Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 giugno 2001 |
Riconoscimento del titolo accademico professionale britannico, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Poggioli Marisa, nata a Londra il 4 giugno 1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicoterapeuta conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della attivita' di psicoterapeuta; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Bachelor of Arts" conseguito in data 1o luglio 1985 presso il "Polytechnic of Central London", e del "Master of Science" conseguito presso la "University of London" nel 1992; Rilevato che la sig.ra Poggioli e' iscritta alla "British Psychological Society" in qualita' di "counselling psychologist" dal 14 dicembre 1989, e in qualita' di "chartered psychologist" dall'11 marzo 1993; Preso atto che in data 18 maggio 1999 con decreto direttoriale questo Ministero riconosceva alla richiedente il proprio titolo professionale di psicologo conseguito nel Regno Unito; Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 18 aprile 2000, 2 ottobre 2000 e 10 novembre 2000; Visto il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 13 marzo 2001; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;
Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Poggioli Marisa, nata a Londra il 4 giugno 1950, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della psicoterapia in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 18 giugno 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana, vertera' sulle seguenti materie: psicologia clinica sul setting e sullo sviluppo terapeutico. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente punto a). Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo-psicoterapeuta tutor. |
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