Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 3 maggio 2001
Criteri e modalita' per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". Art. 16 legge n. 472/1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e modificato dalla legge 25 maggio 1939, n. 880, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi";
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1933 "Norme contabili ed amministrative da osservare nella gestione del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale";
Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione degli articoli 109, 110 e 1279 del codice della navigazione, nonche' dell'art. 199 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
Visto l'art. 25, comma 2, della legge n. 84/1994 citata, come modificato dall'art. 16 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha abrogato la legge n. 1277/1931 istitutiva del bilancio speciale U.L.P.;
Visto il comma 3 dell'art. 25 della legge n. 84/1994, come modificato dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 472/1999, inerente l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione sopraindicata;
Visto il comma 4 dell'art. 25 della legge n. 84/1994, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 472/1999, con il quale viene demandata al Ministro dei trasporti e della navigazione la nomina del liquidatore;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, in corso di registrazione, relativo alla nomina del liquidatore del suddetto bilancio;

Decreta:
Art. 1.
Il liquidatore predispone lo stato della situazione contabile, amministrativa e patrimoniale del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale alla data della sua nomina e provvede conseguentemente alla predisposizione di tutti gli atti relativi alla chiusura della gestione autonoma di cui trattasi, procedendo alla verifica dei crediti e dei debiti della gestione finanziaria autonoma ed alla loro liquidazione, anche attraverso procedure transattive, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, da acquisirsi tramite il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Per i fini di cui sopra, l'amministrazione presenta al liquidatore la situazione contabile, amministrativa e patrimoniale del citato bilancio speciale al 31 dicembre 1995 e consegna al medesimo i relativi atti, nonche' quelli eventualmente acquisiti successivamente alla predetta data.
 
Art. 2.
Il liquidatore e' autorizzato a riscuotere ed a pagare rispettivamente i crediti e i debiti di cui al precedente art. 1, nonche' le spese connesse alle procedure di liquidazione, mediante versamenti e prelevamenti sulla contabilita' speciale 1240 istituita ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, richiamato in premessa, presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio portuale del lavoro che assumera' la seguente nuova denominazione: Ministero dei trasporti e della navigazione ufficio liquidazione del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale".
 
Art. 3.
Il liquidatore provvede alla ricognizione della situazione patrimoniale mobiliare, effettuando le variazioni necessarie e trasferendo a titolo gratuito al patrimonio dell'amministrazione i beni mobili gia' in uso presso gli uffici del Ministero.
I beni mobili, non soggetti al trasferimento, saranno messi in vendita anche congiuntamente alla proprieta' immobiliare di cui al successivo art. 4.
I restanti beni mobili per i quali non sia possibile o conveniente la vendita potranno essere ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana o ad altri enti o istituti che perseguono analoghe finalita' assistenziali.
 
Art. 4.
Il liquidatore e' autorizzato a procedere alla vendita della proprieta' immobiliare del bilancio stesso, ponendo in essere i provvedimenti necessari secondo le norme della contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 5.
Il liquidatore, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, presenta al Ministero dei trasporti e della navigazione apposito rendiconto finale, unitamente agli atti della gestione liquidatoria. L'avanzo finale di liquidazione, al netto del compenso spettante al liquidatore su presentazione di fattura da approvarsi dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sara' versato sul pertinente capitolo delle entrate del bilancio statale.
Il liquidatore provvedera' al pagamento della fattura medesima debitamente vistata.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2001

p. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Occhipinti

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2000 Registro n. 2, Ministero dei trasporti e della navigazione, foglio n. 14
 
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