Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 28 maggio 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, in L'Aquila. (Decreto n. 29942). |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. l-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attrations tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto Ministeriale datato 16 novembre 2000, n. 29136, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 7 settembre 2000 al 6 settembre 2001; Visto il decreto direttoriale datato 16 novembre 2000, n. 29148, con il quale e' stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo; Considerato che la societa' in questione in data 7 marzo 2001 e' stata dichiarata fallita, con sentenza n. 23/01 del tribunale di L'Aquila cui ha fatto seguito l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta societa' finalizzata alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a decorrere dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002; Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2001 che ha revocato il suddetto programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto, pertanto, di revocare la corresponsione del citato trattamento per il periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001 e di autorizzare, contestualmente, la corresponsione del citato trattamento, ai sensi del surrichiamato art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per il periodo dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002;
Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed a seguito del decreto ministeriale del 28 maggio 2001, e' revocata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con il decreto direttoriale del 16 novembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.D.A. S.r.l., con sede in L'Aquila, unita' di L'Aquila, per un massimo di 90 unita' lavorative limitatamente al periodo dal 7 marzo 2001 al 6 settembre 2001. |
| Art. 2. E' conseguentemente autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 2001 al 6 marzo 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.D.A. S.r.l., con sede in L'Aquila, unita' di L'Aquila, per un massimo di 89 unita' lavorative di cui 5 in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2001 Il direttore generale: Daddi |
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