| Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 4 aprile 2001 |  
| Criteri di riparto delle risorse per la remunerazione delle attivita' di  promozione  delle  finalita' della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante  provvedimenti  per  il  credito  alla  cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. |  
  |  
 |  
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Vista  la  legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il  credito  alla  cooperazione  e  misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;  Visto  l'art.  2,  comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che  dispone  la  remunerazione  delle  attivita' di promozione delle finalita'  della  suddetta  legge  n.  49/1985, svolte dalle societa' finanziarie appositamente costituite per la gestione degli interventi agevolativi sulla base di apposite convenzioni;  Visto  l'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 49/1985 sopra citata;  Considerata  l'opportunita'  di definire i criteri da applicare per il  riparto  delle  risorse  da  assegnare  alle societa' finanziarie interessate,   per  la  remunerazione  delle  predette  attivita'  di promozione,  nel  caso  in  cui lo stanziamento di complessive lire 5 miliardi  disposto dal citato art. 2, comma 218, della predetta legge n. 662/1996 sia insufficiente;
                                Decreta:  Le  risorse, assegnate nella misura di lire 5 miliardi dall'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la remunerazione delle attivita' di promozione delle finalita' della legge n. 49/1985, modificata e integrata dall' art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, saranno   ripartite,   in   caso  di  insufficienza,  mediante  quote determinate da:    un  importo  di  uguale  valore per ciascuna societa' finanziaria complessivamente pari al 5 per cento delle somme disponibili;    un  importo  proporzionale  al  patrimonio  netto contabile della societa'   finanziaria,   esclusi   gli  importi  accantonati  per  i contributi  ottenuti  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985,   n.   49,   incrementato   del  patrimonio  netto,  risultante dall'ultimo   bilancio  approvato  anteriormente  alla  presentazione dell'istanza  per  la  stipula  della  convenzione, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto sia stato approvato  alla  stessa data delle conferenze di servizi convocate ai sensi  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, nonche' del patrimonio netto,  risultante  dall'ultimo  bilancio approvato dalle cooperative prima  della dismissione delle partecipazioni da parte delle societa' finanziarie,  al  netto della partecipazione della finanziaria stessa esposta  nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in  liquidazione  o  sottoposte  a  procedure  concorsuali  alla data dell'ultimo bilancio approvato e' escluso dal predetto computo.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 aprile 2001                                                   Il Ministro: Letta
  Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1 Industria, foglio n. 66  |  
|   |  
 
 | 
 |