25 e 26, ed e' erogato nel rispetto delle disposizioni concernenti il relativo trattamento fiscale e previdenziale. 3. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione, stipulata dall'Istat, contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente. L'assicurazione per i rilevatori e i coordinatori dipendenti copre solo le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.
Note all'art. 14: - Il testo vigente dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' il seguente: "Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13". - La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
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| Art. 15. Requisiti 1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione o che siano dipendenti comunali. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. 2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 16, comma 5. In luogo della suddetta documentazione puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva. 3. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea, o del diploma universitario, in particolare, nelle discipline statistiche, economiche o sociali. |
| Art. 16. Conferimento dell'incarico 1. In ciascun Comune viene nominato un rilevatore, di norma, ogni quattrocento unita' di rilevazione da censire. I Comuni che, alla data del 31 dicembre 2000, avevano una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti si avvalgono, di norma, di coordinatori nella misura di uno ogni quattromila unita' di rilevazione. Nei restanti Comuni i compiti dei coordinatori sono svolti dall'Ufficio comunale di censimento. 2. L'Istat, in presenza di motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unita' di rilevazione e alle caratteristiche del territorio, puo' consentire deroghe ai criteri di cui al comma 1 secondo le prescrizioni dettate dalle circolari previste dall'articolo 1, comma 3. 3. Il responsabile dell'Ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'Ufficio di censimento puo' far ricorso ad una preselezione da condursi sulla base della diversa ponderazione dei titoli di cui all'articolo 15, comma 3. 4. Il corso di istruzione di cui al comma 3, per i rilevatori e coordinatori comunali, si conclude con una selezione effettuata secondo le modalita' stabilite dall'Istat. 5. I Comuni e le CCIAA conferiscono, su proposta del responsabile dell'Ufficio di censimento, l'incarico di rilevatore e coordinatore e provvedono, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e i coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. |
| Art. 17. Compiti dei rilevatori 1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai responsabili degli uffici di censimento comunali e dai coordinatori comunali, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando con essi alla compilazione dei questionari. 2. I rilevatori provvedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia, di convivenza e dei questionari relativi al censimento generale dell'industria e dei servizi, alla compilazione dei questionari del censimento degli edifici, alla verifica dell'esistenza di tutte le unita' economiche presenti nella lista loro assegnata, nonche' all'esecuzione dei compiti indicati nelle circolari di cui all'articolo 1 comma 3. 3. Al momento del ritiro i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun questionario i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti necessari, ne danno immediata comunicazione ai coordinatori o, in loro assenza, al responsabile dell'ufficio di censimento comunale. 4. I questionari e i modelli compilati, ove richiesto nelle istruzioni fornite dall'Istat sono sottoscritti dai rilevatori. 5. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto e' fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. |
| Art. 18. Compiti dei coordinatori 1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attivita' dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficolta' organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale. 2. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale. |
| Art. 19. Assunzioni e collaborazioni professionali 1. L'Istat e le C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, procedono ad assunzioni di personale, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con contratto a tempo determinato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e' il seguente: "Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
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| Art. 20. Obbligo di risposta 1. Gli obblighi e le modalita' per la raccolta dei dati sono resi noti da ciascun Comune mediante l'affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat. 2. Le persone fisiche, i legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti e organismi oggetto dei censimenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richieste con i questionari di rilevazione. 3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. I soggetti di cui al comma 2, i quali entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dal calendario di cui all'articolo 11, comma 3, non abbiano ricevuto i questionari ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore, devono darne comunicazione entro venti giorni dalla scadenza dei termini suddetti, all'Ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente alla consegna o al ritiro dei questionari stessi.
Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".
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| Art. 21. Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati 1. Alle notizie raccolte in occasione dei censimenti si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' di quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 3. I rilevatori e coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale. 4. I responsabili degli uffici di censimento sono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.
Note all'art. 21: - Il testo vigente degli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784". "Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque". - Per la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda la nota all'art. 9. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, reca "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999 n. 318, contiene il regolamento recante "Norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675". - Il testo vigente dell'art. 326 del codice penale e' il seguente: "Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - 1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni". - Il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".
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| Art. 22. Fornitura di dati 1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale che ne facciano richiesta, i dati relativi alle singole unita' di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza nonche' i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e, in particolare, di quanto ivi disposto all'articolo 10, comma 6. 2. L'Istat fornisce agli enti ed organismi non facenti parte del Sistema statistico nazionale, per soli scopi statistici, i dati di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. L'Istat fornisce ai comuni che ne facciano richiesta le informazioni del censimento degli edifici ai fini di cui all'articolo 2, comma 2. 4. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici o altri sistemi concordati tra gli uffici, gli enti e gli organismi di cui ai commi 1 e 2, e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potra' superare gli importi indicati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 5. L'ufficio di statistica e' tenuto al rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e' il seguente: "Art. 10 (Modalita' di trattamento e codici di deontologia). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica. 2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'art. 10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal comma 6, lettera b), e dall'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall'art. 11 del presente decreto. 3. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei dati di cui al medesimo art. 22 puo' essere prestato con modalita' semplificate individuate dal codice deontologico e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge. 5. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, per "dati identificativi si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Per quanto riguarda l'identificabilita' dell'interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera c). 6. Con uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica; b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera d), e 21, comma 4, lettera a), della legge, che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1; e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'art. 22, comma 1, della legge; f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato; g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'art. 15 della legge, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'art. 28, comma 4, lettera g), della legge; h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza". - Il testo dell'art. 27 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge". - Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 23. Diffusione dei dati 1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat e' autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unita' di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 4 e 5, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Nota all'art. 23: - Il testo vigente dell'art. 22 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
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| Art. 24. Comunicazione e pubblicita' 1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati. 2. Gli organi censuari, assumendone il relativo onere finanziario, possono promuovere d'intesa con l'Istat anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1. 3. Le regioni, avvalendosi dei propri Uffici di statistica, possono avviare, d'intesa con l'Istat, iniziative divulgative e attivita' informative sulle finalita' dei censimenti. 4. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 20, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) e i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Nota all'art 24: - Il testo degli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante norme di "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e' il seguente: "Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie". "Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati".
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| Art. 25. Contributo forfetario 1. Agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie e' corrisposto dall'Istat un contributo forfetario, onnicomprensivo, determinato in base al numero e alla tipologia delle unita' censite e delle attivita' censuarie espletate, alla complessita' e alla dispersione territoriale delle unita' di rilevazione. Il contributo e' comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento, di cui all'articolo 13. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori. La somma totale dei contributi onnicomprensivi non puo' superare il 75 per cento degli stanziamenti attribuiti per i censimenti generali 2000-2001, detratti quelli destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-citta', sono definiti, per i comuni e per le CCIAA, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 11 e nei limiti di cui al comma 2, i criteri di ripartizione tra le seguenti voci di spesa, nonche' le relative modalita' di erogazione: a) spese di carattere generale, ivi comprese le quote di cui all'articolo 26, comma 3; b) spese per compensi alle attivita' di rilevazione e coordinamento tecnico; c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unita' di cui all'articolo 11, comma 4; d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale di cui all'articolo 13.
Nota all'art. 25: - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 26. Gestione dei fondi e oneri finanziari 1. L'Istat e' autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfetario previsto dall'articolo 25 calcolate percentualmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 2. Il saldo e' corrisposto dopo che gli organi censuari avranno ultimato le operazioni di rispettiva competenza a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Istat. 3. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, e' destinata a incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 10, comma 3, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed e' erogata ai dipendenti e, nel limite del 10 per cento della quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento, tenuto conto delle diverse modalita' e responsabilita', nonche' al personale che abbia svolto le operazioni di confronto contestuale censimento-anagrafe limitatamente alla quota di contributo destinata a tali operazioni. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, e' fissato in sede di bilancio di previsione e non potra' superare l'importo complessivo di lire trecento milioni, in ciascuno degli anni 2001-2003. 4. I Comuni e le CCIAA tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative. 5. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni emanate dall'Istat. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Veronesi, Ministro della sanita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 10 |
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