| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 17 aprile 2001 |  
| Approvazione  della  deliberazione  12  dicembre  2000  del Consiglio nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti  concernente  la  misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti per l'anno 2001. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           degli affari civili e delle libere professioni
    Esaminata  la  deliberazione  in  data  12 dicembre 2000 con cui il Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei giornalisti ha determinato per l'anno  2001  la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;  Considerato  che  la  misura  rimasta  invariata  rispetto a quella fissata per l'anno 2000 deve ritenersi congrua;  Visto  l'art. 20, lettera f), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art.  27  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
                                Decreta:  E'  approvata la deliberazione in data 12 dicembre 2000, con cui il Consiglio  nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in L. 70.000  le  quote  relative all'anno 2001 dovute dagli iscritti negli elenchi  dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e  negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresi' disposto che  le  quote  suddette  sono  ridotte,  a  norma  dell'art.  28 del regolamento, alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia  o  invalidita'  a  carico  dell'Istituto  nazionale  della previdenza   dei   giornalisti   italiani  con  decorrenza  dall'anno successivo  a  quello in cui hanno maturato il diritto della pensione intera.  Inoltre  per  le quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio  di  ciascun  anno  e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).    Roma, 17 aprile 2001                                  Il direttore generale: Hinna Danesi  |  
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           IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI                Riunito in Roma l'11-12 dicembre 2000
      Visto  l'art. 20, lettera f), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e  l'art.  27  del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;    Considerato  che  a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  febbraio  1965, n. 115, le quote debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;
                                Delibera:      a)  le  quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei  giornalisti  per  l'anno 2001 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli  elenchi  speciali  sono  rimaste  invariate nella misura di L. 70.000;      b)  le  quote  di cui al precedente comma, a norma dell'art. 28 del  regolamento,  sono  ridotte  alla  meta'  per  gli  iscritti che fruiscono   di   pensione   di   vecchiaia  o  invalidita'  a  carico dell'Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza  dall'anno  successivo  a  quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;      c)  sulle  quote  versate  dagli iscritti successivamente al 31 gennaio  di  ciascun  anno  e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).                                               Il presidente: Petrina  |  
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