| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166 |  
| Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001), convertito  dalla  legge  6  luglio  2001,  n.  271 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale,  alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia  di  operazioni  di  scrutinio  conseguenti  allo svolgimento contemporaneo  delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali". |  
  |  
 |  
Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ... )).    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
                                 Art. 1.  1.  All'articolo 2,  primo  comma,  lettera  c),  del decreto-legge 3 maggio  1976,  n.  161,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:    "Lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei  consigli  regionali,  dei consigli  provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo  spoglio  delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;". 
                                         Riferimenti normativi:              Si  riporta  il testo dell'art. 2, primo comma, lettera          c),  del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (Modificazioni          ed  integrazioni  alle  disposizioni  di  legge relative al          procedimento   elettorale   per   le   elezioni  politiche,          regionali,  provinciali  e  comunali  nonche'  norme per il          rinvio  delle  elezioni  per  la  rinnovazione dei consigli          comunali   nei   comuni  nei  quali  si  vota  col  sistema          maggioritario   il  cui  quinquennio  di  carica  scade  il          12 giugno 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge          14 maggio  1976,  n.  240,  come  modificato  dal  presente          decreto:                "c) il  seggio,  dopo  che  siano  state  ultimate le          operazioni   di   riscontro   dei   votanti  per  tutte  le          consultazioni   che   hanno   avuto   luogo,  procede  alla          formazione  dei  plichi contenenti gli atti relativi a tali          operazioni nonche' le schede avanzate.              I  plichi  devono  essere  rimessi  contemporaneamente,          prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il          tramite  del  comune  al  pretore  del  mandamento  che  ne          rilascia ricevuta.              Effettuate  le  anzidette  operazioni,  il  seggio  da'          inizio  alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine          prima  lo  scrutinio  per  il  Senato  e  poi quello per la          Camera.              Lo  scrutinio  per  le elezioni dei consigli regionali,          dei  consigli  provinciali  e  dei  consigli comunali viene          rinviato  alle  ore  14 del lunedi' successivo al giorno di          votazione,  dando  la  precedenza allo spoglio delle schede          per  le  elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni          provinciali";
                           |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
|   |  
 
 | 
 |