Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 18 maggio 2001 |
Attuazione della decisione della Commissione del 22 marzo 2001 concernente la non iscrizione della sostanza attiva "Zineb" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo; Vista la decisione della Commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001, relativa alla non iscrizione del "Zineb" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti "Zineb", alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva ZINEB non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Zineb", elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. |
| Art. 2. 3. E' consentita fino al 30 settembre 2001 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, comma 2. 4. E' consentita fino al 31 maggio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre e' consentita fino al 31 luglio 2002 l'utilizzazione delle scorte medesime. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti "Zineb" sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 344 |
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