| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 24 maggio 2001, n. 274 |  
| Criteri  per  il  cofinanziamento  dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;  Vista  la  legge  5 marzo  2001, n. 57, concernente disposizioni in materia  di  apertura  e  regolazione  dei  mercati ed in particolare l'articolo  2,  comma  3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti di programmi di informazione   e   orientamento   promossi   dalle  associazioni  dei consumatori   e   degli   utenti,  rivolti  agli  utenti  di  servizi assicurativi;  Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  citata,  che prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti modalita' e criteri del predetto cofinanziamento;  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina   dell'attivita'   di  Governo  e  sull'ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Sentito  il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti, istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;  Udito  il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;  Visto  il  nulla  osta  della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato  con  nota  n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                        Soggetti beneficiari  1. Le   associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti,  per  la realizzazione  di  programmi  di  informazione e orientamento rivolti agli  utenti  dei  servizi  assicurativi, con particolare riferimento alle  procedure  di  assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore, possono chiedere  il  cofinanziamento  da  parte  del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato C.N.C.U. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              -  La  legge  30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina          dei diritti dei consumatori e degli utenti, come modificata          dalla legge 24 novembre 2000, n. 340".              - Il  testo dell'art. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57          (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei          mercati) e' il seguente:              "Art.  2  (Funzioni di vigilanza dell'I.S.V.A.P.). - 1.          Le  funzioni  di  vigilanza  assegnate  all'Istituto per la          vigilanza   sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse          collettivo  (I.S.V.A.P.)  dall'art. 4 della legge 12 agosto          1982,  n.  576,  e  successive  modificazioni, sono estese,          senza  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,          alle   disposizioni   contenute  nell'art.  1  nonche'  nel          presente articolo.              2. Il    ritardo,    l'erroneita'   o   l'incompletezza          nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6,          7  e  8  dell'art.  12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.          990, introdotto dall'art. 1, comma 1, della presente legge,          comportano   l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa          pecuniaria  da  cinque  a venti milioni di lire. In caso di          omissione   o  ritardo  superiore  a  sessanta  giorni,  la          sanzione  e'  raddoppiata. La violazione delle disposizioni          di  cui  all'art. 12-quater, comma 3, della citata legge n.          990  del 1969, introdotto dall'art. 4 della presente legge,          comporta   l'irrogazione   della   sanzione  amministrativa          pecuniaria  da  lire  tre  milioni  a  lire nove milioni in          relazione   a   ciascun   illecito,   ferme   restando   le          disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 12-quater.              3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione          agli   utenti  e  della  realizzazione  di  un  sistema  di          monitoraggio      permanente     sui     premi     relativi          all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore, il          Consiglio   nazionale   dei   consumatori  e  degli  utenti          (C.N.C.U.) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e'          autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto          nazionale  di  statistica  (I.S.T.A.T.)  e  a cofinanziare,          secondo  modalita'  e  criteri  stabiliti  con  decreto del          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,          programmi  di  informazione  e  orientamento  rivolti  agli          utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni          dei   consumatori   e   degli   utenti,   a   valere  sulle          disponibilita'  finanziarie  assegnate  al  C.N.C.U. stesso          dalla   legge   30 luglio  1998,  n.  281,  e  senza  nuovi          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.              4. All'art.   2,   comma  5-quater,  del  decreto-legge          28 marzo  2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla          legge  26 maggio  2000,  n. 137, sono apportate le seguenti          modificazioni:                a) al   terzo   periodo   le   parole:  "con  cadenza          trimestrale" sono soppresse;                b) il quarto periodo e' soppresso.              5. All'art.  2  del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,          n. 137, dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:                "5-quater. 1.   Le   procedure   e  le  modalita'  di          funzionamento  della  banca  dati  di cui al comma 5-quater          sono   definite   con   provvedimento   dell'I.S.V.A.P.  da          pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.  Con  lo  stesso          provvedimento  sono  stabiliti le modalita' di accesso alle          informazioni  raccolte  dalla  banca  dati  per  gli organi          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in          materia   di   prevenzione  e  contrasto  di  comportamenti          fraudolenti  nel  settore delle assicurazioni obbligatorie,          nonche'   le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso  alle          informazioni  da  parte  delle imprese di assicurazione. Il          trattamento  e  la  comunicazione  ai soggetti indicati dei          dati  personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,          sono  consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste          nel presente comma".              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          e' il seguente:                "3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
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|   |                                 Art. 2.                              Procedure  1. Il  C.N.C.U.  indica  annualmente, a valere sulle disponibilita' finanziarie  assegnategli dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n.  281,  la  somma  da  destinare  al  cofinanziamento  dei suddetti programmi,  determina  la percentuale di contributo nonche' l'importo massimo erogabile per ciascun programma.  2. Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  emana  le  direttive relative   alle   modalita'  di  presentazione  dei  programmi,  alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi e ai criteri di erogazione del contributo.  3. Il  C.N.C.U.  presenta  con  cadenza  annuale una relazione alla Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori    del   Ministero   delle   attivita'   produttive   sui cofinanziamenti   erogati   nonche'   sui  monitoraggi  compiuti  con riferimento al raggiungimento degli scopi previsti. 
                                         Nota all'art. 2:              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio          1998, n. 281:              "Art.  7 (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita'          della  presente  legge e' autorizzata la spesa massima di 3          miliardi  di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare,          rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo          svolgimento  delle  attivita' promozionali del Consiglio di          cui  all'art. 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai          contributi di cui all'art. 6.              2. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui al comma 1 si          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo          scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.              3. Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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|   |                                 Art. 3.                       Criteri di valutazione  1. I  programmi sono ammessi al cofinanziamento in base ai seguenti criteri di valutazione:    a) miglioramento  della  conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative  ai  fini  dell'orientamento  da  parte  dell'utente  su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi;    b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli;    c) rilevanza territoriale del programma;    d) utilizzo  di  mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici;    e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti;    f) sviluppo  della  cooperazione  tra  associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata.  |  
|   |                                 Art. 4.              Commissione di valutazione dei programmi  1. Il  Ministero delle attivita' produttive nomina una commissione, composta  da  cinque  funzionari  di cui almeno tre dirigenti, con il compito  di  valutare, secondo le modalita' stabilite dalla direttiva di   cui   all'articolo  2,  l'idoneita'  dei  singoli  programmi  di cofinanziamento  e di redigere l'elenco dei programmi ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo da parte del C.N.C.U.  2. Qualora   le   disponibilita'   finanziarie  non  consentano  la concessione  dei contributi nella misura massima, il C.N.C.U. applica una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.  3. I programmi ammessi al cofinanziamento dovranno riportare, nella fase  attuativa  e  in  tutte  le  attivita'  di  informazione  e  di comunicazione   al   pubblico,   la   seguente  dicitura:  "Programma realizzato   con  il  patrocinio  e  il  contributo  finanziario  del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti".  |  
|   |                                 Art. 5.                          Spese ammissibili  1. Sono  ammesse  al  sostegno  finanziario esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del programma per le quali sia possibile produrre idonea e specifica documentazione contabile.  2.  Non  si  considerano  spese  relative  al  programma e non sono pertanto ammissibili, le seguenti voci:    a) costi  per  compensi  e  gettoni  di  presenza  per gli organi sociali;    b) costi   di   software   o   hardware   non   direttamente   ed esclusivamente connessi al programma;    c) costi  per  consulenze  professionali  per  la  redazione  del progetto;    d) costi  relativi a programmi gia' avviati prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;  3. Il totale delle spese generali documentate e comunque riferibili al  programma,  comprese quelle relative al personale impegnato nella realizzazione dello stesso, e' ammissibile fino al limite del 50% del costo complessivo del programma. 
                                         Nota all'art. 5:              - Per  l'argomento  della legge 5 marzo 2001, n. 57, si          veda in note alle premesse.
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|   |                                 Art. 6.                            Cumulabilita'  1.  Il  contributo  stanziato  dal  C.N.C.U.  ai sensi del presente decreto  e' compatibile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo  programma da disposizioni comunitarie, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.  2.  Il  contributo  finanziario e' calcolato sull'ammontare residuo delle  spese sostenute per la realizzazione del programma non coperte da  altri  finanziamenti.  In  ogni  caso  il  cumulo  dei contributi pubblici  concessi  non  puo'  superare  il  tetto dell'80% del costo complessivo del programma dichiarato idoneo.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001
                                                     Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 193  |  
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