Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 24 maggio 2001, n. 274
Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, citata, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti modalita' e criteri del predetto cofinanziamento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
Udito il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, con particolare riferimento alle procedure di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, possono chiedere il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato C.N.C.U.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti, come modificata
dalla legge 24 novembre 2000, n. 340".
- Il testo dell'art. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57
(Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati) e' il seguente:
"Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'I.S.V.A.P.). - 1.
Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (I.S.V.A.P.) dall'art. 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
alle disposizioni contenute nell'art. 1 nonche' nel
presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneita' o l'incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6,
7 e 8 dell'art. 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.
990, introdotto dall'art. 1, comma 1, della presente legge,
comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di
omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la
sanzione e' raddoppiata. La violazione delle disposizioni
di cui all'art. 12-quater, comma 3, della citata legge n.
990 del 1969, introdotto dall'art. 4 della presente legge,
comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in
relazione a ciascun illecito, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(C.N.C.U.) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) e a cofinanziare,
secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
programmi di informazione e orientamento rivolti agli
utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilita' finanziarie assegnate al C.N.C.U. stesso
dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza
trimestrale" sono soppresse;
b) il quarto periodo e' soppresso.
5. All'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
"5-quater. 1. Le procedure e le modalita' di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater
sono definite con provvedimento dell'I.S.V.A.P. da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento sono stabiliti le modalita' di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il
trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei
dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste
nel presente comma".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.



 
Art. 2.
Procedure
1. Il C.N.C.U. indica annualmente, a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnategli dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, la somma da destinare al cofinanziamento dei suddetti programmi, determina la percentuale di contributo nonche' l'importo massimo erogabile per ciascun programma.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana le direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi e ai criteri di erogazione del contributo.
3. Il C.N.C.U. presenta con cadenza annuale una relazione alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive sui cofinanziamenti erogati nonche' sui monitoraggi compiuti con riferimento al raggiungimento degli scopi previsti.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio
1998, n. 281:
"Art. 7 (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita'
della presente legge e' autorizzata la spesa massima di 3
miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare,
rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo
svolgimento delle attivita' promozionali del Consiglio di
cui all'art. 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai
contributi di cui all'art. 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



 
Art. 3.
Criteri di valutazione
1. I programmi sono ammessi al cofinanziamento in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi;
b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli;
c) rilevanza territoriale del programma;
d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici;
e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti;
f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata.
 
Art. 4.
Commissione di valutazione dei programmi
1. Il Ministero delle attivita' produttive nomina una commissione, composta da cinque funzionari di cui almeno tre dirigenti, con il compito di valutare, secondo le modalita' stabilite dalla direttiva di cui all'articolo 2, l'idoneita' dei singoli programmi di cofinanziamento e di redigere l'elenco dei programmi ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo da parte del C.N.C.U.
2. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione dei contributi nella misura massima, il C.N.C.U. applica una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
3. I programmi ammessi al cofinanziamento dovranno riportare, nella fase attuativa e in tutte le attivita' di informazione e di comunicazione al pubblico, la seguente dicitura: "Programma realizzato con il patrocinio e il contributo finanziario del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti".
 
Art. 5.
Spese ammissibili
1. Sono ammesse al sostegno finanziario esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del programma per le quali sia possibile produrre idonea e specifica documentazione contabile.
2. Non si considerano spese relative al programma e non sono pertanto ammissibili, le seguenti voci:
a) costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali;
b) costi di software o hardware non direttamente ed esclusivamente connessi al programma;
c) costi per consulenze professionali per la redazione del progetto;
d) costi relativi a programmi gia' avviati prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
3. Il totale delle spese generali documentate e comunque riferibili al programma, comprese quelle relative al personale impegnato nella realizzazione dello stesso, e' ammissibile fino al limite del 50% del costo complessivo del programma.



Nota all'art. 5:
- Per l'argomento della legge 5 marzo 2001, n. 57, si
veda in note alle premesse.



 
Art. 6.
Cumulabilita'
1. Il contributo stanziato dal C.N.C.U. ai sensi del presente decreto e' compatibile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo programma da disposizioni comunitarie, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il contributo finanziario e' calcolato sull'ammontare residuo delle spese sostenute per la realizzazione del programma non coperte da altri finanziamenti. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non puo' superare il tetto dell'80% del costo complessivo del programma dichiarato idoneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001

Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 193
 
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