Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. 62 |
Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 - Versamento del minimo annuo garantito dai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli. |
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Alle direzioni regionali Agli uffici locali Agli uffici I.V.A. e, per conoscenza: Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agro alimentari e dei servizi Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro alimentari e la tutela del consumatore - Div. ex VIII Enti pubblici Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale Al Comando generale della Guardia di finanza - III reparto operazioni - Ufficio fiscalita' Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate All'UNIRE Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche Alla SNAI servizi S.r.l. - Lucca Alla SPATI S.r.l. Alla TOTO 2000 S.r.l. Alla Ariston servizi S.r.l. Alla Federippodromi Alla SOGEI S.p.a. Al Sindacato nazionale allibratori - Firenze Al SAGI Sport Al SICS
1. Premessa. Com'e' noto, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'U.N.I.R.E., al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali. Con circolare n. 137/E del 5 luglio 2000 e con nota n. III/1/175337/00 dell'11 agosto 2000, sono state stabilite le modalita' ed i termini del versamento delle quote di prelievo da destinare all'U.N.I.R.E.. Approssimandosi la scadenza del termine del versamento, da parte dei concessionari del servizio di accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, dell'integrazione del minimo annuo garantito previsto dall'art. 5 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle medesime scommesse, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, si forniscono i seguenti chiarimenti, fatta salva, beninteso, l'eventuale rideterminazione del medesimo importo in ottemperanza a quanto previsto nella direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001. Con l'occasione, vengono risolti alcuni quesiti concernenti l'esercizio delle scommesse e sono forniti i primi ragguagli in merito alla sospensione del pagamento dell'imposta unica prevista dal decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001.
2. Versamento del minimo annuo garantito. Le predette somme, da versare a titolo di integrazione del prelievo annuo conseguito, devono affluire presso il conto corrente bancario intestato alla So.ge.I. S.p.a., le cui coordinate sono state indicate nella suddetta circolare n. 137/E. In particolare, nella causale del bonifico bancario, occorre riportare, nell'ordine, il codice dell'agenzia, il periodo di riferimento (nella fattispecie l'anno 2000), la causale il cui testo e' "minimo garantito U.N.I.R.E.".
3. Accettazione telefonica delle scommesse ippiche. Con l'occasione, si segnala che a seguito dell'effettuazione con esito favorevole dei collaudi, e' stato da tempo attivato il sistema di accettazione telefonica delle scommesse ippiche con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 12 luglio 2000.
4. Soluzione di quesiti. Sono stati posti alla scrivente alcuni quesiti in merito alle modalita' di esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli e sugli eventi sportivi. In particolare e' stato chiesto di conoscere, in mancanza di precise disposizioni normative: a) quale sia il termine entro il quale si possono annullare le predette scommesse. A tale proposito si rileva che l'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., dispone che, nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata. Analoghe norme sono contenute nell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e nell'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che ha istituito nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, per la disciplina dell'esercizio delle medesime scommesse, rinvia alle disposizioni del decreto ministeriale n. 174 del 1998 ed in particolare all'art. 10 sopra citato. Per dare concretezza di contenuto a tali disposizioni, recependo, peraltro, quanto avviene nella pratica gestione delle scommesse, si ritiene, anche ai fini della tutela della regolarita' e della trasparenza del gioco, che il periodo di tempo entro cui poter annullare le suddette giocate possa essere determinato in due minuti dall'emissione della ricevuta; b) quale sia l'importo minimo scommettibile per le scommesse ippiche a quota fissa. In mancanza di sicuri riferimenti normativi e sulla base della prassi istituita per le scommesse ippiche a quota fissa e seguita a tutt'oggi per quelle riservate al C.O.N.I. e per quelle sugli esiti delle corse automobilistiche e motociclistiche, si precisa che, in attesa di un intervento normativo in materia, l'importo minimo scommettibile e' di L. 10.000. Al riguardo, si specifica che e' possibile puntare solo importi multipli del predetto importo minimo scommettibile; c) quali siano le modalita' di calcolo della vincita nel caso di scommesse multiple a quota fissa. Anche in tale ipotesi si ritiene che si renda applicabile in via analogica la norma di cui all'art. 32 del citato decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, secondo la quale "l'importo della vincita e' determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso".
5. Sospensione del pagamento dell'imposta unica. Con decreto ministeriale 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2001, e' stata disposta la sospensione, fino al 15 dicembre 2001, dei termini per il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. La sospensione opera a favore dei soggetti aggiudicatari delle concessioni rilasciate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e dal C.O.N.I, per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive a quota fissa e a totalizzatore gestito dal Ministero delle finanze, con esclusione quindi degli altri soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse stesse (allibratori, sportelli presso gli ippodromi, ricevitorie della scommessa Tris). A tale conclusione induce la considerazione che il presupposto del provvedimento agevolativo e cioe' lo stato di crisi economica, originato dalla realizzazione di un volume di gioco sensibilmente inferiore alle previsioni, con conseguente difficolta' dei concessionari di corrispondere l'integrazione del minimo garantito in sede di gara, riguarda soltanto il settore degli agenti per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive, come si desume dall'interpretazione logico-sistematica della direttiva emanata dal Ministro delle finanze in data 30 maggio 2001 e dello stesso decreto ministeriale 28 maggio 2001. La sospensione si applica ai versamenti in scadenza dal 19 giugno 2001, e cioe' dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 28 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale, non essendo stata stabilita una diversa data di efficacia delle sue disposizioni, secondo quanto prescrive l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Con successivo decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' della riscossione delle somme sospese e sara' garantito il versamento entro il 31 dicembre 2001. Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Roma, 21 giugno 2001 Il direttore: Romano |
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