| Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |  
| DECRETO 25 maggio 2001 |  
| Recepimento della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  13  dicembre  1999 concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati membri relative ai provvedimenti da prendere  contro  l'emissione  di inquinanti gassosi e di particolato prodotti   dai   motori   ad   accensione  spontanea  destinati  alla propulsione  di  veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai  motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas  di  petrolio  liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio. |  
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            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE                           di concerto con                      Il Ministro dell'Ambiente                                  e                      Il Ministro della Sanita'
     Visto  l'articolo  229 del nuovo codice della strada approvato con decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;   Visto  l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3  e  4  stabilisce  la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione  a  decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con  il  Ministro  della  sanita'  in  materia di norme costruttive e funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;   Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno  1989,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989,   di  recepimento  della  direttiva  88/77/CEE  concernente  le emissioni  dei  gas  inquinanti  prodotti  dai  motori  ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;   Visto   il  decreto  27  marzo  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1997,  che recepisce la direttiva 96/1/CE  che  da  ultimo  ha  modificato la direttiva 88/77/CEE sopra richiamata;   Visto  il  decreto  5  agosto  1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  251  del  26 settembre 1974 concernente l'inquinamento prodotto  dai  motori  diesel  destinati alla propulsione dei veicoli (opacita' dei fumi);   Visto  il  decreto  14  novembre  1997, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 1998, che recepisce  la  direttiva  97/20/CE  che  da  ultimo  ha modificato la direttiva 72/306/CEE sopra richiamata;   Visto  il  decreto  8  maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE   e   93/81/CEE   concernenti   il   ravvicinamento   delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a  motore  e  dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999   e   che   di  seguito  verra'  indicato  come  "decreto  sulla omologazione CE";   Vista  la  direttiva  1999/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  13 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'  Europee  n.  L 44 del 16 febbraio 2000, relativa ai provvedimenti  da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di  particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla  propulsione  di  veicoli  e  l'emissione  di inquinanti gassosi prodotti  dai  motori  ad  accensione  comandata  alimentati  con gas naturale  o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio;
                               A d o t t a                        il seguente decreto:                               Art. 1.           1. Ai fini del presente decreto si intende per:
     -  "veicolo"  ogni veicolo come definito nell'allegato II, parte A del  "decreto  sulla  omologazione  CE",  azionato  da  un  motore ad accensione  spontanea  o  a  gas,  ad  eccezione  dei  veicoli  della categoria  M1  aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;   -   "motore  ad  accensione  spontanea  o  a  gas",  la  fonte  di propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto entita'   tecnica   ai  sensi  dell'articolo  2  del  "decreto  sulla omologazione CE",   -  "EEV",  veicolo ecologico migliorato, il veicolo azionato da un motore  conforme  ai  valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.   2.  Gli  allegati  al  decreto  ministeriale 5 giugno 1989 come da ultimo  modificati  dal  decreto 27 marzo 1997, sono sostituiti dagli allegati da I a VII di cui all'allegato del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.
     1.  A  decorrere  dal 1o luglio 2000 non e' consentito, per motivi attinenti  agli  inquinanti  gassosi  ed  al particolato emessi da un motore e all'opacita' del fumo prodotto:   -  rifiutare  l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo  10,  paragrafo  1,  ultimo  trattino,  della  direttiva 70/156/CEE  ovvero l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo  azionato  da  un  motore  ad  accensione  spontanea o a gas, ovvero,   -   vietare   l'immatricolazione,   la  vendita,  l'immissione  in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi di tale tipo, ovvero,   -  rifiutare l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero,   -  vietare  la  vendita  o  l'utilizzazione  di  nuovi  motori  ad accensione spontanea o a gas,   qualora  siano  soddisfatti  i  requisiti  di cui agli allegati al decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come  modificato dal presente decreto,  in  particolare  se le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato  e l'opacita' del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori fissati nella riga A o nelle righe B1 o B2 ovvero ai limiti di emissione fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato   I   del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come modificato dal presente decreto.   2. A decorrere dal 1o ottobre 2000 non e' consentito:   -  rilasciare  un'omologazione  CE  o emettere il documento di cui all'articolo 4, comma 3, del "decreto sulla omologazione CE" e,   -  rilasciare  l'omologazione  di portata nazionale, per i tipi di motore  ad  accensione  spontanea  o  a  gas  e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas nel caso in cui le  emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo  prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella  riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come  modificato dal presente decreto.   3. A decorrere dal 1o ottobre 2001, ad eccezione dei veicoli e dei motori  destinati  all'esportazione  in  paesi  terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:   -  non  sono  considerati  validi i certificati di conformita' che accompagnano  i  veicoli  nuovi o i motori nuovi conformi al "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'articolo 7, comma 1 del medesimo, e,   -  non  e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in  circolazione  o  l'utilizzazione  di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas,   qualora  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi e di particolato e l'opacita'  del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite  fissati  nella  riga  A  delle  tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato   I   del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come modificato dal presente decreto.   4. A decorrere dal 1o ottobre 2005 non e' consentito:   -  rilasciare  un'omologazione  CE  o emettere il documento di cui all'articolo 4, comma 3, del "decreto sulla omologazione CE" e,   - rilasciare l'omologazione di portata nazionale,   per  i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di  veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas nel caso  in  cui  le  emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita'  del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite  fissati  nella  riga  B1  delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato   I   del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come modificato dal presente decreto.   5. A decorrere dal 1o ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori  destinati  all'esportazione  in  paesi  terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:   -  non  sono  considerati  validi i certificati di conformita' che accompagnano  i  veicoli  nuovi o i motori nuovi conformi al "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'articolo 7, comma 1 del medesimo, e,   -  non  e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in  circolazione  o  l'utilizzazione  di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas,   qualora  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi e di particolato e l'opacita'  del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite  fissati  nella  riga  B1  delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato   I   del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come modificato dal presente decreto.   6. A decorrere dal 1o ottobre 2008 non e' consentito:   -  rilasciare  un'omologazione  CE  o emettere il documento di cui all'articolo 4, comma 3, del "decreto sulla omologazione CE" e,   - rilasciare l'omologazione di portata nazionale,   per  i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di  veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas nel caso  in  cui  le  emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita'  del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite  fissati  nella  riga  B2  delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato   I   del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come modificato dal presente decreto.   7. A decorrere dal 1o ottobre 2009, ad eccezione dei veicoli e dei motori  destinati  all'esportazione  in  paesi  terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:   -  non  sono  considerati  validi i certificati di conformita' che accompagnano  i  veicoli  nuovi o i motori nuovi conformi al "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'articolo 7, comma 1 del medesimo, e,   -  non  e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in  circolazione  o  l'utilizzazione  di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas,   qualora  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi e di particolato e l'opacita'  del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite  fissati  nella  riga  B2  delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato   I   del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989  come modificato dal presente decreto.   8.  A  norma  del  comma  1,  il  motore  che soddisfa i requisiti pertinenti  degli  allegati  del  decreto ministeriale 5 giugno 1989, come  modificato  dal  presente  decreto,  e rispetta i valori limite fissati   nella   riga  C  delle  tabelle  di  cui  al  punto  6.2.1. dell'allegato   I  del  decreto  ministeriale  5  giugno  1989,  come modificato dal presente decreto, e' considerato conforme ai requisiti dei commi da 2 a 7.  |  
|   |                                 Art. 3.
     1.  A  decorrere dal 1o ottobre 2005 i nuovi tipi di veicoli e dal 1o  ottobre 2006 tutti i tipi di veicoli vengono dotati di un sistema diagnostico  di  bordo  (OBD) o di un sistema di misurazione di bordo (OBM)  per  il  controllo  delle  emissioni  gassose in condizioni di esercizio,  secondo  le  modalita'  stabilite  in  recepimento  della specifica normativa comunitaria.  |  
|   |                                 Art. 4.
     1.  A decorrere dal 1o ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal  1o  ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati  ai  veicoli  e  ai  motori  dovranno  confermare anche la funzionalita'  dei  dispositivi  antinquinamento per tutta la normale durata di vita del veicolo o del motore.  |  
|   |                                 Art. 5.
     1.  A decorrere dal 1o ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal  1o  ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati  ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalita'  dei  dispositivi  antinquinamento per tutta la normale durata  di  vita  del  veicolo  in  condizioni  di  esercizio normali (conformita'  dei  veicoli  in  circolazione  sottoposti  a  corretta manutenzione e correttamente utilizzati).  |  
|   |                                 Art. 6.
     1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   Roma, 25 maggio 2001
              Il Ministro dei trasporti e della navigazione                               Bersani
                        Il Ministro dell'ambiente                               Bordon
                        Il Ministro della sanita'                              Veronesi  |  
|   |     Allegato  I - Ambito di applicazione, definizioni e abbreviazioni, domanda  di  omologazione  CE, specifiche e prove e conformita' della produzione   1. Ambito di applicazione   2. Definizioni e abbreviazioni   3. Domanda di omologazione CE   4. Omologazione CE   5. Marcature del motore   6. Specifiche e prove   7. Installazione sul veicolo   8. Famiglia di motori   9. Conformita' della produzione   Appendice  1  -  Procedimento  per  la  prova di conformita' della produzione quando la deviazione standard e' soddisfacente   Appendice  2  -  Procedimento  per  la  prova di conformita' della produzione  quando  la  deviazione  standard e' insoddisfacente o non disponibile   Appendice  3  -  Procedimento  per  la  prova di conformita' della produzione su richiesta del costruttore            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
|   |                   Allegato II - Scheda informativa n.
     Appendice    1   -   Caratteristiche   fondamentali   del   motore (capostipite) e informazioni relative alla conduzione della prova   1. Descrizione del motore   2. Misure contro l'inquinamento atmosferico   3. Alimentazione del combustibile   4. Distribuzione   5. Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)   6. Dispositivi azionati dal motore   7. Informazioni addizionali sulle condizioni di prova   8. Prestazioni del motore   Appendice  2  -  Caratteristiche  fondamentali  della famiglia dei motori   1. Parametri comuni   2. Elenco della famiglia di motori   Appendice  3  -  Caratteristiche  fondamentali  dei tipi di motore appartenenti ad una famiglia   1. Descrizione del motore   2. Misure contro l'inquinamento atmosferico   3. Alimentazione del combustibile   4. Distribuzione   5. Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)   Appendice 4 - Caratteristiche delle parti del veicolo correlate al motore            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
|   |                  Allegato III - Procedimento di prova
     1. Introduzione   2. Condizioni di prova   Appendice 1 - Cicli di prova ESC e ELR   1. Regolazione del motore e del banco dinamometrico   2. Esecuzione della prova ESC   3. Esecuzione della prova ELR   4. Calcolo delle emissioni gassose   5. Calcolo dell'emissione di particolato   6. Calcolo dei valori di fumo   Appendice 2 - Ciclo di prova ETC   1. Procedimento di mappatura del motore   2. Generazione del ciclo di prova di riferimento   3. Esecuzione della prova delle emissioni   4. Calcolo delle emissioni gassose   5. Calcolo delle emissioni di particolato (solo motori Diesel)   Appendice 3 - Tabella dinamometro motore ETC   Appendice 4 - Procedure di misurazione e campionamento   1. Introduzione   2. Banco dinamometrico e apparecchiature della sala di prova   3. Determinazione dei componenti gassosi   4. Determinazione del particolato   5. Determinazione del fumo   Appendice 5 - Procedimento di taratura   1. Taratura degli strumenti analitici   2. Taratura del sistema CVS   3. Taratura del sistema per la determinazione del particolato   4. Taratura dell'apparecchiatura di misura del fumo            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
|   |     Allegato   IV  -  Caratteristiche  tecniche  del  combustibile  di riferimento  prescritto per prove di omologazione e per verificare la conformita' della produzione
     1. Combustibile Diesel   2. Gas naturale (GN)   3. Gas di petrolio liquefatto (GPL)            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
|   |             Allegato V - Sistemi analitici di campionamento
     1. Determinazione delle emissioni gassose   2. Diluizione del gas di scarico e determinazione del particolato   3. Determinazione del fumo            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
|   |              Allegato VI - Certificato di omologazione CE            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
|   |            Allegato VII - Esempio di procedimento di calcolo            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
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