Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 4 aprile 2001
Modalita' e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;
Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure di partecipazione al capitale sociale delle societa' finanziarie appositamente costituite nonche' le modalita' di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, riguardante l'adeguamento dei compensi alle societa' finanziarie;
Viste le proprie direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, concernenti "l'applicazione transitoria" della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Decreta:
Art. 1.
Modalita' di intervento del Ministero
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato con il termine "Ministero", partecipa al capitale sociale delle societa' finanziarie in possesso dei requisiti di cui all'art. l2, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in qualita' di socio sovventore ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, mediante sottoscrizione di azioni del socio sovventore emesse dalla societa' medesima.
2. Ai fini della verifica dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' previsti dal predetto art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.
3. Gli statuti delle societa' finanziarie, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dovranno esplicitamente prevedere in favore del "Ministero":
a) in caso di utili, una remunerazione obbligatoria delle azioni/quote del capitale sociale sottoscritte e versate, superiore di due punti a quella prevista per gli altri soci ordinari;
b) una eventuale rivalutazione della quota di partecipazione.
4. Il "Ministero" dispone detta partecipazione a fronte di programmi triennali di attivita' presentati dalle societa' finanziarie, utilizzando le disponibilita' del Fondo speciale di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dette disponibilita' sono determinate al netto delle somme necessarie alle erogazioni di contributi gia' concessi con formali provvedimenti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e delle direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' al netto dei compensi alle societa' finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato nelle premesse e della remunerazione delle attivita' promozionali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 218. Le risorse oggetto di partecipazione sono iscritte in apposita contabilita' separata fino all'effettivo utilizzo per versamenti ed erogazioni relativi alle operazioni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le risorse stesse sono utilizzate per investimenti unicamente finanziari che garantiscono la loro certa e pronta liquidabilita'.
5. In sede di prima attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, il "Ministero" partecipa al capitale sociale delle societa' finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:
a) importi di uguale valore per ciascuna societa' finanziaria, complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili ai sensi del comma 4;
b) importi proporzionali al patrimonio netto contabile della societa' finanziaria, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, incrementato del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto e' stato approvato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto dalle conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte delle societa' finanziarie al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato della societa' finanziaria e' escluso dal predetto computo.
6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, il cui ammontare sara' determinato con le modalita' previste dalla precedente lettera a) a favore delle societa' finanziarie che presentano al "Ministero" istanza di partecipazione per la prima volta, e da importi determinati secondo le procedure di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'ultimo bilancio approvato, a favore di tutte le societa' finanziarie interessate. I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo.
7. Il "Ministero" nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale nonche' un componente del consiglio di amministrazione delle societa' finanziarie.
 
Art. 2.
Recesso del Ministero
1. Il "Ministero" puo' recedere totalmente o parzialmente dalle partecipazioni di cui all'art. 1 nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione delle quote di capitale sociale delle cooperative o mancata stipula del contratto di finanziamento ovvero mancata concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, da parte delle societa' finanziarie a valere sulle risorse apportate dal "Ministero", trascorsi trentasei mesi da tale apporto,fatta salva la valutazione, dell'attivita' svolta, con particolare riguardo alla quantita' ed alla qualita' degli interventi richiesti dalle cooperative e deliberati dalle societa' finanziarie medesime;
b) utilizzo delle risorse corrispondenti alle quote di capitale versato dal "Ministero" per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
c) inosservanza di uno o piu' dei criteri operativi delle societa' finanziarie di cui all'art. 4;
d) perdita di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001.
 
Art. 3.
Domande di partecipazione delle societa' finanziarie
1. Le societa' finanziarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al "Ministero" formale domanda di partecipazione. Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione di detta domanda, il "Ministero" procede alla sottoscrizione ed al versamento delle quote di partecipazione al capitale di ciascuna finanziaria. Nel rispetto del predetto termine le societa' finanziarie dispongono di quindici giorni per eventuali integrazioni documentali.
2. Qualora, entro il predetto termine di sessanta giorni, la societa' istante non abbia acquisito tutti i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ma abbia adottato tutte le necessarie deliberazioni, le risorse spettanti alla societa' medesima sono accantonate per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, dette risorse sono assegnate alle restanti societa' finanziarie in possesso dei requisiti, secondo i criteri stabiliti con l'art. 1.
3. Negli esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, il "Ministero" stabilisce la data a decorrere dalla quale sara' consentita la presentazione di domanda di partecipazione da parte delle societa' finanziarie, nel rispetto delle procedure e delle condizioni predette.
 
Art. 4.
Valutazione dei progetti
1. Le societa' cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, presentano alle societa' finanziarie partecipate dal "Ministero" domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo nonche' a salvaguardare i livelli occupazionali.
2. Le societa' finanziarie si attengono a criteri operativi finalizzati a garantire l'efficacia degli interventi. In particolare provvedono:
a) alla valutazione dei requisiti formali delle cooperative quali la compagine sociale, l'appartenenza a settori di attivita' ammessi dalla normativa comunitaria e la localizzazione;
b) alla valutazione del "business plan" delle iniziative, con particolare riferimento alle competenze ed esperienze dei soci, alle funzioni aziendali previste per i soci medesimi o per eventuali dipendenti; al mercato di riferimento; agli investimenti; agli aspetti tecnico-organizzativi; alla fattibilita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, illustrata anche dai bilanci previsionali relativi almeno a tre anni di attivita'; alla redditivita' dell'investimento con particolare riguardo al rimborso del capitale investito dalle societa' finanziarie secondo le direttive della Unione europea;
c) alla concessione di finanziamenti secondo i limiti fissati dalla Unione europea esclusivamente a sostegno degli investimenti in capitale fisso effettuati dalle cooperative successivamente alla presentazione alla societa' finanziaria della richiesta di partecipazione. La base assunta per il calcolo dell'intensita' degli aiuti, che, espressa in equivalente sovvenzione, non potra' superare i predetti limiti, sara' il costo effettivo degli investimenti medesimi. Le societa' finanziarie in luogo dei finanziamenti predetti possono avvalersi di strumenti equivalenti quali: mutui, certificati di investimento ed obbligazioni, prestiti partecipativi, fideiussioni, locazioni finanziarie;
d) alla erogazione di servizi al fine di favorire e sostenere l'iniziativa imprenditoriale;
e) al controllo delle cooperative partecipate tramite rilevazione, almeno semestrale, della situazione finanziaria, di debito e di credito, della situazione degli investimenti effettuati e da effettuare, della situazione economica, dei rapporti societari, del confronto tra "budget" e consuntivo, delle procedure e dell'organizzazione aziendale.
3. L'attivita' di valutazione del "business plan" ed, in generale, l'attivita' istruttoria delle domande presentate dalle cooperative, e' remunerata dalle cooperative medesime secondo le modalita' fissate dai consigli di amministrazione delle societa' finanziarie, anche in modo differenziato per le partecipazioni e per i finanziamenti. Per questi ultimi si seguiranno criteri coerenti con quelli adottati dagli intermediari finanziari. Gli altri servizi, tra cui quelli di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, saranno remunerati dalle cooperative a normali prezzi di mercato.
4. Le domande di intervento, presentate da cooperative costituite, per oltre il 50 per cento dei soci, da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni, da lavoratori posti in mobilita' ai sensi del capo II, titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, da dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali, da lavoratori licenziati per cessazione dell'attivita' o per riduzione di personale, da lavoratori dipendenti da aziende poste in liquidazione dai proprietari, nonche' da lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, pervenute in ciascun trimestre, sono esaminate con priorita' rispetto alle altre domande pervenute nel medesimo periodo.
5. Le societa' finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalita' previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa. Le sottoscrizioni ed i relativi versamenti possono essere effettuati in non piu' di tre soluzioni. La partecipazione deve' essere inferiore al capitale di rischio della cooperativa.
6. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio, si considerano le riserve ed i prestiti sociali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda di intervento, nonche' il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche ed i soci sovventori. Il capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del capitale di rischio e puo' essere determinato alla data dell'intervento della societa' finanziaria nella cooperativa.
7. In caso di utili delle cooperative partecipate, le societa' finanziarie avranno diritto ad un dividendo superiore di due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci ordinari, le societa' finanziarie avranno comunque diritto ad un dividendo pari al 2% del capitale sottoscritto e versato.
8. Le societa' finanziarie alla data del 31 luglio di ciascun anno presentano al "Ministero" una relazione sull'andamento delle cooperative partecipate ed, alla data del 31 gennaio, una relazione sulla attivita' svolta. Gli interventi agevolativi per i quali specifiche discipline comunitarie prevedono la notifica preventiva verranno notificati dal "Ministero" medesimo. Le societa' finanziarie si impegnano a comunicare al "Ministero" i progetti per i quali sussiste l'obbligo di notifica ed a non erogare la relativa agevolazione anteriormente al benestare della Commissione europea.
 
Art. 5.
Sottoscrizione di quote di capitale sociale
1. I soci delle cooperative devono avere gia' sottoscritto, alla data di delibera di intervento da parte della societa' finanziaria interessata, una quota individuale non inferiore a lire otto milioni. Di detta quota il cinquanta per cento deve essere versato entro i trenta giorni successivi alla delibera di intervento della societa' finanziaria e la parte rimanente entro due anni. Per i soci delle cooperative sociali, le predette quote sono ridotte del cinquanta per cento. Non possono essere oggetto degli interventi previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le cooperative sottoposte a procedure concorsuali.
2. La sottoscrizione di cui al comma 1 puo' essere attuata anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza.
 
Art. 6.
Dismissione delle partecipazioni
1. Le partecipazioni assunte dalle societa' finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi con le societa' finanziarie, le cooperative, nei cinque anni successivi all'assunzione della partecipazione, devono rilevare a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione, almeno il 25 per cento delle quote delle societa' finanziarie; nel quinquennio successivo dovranno rilevare la quota rimanente. Ogni cooperativa potra' beneficiare di ulteriori interventi delle societa' finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalita' della partecipazione della societa' finanziaria interessata. E' fatta comunque salva la possibilita' delle societa' finanziarie di cedere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno, la societa' finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, non vengano sottoscritti o non vengano rispettati i predetti accordi, le societa' finanziarie recedono, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.
2. Le societa' finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano gia' provveduto, gli accordi di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso il periodo di durata della partecipazione decorre da detta data. Le societa' finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione di tali partecipazioni e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.
 
Art. 7.
Prosecuzione delle partecipazioni
1. I criteri di cui agli articoli precedenti devono essere recepiti negli accordi che le societa' finanziarie stipulano con le cooperative partecipate, al fine di disciplinare le modalita' di prosecuzione e di dismissione delle partecipazioni.
2. E' approvato l'allegato schema della domanda di partecipazione delle societa' finanziane.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, foglio n. 65
 
Allegato
Schema di domanda
Al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato -
Direzione generale coordinamento
incentivi alle imprese - Ufficio
D2 - Via Giorgione, 2b - 00147
Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 7, DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, n. 57, E DEL DECRETO 4 APRILE 2001
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Il sottoscritto ................................ nato a .................... il ................. in qualita' di legale rappresentante della ...................... con sede legale in ...................... via ................................... codice fiscale e partita IVA .................................... iscritta al n. ....... del registro imprese presso la camera di commercio, industria e artigianato di ................ avente per oggetto sociale &ul;;
Chiede la partecipazione di codesto Ministero al capitale sociale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto ................... ed a tal fine
Dichiara che la societa'
1) e' ispirata ai principi di mutualita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
2) e' costituita in forma cooperativa;
3) e' iscritta nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
4) opera nel rispetto del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998, concernente i requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo;
5) e' partecipata da n. .......... cooperative appartenenti al settore produzione e lavoro, distribuite in n. ........ regioni;
6) ha approvato l'ultimo bilancio in data ...............;
7) ha un patrimonio netto contabile, risultante dal predetto bilancio, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, pari a lire ............... (Euro ..........);
8) ha verificato che il patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda, delle cooperative partecipate o il cui progetto e' stato approvato antenormente all'entrata in vigore del decreto ................. del Ministero industria, commercio e artigianato e' pari complessivamente a lire ............... (Euro...........);
9) ha verificato che il patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte della societa' finanziaria, al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo, e' pari a lire ............... (Euro...........);
10) ha escluso dai predetti computi il patrimonio delle cooperative partecipate poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presente domanda.
Allega:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente con relativo provvedimento di omologazione;
2) certificato camerale completo di vigenza;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) copia conforme all'originale del libro soci;
5) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato, corredato delle relative relazioni;
6) certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
7) elenco delle cooperative vigenti che partecipano al capitale sociale della societa' finanziaria, con indicazione della sede legale, sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato dal presidente del collegio sindacale;
8) documentazione atta a dimostrare la vigenza di almeno 50 cooperative ubicate in almeno dieci regioni;
9) certificazione rilasciata da societa' di revisione attestante:
a) il patrimonio netto contabile della societa' finanziaria risultante dall'ultimo bilancio approvato, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
b) il patrimonio netto delle cooperative partecipate, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda, o il cui progetto e' stato approvato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministero industria, commercio e artigianato;
c) il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni, al netto della partecipazione della societa' finanziaria.
Si impegna a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni variazione dei requisiti indicati nei punti da 1 a 5 delle precedenti dichiarazioni.

Il legale rappresentante:

Nome ............... Cognome ................

Firma .............................
 
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