Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 270 |
Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.". - Si trascrive il testo del punto n. 36, dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50: "36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, e successive modificazioni, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - Si trascrive l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno, Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. (Omissis); I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e successive modificazioni, reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e successive modificazioni, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O., e successive modificazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, S.O., reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". - La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato". - La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O., reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O., reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.".
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| Art. 2. Richiesta di pagamento 1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessita' di integrazioni formali della richiesta, nonche' il termine per provvedervi. 2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti. |
| Art. 3. P r o c e d u r a 1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilita'. 3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota e' specificamente utilizzabile, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Note all'art. 3: - Per il riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (parole soppresse dal presente regolamento); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.". - Si trascrive il testo dell'art. 8, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento: "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa". (Secondo comma soppresso dal presente regolamento). - Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Disposizione transitoria 1. Nelle more dell'istituzione di apposita unita' previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, e' individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".
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| Art. 5. Informazione 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti. |
| Art. 6. Abrogazioni 1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: ",in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso", e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30
Nota all'art. 6: - Per il riferimento agli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificati dal presente regolamento, si vedano le note all'art. 3.
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