| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 27 giugno 2001 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1o febbraio 2001 e scadenza 1o agosto 2011, nona e decima tranche. |  
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 21 giugno  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati, a lire 119.700 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visti  i  propri  decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto  tranches  dei  buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1o febbraio 2001 e scadenza 1o agosto 2011;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
                                Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro  poliennali  5,25%,  con godimento 1o febbraio 2001 e scadenza 1o agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro,  di  cui  al  decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni stessi.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi   fra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e' autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto dall'art.  1,  ultimo  comma  del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di "coupon stripping".  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli  articoli  6 e 7 del citato decreto ministeriale  del  20 febbraio  2001,  entro  le  ore  11  del giorno 28 giugno 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli  8,  9  e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 3.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della decima tranche dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio  1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto  del  20 febbraio  2001,  in  quanto  applicabili,  e  verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.    L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista" nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 2 luglio 2001,  al  prezzo  di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantuno giorni.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  In  applicazione  dell'articolo  8, primo comma, del citato decreto legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 2001.  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di  base  6.4.1),  articolo  3,  per l'importo relativo  al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico  al  capitolo 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio    e   della   programmazione   economica   (ora   Ministero dell'economia  e  delle  finanze)  per  l'anno  stesso,  ed  a quelli corrispondenti per gli anni successivi.  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica   (ora  Ministero  dell'economia  e  delle finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 giugno 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |  
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