Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 4 aprile 2001 |
Criteri di riparto delle risorse per la remunerazione delle attivita' di promozione delle finalita' della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione; Visto l'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone la remunerazione delle attivita' di promozione delle finalita' della suddetta legge n. 49/1985, svolte dalle societa' finanziarie appositamente costituite per la gestione degli interventi agevolativi sulla base di apposite convenzioni; Visto l'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 49/1985 sopra citata; Considerata l'opportunita' di definire i criteri da applicare per il riparto delle risorse da assegnare alle societa' finanziarie interessate, per la remunerazione delle predette attivita' di promozione, nel caso in cui lo stanziamento di complessive lire 5 miliardi disposto dal citato art. 2, comma 218, della predetta legge n. 662/1996 sia insufficiente;
Decreta: Le risorse, assegnate nella misura di lire 5 miliardi dall'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la remunerazione delle attivita' di promozione delle finalita' della legge n. 49/1985, modificata e integrata dall' art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, saranno ripartite, in caso di insufficienza, mediante quote determinate da: un importo di uguale valore per ciascuna societa' finanziaria complessivamente pari al 5 per cento delle somme disponibili; un importo proporzionale al patrimonio netto contabile della societa' finanziaria, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, incrementato del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione dell'istanza per la stipula della convenzione, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto sia stato approvato alla stessa data delle conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte delle societa' finanziarie, al netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato e' escluso dal predetto computo. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2001 Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, foglio n. 66 |
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