| Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 28 maggio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  crisi  aziendale,  legge  n.  223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, in L'Aquila. (Decreto n. 29942). |  
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                     IL DIRETTORE GENERALE DELLA                   previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attrations  tendente  ad  ottenere  la corresponsione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori interessati;  Visto  il  decreto  Ministeriale datato 16 novembre 2000, n. 29136, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata  ditta  per  il  periodo  dal  7  settembre  2000  al 6 settembre 2001;  Visto  il  decreto  direttoriale datato 16 novembre 2000, n. 29148, con il quale e' stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo;  Considerato  che  la  societa' in questione in data 7 marzo 2001 e' stata  dichiarata  fallita,  con  sentenza  n. 23/01 del tribunale di L'Aquila  cui  ha  fatto  seguito  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della predetta societa' finalizzata alla concessione del trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  ai  sensi dell'art.  3,  comma  1,  della  legge  n.  223/1991,  in  favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a decorrere dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002;  Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2001 che ha revocato il suddetto  programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuto,  pertanto,  di  revocare  la  corresponsione  del  citato trattamento  per il periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001 e di autorizzare,    contestualmente,   la   corresponsione   del   citato trattamento,  ai sensi del surrichiamato art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per il periodo dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002;
                                Decreta:                               Art. 1.  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  ed  a seguito del decreto   ministeriale   del   28   maggio   2001,   e'  revocata  la corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione salariale   per   crisi  aziendale,  gia'  disposta  con  il  decreto direttoriale   del   16  novembre  2000,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  A.D.A.  S.r.l.,  con  sede  in L'Aquila, unita' di L'Aquila,  per  un  massimo  di 90 unita' lavorative limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  E'  conseguentemente  autorizzata,  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, della   legge   n.   223/1991,   la  corresponsione  del  trattamento straordinario  di  integrazione salariale dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla A.D.A. S.r.l., con sede  in  L'Aquila,  unita'  di L'Aquila, per un massimo di 89 unita' lavorative di cui 5 in C.F.L.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 maggio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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