| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 24 maggio 2001, n. 273 |  
| Criteri  per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Vista  la  legge  30  luglio  1998,  n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;  Vista  la  legge  5  marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia  di  apertura  e  regolazione  dei  mercati ed in particolare l'articolo  16 che autorizza la spesa di tre miliardi di lire, per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio  1998,  n.  281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione  resi  ai  consumatori  e  utenti,  compresi  quelli della pubblica amministrazione;  Visto  che il medesimo articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, citata  prevede  che  con  decreto  del  Ministro dell'industria sono stabiliti   i  criteri  di  erogazione  dei  contributi,  nonche'  le modalita' ed i termini di presentazione dei relativi progetti;  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina   dell'attivita'   di  Governo  e  sull'ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato n. 102/01, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;  Visto  il  nulla  osta  della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato  con  nota  n. 31890/4.13.131 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                        Soggetti beneficiari  1.  Ai  fini dell'ammissibilita' ai benefici previsti dall'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono risultare iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione del rendiconto finale. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              -  La  legge  30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina          dei diritti dei consumatori e degli utenti".              - Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57          (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei          mercati) e' il seguente:              "Art.    16   (Agevolazioni   per   l'informazione   al          consumatore).  -  1.  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 3          miliardi  per  l'anno  2001  per il finanziamento fino alla          misura  del  70  per  cento,  di  progetti  promossi  dalle          associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti  iscritte          nell'elenco  di  cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998,          n.   281,   per  servizi  di  assistenza,  informazione  ed          educazione  resi  a  consumatori  e  utenti compresi quelli          della pubblica amministrazione.              2.   Con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato,  da  emanare  entro  trenta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge,   sono   stabiliti   i  criteri  di  erogazione  dei          contributi  di  cui  al  comma 1, nonche' le modalita' ed i          termini di presentazione dei relativi progetti.              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente          articolo  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  utilizzando          parzialmente  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dei          trasporti e della navigazione".              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 30          luglio 1998, n. 281:              "Art.  5  (Elenco  delle associazioni dei consumatori e          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello          nazionale.              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dei          seguenti requisiti:                a)  avvenuta  costituzione,  per  atto pubblico o per          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;                b)  tenuta  di  un  elenco degli iscritti, aggiornato          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;                c)  numero  di  iscritti  non  inferiore allo 0,5 per          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;                d)  elaborazione di un bilancio annuale delle entrate          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni          non riconosciute;                e)  svolgimento  di un'attivita' continuativa nei tre          anni precedenti;                f)  non  avere  i  suoi  rappresentanti legali subito          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui          opera l'associazione.              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di          produzione o di distribuzione.              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento          dell'elenco.              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          e' il seguente:              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi;                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e)  [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi          sindacali] (7/a).              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "Regolamento , sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale".
            Note all'art. 1:              - Il  testo  dell'art.  16 della legge 5 marzo 2001, n.          57, e' riportato nelle note alle premesse.              - Il  testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998, n.          281, e' riportato nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 2.                        Ambiti di intervento  1.  Nell'ambito  delle materie indicate nell'articolo 1 della legge n.  281/1998 i progetti devono essere finalizzati ad almeno una delle seguenti attivita':    a)  potenziamento  e miglioramento dell'attivita' di assistenza e consulenza  prestata  ai  consumatori,  con particolare riguardo allo sviluppo   di  procedure  di  conciliazione  e  sistemi  analoghi  di composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo;    b)  miglioramento  della  condizione informativa dei consumatori, anche  attraverso  l'elaborazione o sviluppo di servizi informativi e di  materiali divulgativi dei diritti dei consumatori; monitoraggio e informazione  su  servizi  finanziari  e assicurativi con particolare riguardo a nuove forme di vendita a distanza; creazione o adeguamento di siti informativi telematici;    c) sviluppo della concezione, sperimentazione ed utilizzazione di materiali  pedagogici  in materia consumeristica nonche' incremento e diffusione  di  strumenti  di  formazione  ed  orientamento  volti  a favorire  una  conoscenza piu' approfondita delle logiche del mercato da parte dei consumatori. 
                                         Nota all'art. 2:              - Si  riporta il testo all'art. 1 della citata legge n.          281/1998:              "Art.  1  (Finalita'  ed  oggetto della legge). - 1. In          conformita'  ai  principi contenuti nei trattati istitutivi          delle  Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea          nonche'   nella   normativa   comunitaria   derivata,  sono          riconosciuti   e   garantiti  i  diritti  e  gli  interessi          individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne          e'  promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in          forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative          rivolte  a  perseguire  tali finalita', anche attraverso la          disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori          e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.              2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come          fondamentali i diritti:                a) alla tutela della salute;                b)  alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei          servizi;                c)  ad  una  adeguata  informazione e ad una corretta          pubblicita';                d) all'educazione al consumo;                e)  alla  correttezza,  trasparenza  ed  equita'  nei          rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;                f)     alla     promozione     e     allo    sviluppo          dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i          consumatori e gli utenti;                g)   all'erogazione   di   servizi  pubblici  secondo          standard di qualita' e di efficienza.
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|   |                                 Art. 3.                             Istruttoria  1.   I   progetti   devono   contenere   una  descrizione  generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:    a) obiettivi;    b)  tempi  di  realizzazione  ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;    c) ambito territoriale interessato;    d)  risultati  migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.  2. I progetti devono essere altresi' corredati:    a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di  spesa,  il preventivo dei costi nonche' l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;    b)  da  una  perizia  giurata  di  un  esperto  che ne attesti la congruita' economica.  3.  E'  fatto  obbligo  alle associazioni di specificare i progetti ammessi  anche  a  ulteriori  programmi di finanziamento, per i quali dovra'  indicarsi,  a  pena  di  revoca  del  contributo, il relativo provvedimento  di  approvazione,  l'ammontare  ammesso  ed  il  costo complessivo dichiarato.  4.   La   richiesta   di   contributo,   contenente   la   suddetta documentazione,  deve  essere  sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione  e  deve  pervenire  in  busta  chiusa  al seguente indirizzo:  Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per  l'armonizzazione  del  mercato  e  la  tutela  dei consumatori - Ufficio  C3  -  Politiche  nazionali  e diritti dei consumatori - Via Molise, 2 - 00187 Roma.  5.   Le   domande   devono   pervenire   entro   le   ore   13  del quarantacinquesimo  giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.  Per  le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.  6.  Ogni  plico  deve  recare,  oltre  alla  data di spedizione, la dicitura:  "Progetto  ai  sensi  dell'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57".  7.  L'ufficio  competente  potra'  richiedere la regolarizzazione o l'integrazione   della   domanda,   per  i  soli  aspetti  formali  e documentali,  entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.  L'associazione  dovra'  ottemperare  entro i quindici giorni successivi,  decorrenti  dalla  data  del  ricevimento della suddetta richiesta.  Decorso  invano tale termine la domanda sara' considerata inammissibile.  8.  L'ufficio  competente decide sull'idoneita' o meno del progetto ad  essere  ammesso  al  contributo entro quarantacinque giorni dalla scadenza  del  termine  utile per la presentazione delle domande e ne da'  immediata comunicazione al richiedente. Nel caso di richiesta di integrazioni il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.  9.  L'ufficio  competente,  dopo la presentazione del rendiconto da parte di tutte le associazioni e l'erogazione a saldo dei contributi, relazionera'  al  Ministro  sui  progetti  prescelti,  sui contributi erogati e sull'attuazione dei detti progetti. 
                                         Nota all'art. 3:              - Il  testo  dell'art.  16 della legge 5 marzo 2001, n.          57, e' riportato nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 4.                       Requisiti di idoneita'  1.  Sono  dichiarati  idonei  ad  essere  ammessi  al  contributo i progetti che soddisfino i seguenti requisiti:    1) perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2;    2) completezza degli elementi richiesti all'articolo 3, commi 1 e 2;    3)  descrizione dettagliata delle attivita' da realizzare e degli effetti rispetto alla situazione preesistente;    4) previsione di strumenti di diffusione dei servizi attivabili e dei relativi risultati;    5)  ambito  territoriale  riferito  ad  almeno  tre  regioni,  ad eccezione  dei progetti presentati dalle associazioni dei consumatori e  degli  utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche riconosciute.  |  
|   |                                 Art. 5.                 Limiti e modalita' di finanziamento  1.  L'ufficio  competente,  per  ogni  singolo  progetto dichiarato idoneo,  determina  il  contributo nella misura massima del 70% della spesa  totale fino ad un massimo erogabile di 300 milioni di lire per progetto.  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma precedente e' erogato con le seguenti modalita':    40% a seguito di dichiarazione di idoneita' del progetto;    60% all'atto dell'approvazione del rendiconto finale.  3.  Ai fini della liquidazione del contributo, l'ufficio competente si  riserva di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti ammessi  e  di  chiedere  in qualsiasi momento eventuale integrazione documentale e acquisizione di elementi conoscitivi.  4.   Qualora   le  disponibilita'  finanziarie  non  consentano  la concessione dei contributi nella misura massima, l'Ufficio competente applica  una  riduzione  percentuale  in eguale misura per i progetti dichiarati idonei.  5.  Qualora  invece  le  disponibilita'  finanziarie  non risultino completamente attribuite allo spirare del termine di cui all'articolo 3,  comma  8,  con  decreto  ministeriale si provvedera' a riaprire i termini  per la presentazione di nuovi progetti, ove sia possibile in relazione   ai   limiti   posti  dalla  legislazione  in  materia  di contabilita' pubblica.  |  
|   |                                 Art. 6.             Tempi di realizzazione e rendiconto finale  1.  I progetti devono essere realizzati entro il termine massimo di un  anno  dalla  data  di ammissione al contributo. Tale termine puo' essere  esteso  a due anni per comprovati motivi qualora la richiesta di proroga sia presentata prima della scadenza del termine annuale.  2.  E'  fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale  relativo  al  progetto  ammesso  a  contributo,  nonche'  una relazione  esplicativa  e  riepilogativa  delle  attivita'  poste  in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  avvenuta  realizzazione del progetto stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione  o l'eventuale negativa valutazione degli stessi comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo alla restituzione da parte  del  soggetto  beneficiario con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato.  3.  La  liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della  documentazione  di  spesa  e  della  conformita'  del progetto realizzato  a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale.  L'ufficio  competente  provvede  alla  liquidazione  entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione del rendiconto.  4.  Nel  caso  in cui il requisito dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge n. 281/1998, venga meno  durante  la  realizzazione  del  progetto, l'ufficio competente procedera' alla revoca del contributo. 
                                         Nota all'art. 6:              - Il  testo  dell'art.  5  della  legge n. 281/1998, e'          riportato nelle note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 7.                          Spese ammissibili  1.  Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto per le quali sia possibile produrre idonea e specifica documentazione contabile.  2.  Non  si  considerano  spese  relative  al  progetto  e non sono pertanto ammissibili, le seguenti voci:    a)  costi  per  compensi  e  gettoni  di  presenza per gli organi sociali;    b)   costi   di   software   o   hardware   non  direttamente  ed esclusivamente connessi al progetto;    c)  costi  per  consulenze  professionali  per  la  redazione del progetto;    d)  costi  relativi a progetti gia' avviati prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57.  3. Il totale delle spese generali documentate e comunque riferibili al  progetto,  comprese  quelle relative al personale impegnato nella realizzazione dello stesso, e' ammissibile fino al limite del 50% del costo complessivo del progetto. 
                                         Nota all'art. 7:              - Per  l'argomento  della legge 5 marzo 2001, n. 57, si          veda nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 8.                            Cumulabilita'  1.  Il  contributo previsto dal presente decreto e' compatibile con altri  contributi  pubblici  concessi  per  il  medesimo  progetto da programmi comunitari, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.  2.  In  tal  caso il contributo e' calcolato sull'ammontare residuo delle  spese  sostenute per la realizzazione del progetto non coperte da altri finanziamenti.  3. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non puo' superare  il  tetto  dell'80%  del  costo  complessivo  del  progetto dichiarato idoneo.  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001                                                   Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,   registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 194  |  
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