| Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| PROVVEDIMENTO 21 maggio 2001 |  
| Accordo  di programna del 21 maggio 2001 stipulato ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  24 aprile 1993, n. 121, convertito nella  legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del   commercio  e  dell'artigianato  e  la  regione  autonoma  della Sardegna,   l'applicazione   della  legge  30 luglio  1990,  n.  221, relativamente   alla   concessione   di   contributi   ad  iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. |  
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                      Accordo di programma tra    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO                                e la                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                              Premesso che:  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza,  foglio  n.  75,  ha  approvato il Piano di riconversione produttiva   delle   aree   della  regione  autonoma  della  Sardegna interessate   dalla   crisi  mineraria,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto-legge   24 aprile   1993,  n.  121,  convertito  nella  legge 23 giugno  1993,  n.  204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed   occupazionale   nelle   aree  della  regione  interessate  dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;  L'attuazione  del  Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di  tutti  gli  interventi  previsti  dal  Piano stesso, da parte dei soggetti   coinvolti,   nonche'   la   disponibilita'  di  un  quadro informativo  completo  e  costantemente  aggiornato in relazione allo stato  di  attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;  La  citata  legge  23 giugno  1993, n. 204, prevede che il Piano di riconversione  produttiva  venga attuato mediante accordi e contratti di programma;  Il  Piano  di  riconversione  produttiva prevede che gli accordi di programma  vengano  stipulati  tra  il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;  La  legge  3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato  dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita' sostitutive  di  quelle  dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari   interessati   da   processi   di   ristrutturazione  o  di riconversione;  La  deliberazione  del  CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi  di  cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie;  Le  deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e  25 marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;  Il  Piano  di  riconversione  produttiva comprende, tra l'altro, la promozione  di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;
  Visto:  L'accordo  di  programma  stipulato  il  29 dicembre  1999  tra  il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e la regione  autonoma  della  Sardegna con il quale e' stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per attivita'   sostitutive  di  quelle  minerarie  nei  bacini  minerari dichiarati di crisi;
  Considerato che:  Anche  gli  ausili finanziari disposti dai programmi previsti dalle leggi  dello  Stato  per aree interessate a processi di riconversione delle  attivita'  minerarie sono stati conferiti, in applicazione del decreto   legislativo   n.   112/1998  alle  regioni;  tuttavia  tale trasferimento  ha  interessato,  per  il  momento,  solo le regioni a statuto  ordinario,  con  conseguente  ammissibilita',  nel  caso  di specie,  dell'intervento  da  parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Nel   bilancio   del   Ministero   dell'industria  si  registra  la sussistenza di disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in conseguenza  dei  disimpegni  relativi  alla  mancata  attuazione dei programmi  di  investimento gia' agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990.  E'  stato  pertanto  possibile  effettuare in sede ministeriale una piu'  approfondita  valutazione  delle  domande di agevolazione a suo tempo  presentate dalla quale e' emersa, anche sulla base dei ricorsi presentati,   la   sussistenza   dei  requisiti  per  la  concessione dell'agevolazione in relazione ad alcuni progetti di investimento non considerati  ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il cennato accordo di programma del 20 dicembre 1999.  La  concessione  di  tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di attivita'  di  diversificazione  economica presso la regione autonoma della   Sardegna  e'  altresi'  conforme  alle  vigenti  disposizioni comunitarie  sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite dal  settore  minerario  (decisione commissione U.E. del 25 settembre 2000, prot. 107021).  A  termine  di  quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati sia  il  divieto  di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in quanto   le   imprese   interessate  prese  in  considerazione  hanno presentato  il  relativo  progetto  di  investimento anteriormente al 15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso, dato  che  per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle iniziative   in  argomento  si  provvede  tramite  le  disponibilita' finanziarie  che  intervengono,  in  progresso  di  tempo,  ai  sensi dell'art.  1,  comma  5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in legge  n.  204/1993,  nel  bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi gia' agevolati gia' art. 3, comma 7, legge n. 221/1990.
  Si conviene e si stipula quanto segue:                               Art. 1.  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  la  regione autonoma  della  Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art.  1,  comma  1  del  decreto-legge  24 aprile  1993, n. 121, convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti   a   sostegno   del   settore  minerario",  per  dare  avvio all'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 del presente accordo,  ai  fini  della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione  produttiva  delle  aree  della  regione autonoma della Sardegna,  avente  la  finalita'  di favorire la ripresa economica ed occupazionale  nelle  aree  della  regione  interessate  dalla  crisi mineraria.  |  
|   |                                 Art. 2.  Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano  di  riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della  Sardegna  sono  quelli  per  la  realizzazione  di  iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti  nell'ambito  del  territorio  della  regione autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.  I  contributi  statali  concedibili  per  la  realizzazione di tali interventi    sono    determinati    fino    alla    concorrenza   di L. 35.260.000.000,  pari  ad euro 18.210.270,26, ai sensi dell'art. 1 della  legge  3 febbraio  1989,  n.  41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.  La  concessione delle agevolazioni e l'impegno delle relative somme avverranno,   subordinatamente   alle   effettive  disponibilita'  di risorse,  con successivi provvedimenti sul Piano di gestione n. 5 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  tenuto  conto  dei  rientri che intervengono  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 5, del decreto-legge n. 121/1993,  convertito in leggen. 204/1993, nel bilancio del Ministero industria   per   effetto   dei   disimpegni  relativi  alla  mancata attivazione  dei  programmi gia' agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990.  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   approvata  l'allegata  graduatoria  di  merito  relativa  alla valutazione  delle  iniziative  sostitutive delle attivita' minerarie dismesse  ex  articolo  1  della  legge  3 febbraio 1989, n. 41, come modificato  dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte   nei   bacini   minerari   interessati   da   processi   di ristrutturazione  nell'ambito  del  territorio della regione autonoma della Sardegna.  |  
|   |                                 Art. 4.  Sono  considerate idonee le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione autonoma della Sardegna:
   ================================================================== 1. N. ord. 2. Denominazione della società/ditta 3. Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva Comune 4. Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva Provincia 5. Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva Bacino minerario 6. Tipo di impresa 7. Deroga 92.3.c 8. Increm. occupaz. 9. Reimpiego minerario 10. Investimento ammesso 11. Contributo da concedere 12. Contributi cumulati ================================================================== 1. 1 2. L.P.M. S.r.l. .... 3. S. Antioco 4. CA 5. Sulcis-Iglesiente 6. PI 7. SI 8. 67 9. 67 10. 55.528.000.000 11. 22.800.000.000 12. 22.800.000.000                  ------------------------ 1. 2 2. Rosa del Marganai S.p.a. .... 3. Nuxis 4. CA 5. Sulcis-Iglesiente 6. MI 7. SI 8. 80 9. 49 10. 22.000.000.000 11. 10.460.000.000 12. 33.260.000.000                  ------------------------ 1. 3 2. Fratelli Locci S.r.l. .... 3. Carbonia 4. CA 5. Sulcis-Iglesiente 6. PI 7. SI 8. 10 9. 6 10  4.200.000.000 11  2.000.000.000 12 35.260.000.000                  ------------------------
    Il  contributo  in conto capitale concedibile ex art. 1 della legge 3 febbraio  1989,  n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge  30 luglio 1990, n. 221, e' stato determinato sull'investimento accertato  come  ammissibile  nella fase istruttoria, nonche' tenendo conto   dei  limiti  massimi  di  intensita'  degli  aiuti  di  Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.  |  
|   |                                 Art. 5.  In  attuazione  del  presente  accordo  di  programma, il Ministero dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  la  regione autonoma della Sardegna si impegnano:    a  provvedere  a  quanto  di  propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;    ad  adeguare  la  propria  azione  agli  indirizzi  del  Piano di riconversione   produttiva,   gestendo   in   maniera   unitaria   le problematiche esposte nel medesimo;    ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le  societa',  le  aziende  e  gli  enti  che  siano  direttamente  o indirettamente   coinvolti   nella   realizzazione  degli  interventi previsti dall'accordo stesso;    a  scambiarsi  le  informazioni  rilevanti circa l'attuazione del Piano  di  riconversione  produttiva e dell'accordo di programma, con particolare  riguardo  alla  situazione  economica,  occupazionale ed ambientale  delle  aree  di  crisi  mineraria,  nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.  |  
|   |                                 Art. 6.  Il presente accordo di programma ha validita' fino al completamento delle  realizzazioni  di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.  |  
|   |                                 Art. 7.  Il  presente  accordo  di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 21 maggio 2001
                                        Il Ministro dell'industria                                    del commercio e dell'artigianato                                               Letta
        Il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna              Floris  |  
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