Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 24 maggio 2001, n. 273
Criteri per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 16 che autorizza la spesa di tre miliardi di lire, per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi ai consumatori e utenti, compresi quelli della pubblica amministrazione;
Visto che il medesimo articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, citata prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione dei relativi progetti;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 102/01, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.131 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Ai fini dell'ammissibilita' ai benefici previsti dall'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono risultare iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione del rendiconto finale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
- Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57
(Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati) e' il seguente:
"Art. 16 (Agevolazioni per l'informazione al
consumatore). - 1. E' autorizzata la spesa di lire 3
miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla
misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998,
n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed
educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli
della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed i
termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 30
luglio 1998, n. 281:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali] (7/a).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "Regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n.
57, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998, n.
281, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Ambiti di intervento
1. Nell'ambito delle materie indicate nell'articolo 1 della legge n. 281/1998 i progetti devono essere finalizzati ad almeno una delle seguenti attivita':
a) potenziamento e miglioramento dell'attivita' di assistenza e consulenza prestata ai consumatori, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure di conciliazione e sistemi analoghi di composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
b) miglioramento della condizione informativa dei consumatori, anche attraverso l'elaborazione o sviluppo di servizi informativi e di materiali divulgativi dei diritti dei consumatori; monitoraggio e informazione su servizi finanziari e assicurativi con particolare riguardo a nuove forme di vendita a distanza; creazione o adeguamento di siti informativi telematici;
c) sviluppo della concezione, sperimentazione ed utilizzazione di materiali pedagogici in materia consumeristica nonche' incremento e diffusione di strumenti di formazione ed orientamento volti a favorire una conoscenza piu' approfondita delle logiche del mercato da parte dei consumatori.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo all'art. 1 della citata legge n.
281/1998:
"Art. 1 (Finalita' ed oggetto della legge). - 1. In
conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea
nonche' nella normativa comunitaria derivata, sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei
rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualita' e di efficienza.



 
Art. 3.
Istruttoria
1. I progetti devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) obiettivi;
b) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;
c) ambito territoriale interessato;
d) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.
2. I progetti devono essere altresi' corredati:
a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi nonche' l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;
b) da una perizia giurata di un esperto che ne attesti la congruita' economica.
3. E' fatto obbligo alle associazioni di specificare i progetti ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento, per i quali dovra' indicarsi, a pena di revoca del contributo, il relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ed il costo complessivo dichiarato.
4. La richiesta di contributo, contenente la suddetta documentazione, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - Via Molise, 2 - 00187 Roma.
5. Le domande devono pervenire entro le ore 13 del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.
6. Ogni plico deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: "Progetto ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
7. L'ufficio competente potra' richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. L'associazione dovra' ottemperare entro i quindici giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine la domanda sara' considerata inammissibile.
8. L'ufficio competente decide sull'idoneita' o meno del progetto ad essere ammesso al contributo entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e ne da' immediata comunicazione al richiedente. Nel caso di richiesta di integrazioni il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.
9. L'ufficio competente, dopo la presentazione del rendiconto da parte di tutte le associazioni e l'erogazione a saldo dei contributi, relazionera' al Ministro sui progetti prescelti, sui contributi erogati e sull'attuazione dei detti progetti.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n.
57, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Requisiti di idoneita'
1. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al contributo i progetti che soddisfino i seguenti requisiti:
1) perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2;
2) completezza degli elementi richiesti all'articolo 3, commi 1 e 2;
3) descrizione dettagliata delle attivita' da realizzare e degli effetti rispetto alla situazione preesistente;
4) previsione di strumenti di diffusione dei servizi attivabili e dei relativi risultati;
5) ambito territoriale riferito ad almeno tre regioni, ad eccezione dei progetti presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
 
Art. 5.
Limiti e modalita' di finanziamento
1. L'ufficio competente, per ogni singolo progetto dichiarato idoneo, determina il contributo nella misura massima del 70% della spesa totale fino ad un massimo erogabile di 300 milioni di lire per progetto.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' erogato con le seguenti modalita':
40% a seguito di dichiarazione di idoneita' del progetto;
60% all'atto dell'approvazione del rendiconto finale.
3. Ai fini della liquidazione del contributo, l'ufficio competente si riserva di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti ammessi e di chiedere in qualsiasi momento eventuale integrazione documentale e acquisizione di elementi conoscitivi.
4. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione dei contributi nella misura massima, l'Ufficio competente applica una riduzione percentuale in eguale misura per i progetti dichiarati idonei.
5. Qualora invece le disponibilita' finanziarie non risultino completamente attribuite allo spirare del termine di cui all'articolo 3, comma 8, con decreto ministeriale si provvedera' a riaprire i termini per la presentazione di nuovi progetti, ove sia possibile in relazione ai limiti posti dalla legislazione in materia di contabilita' pubblica.
 
Art. 6.
Tempi di realizzazione e rendiconto finale
1. I progetti devono essere realizzati entro il termine massimo di un anno dalla data di ammissione al contributo. Tale termine puo' essere esteso a due anni per comprovati motivi qualora la richiesta di proroga sia presentata prima della scadenza del termine annuale.
2. E' fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al progetto ammesso a contributo, nonche' una relazione esplicativa e riepilogativa delle attivita' poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del progetto stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo alla restituzione da parte del soggetto beneficiario con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato.
3. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformita' del progetto realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale. L'ufficio competente provvede alla liquidazione entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
4. Nel caso in cui il requisito dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 281/1998, venga meno durante la realizzazione del progetto, l'ufficio competente procedera' alla revoca del contributo.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1998, e'
riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto per le quali sia possibile produrre idonea e specifica documentazione contabile.
2. Non si considerano spese relative al progetto e non sono pertanto ammissibili, le seguenti voci:
a) costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali;
b) costi di software o hardware non direttamente ed esclusivamente connessi al progetto;
c) costi per consulenze professionali per la redazione del progetto;
d) costi relativi a progetti gia' avviati prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3. Il totale delle spese generali documentate e comunque riferibili al progetto, comprese quelle relative al personale impegnato nella realizzazione dello stesso, e' ammissibile fino al limite del 50% del costo complessivo del progetto.



Nota all'art. 7:
- Per l'argomento della legge 5 marzo 2001, n. 57, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8.
Cumulabilita'
1. Il contributo previsto dal presente decreto e' compatibile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo progetto da programmi comunitari, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. In tal caso il contributo e' calcolato sull'ammontare residuo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto non coperte da altri finanziamenti.
3. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non puo' superare il tetto dell'80% del costo complessivo del progetto dichiarato idoneo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 194
 
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