| Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE |  
| DECRETO 4 maggio 2001 |  
| Organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato  di  coordinamento  e armonizzazione  dei programmi di cartografia geologica e geotematica, istituito  dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,   con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  legge  11 dicembre 2000, n. 365. |  
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
    Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e successive modificazioni ed integrazioni;  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11;  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  e  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'art. 110;  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 38;  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000,  n. 279, convertito con modificazioni   dalla   legge   11 dicembre  2000,  n.  365,  recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed  in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da  calamita'  naturali",  che  all'art. 3-bis istituisce un comitato composto  dai  responsabili  del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti  strutture tecniche delle regioni e province autonome, al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  e  l'armonizzazione  dei programmi  di  competenza  del  Servizio  geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome;  Considerato  di  dover  provvedere alla organizzazione del predetto comitato,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;  Acquisito  in data 22 marzo 2001 il parere n. 1191 della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                                Decreta:                               Art. 1.                            Denominazione  Il  comitato istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000,  n.  279,  convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000,   n.   365,   al   fine   di   assicurare  il  coordinamento  e l'armonizzazione  dei programmi di rispettiva competenza del Servizio geologico  nazionale  e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, assume la denominazione di a"Comitato di coordinamento  geologico  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome" (di seguito semplicemente definito Comitato).  |  
|   |                                 Art. 2.                           Organizzazione  Il  Comitato di cui all'art. 1 ha sede presso il Servizio geologico nazionale,  che  garantisce il necessario supporto di segreteria e di funzionamento.  Il  Comitato  e'  composto  da  un rappresentante di ciascuna delle regioni  e  province  autonome di Trento e Bolzano e, per il Servizio geologico nazionale, dal direttore e dai responsabili dell'ufficio di coordinamento   area   cartografica   geologica   e   geotematica   e dell'ufficio di coordinamento area consulenza prevenzione del rischio idrogeologico.  In  caso  di  impedimento o assenza dei responsabili delle predette strutture, e' prevista la partecipazione di un supplente designato di volta in volta.  I  membri  del  Comitato  sono  indicati  dalle  amministrazioni di appartenenza  e  recepiti con provvedimento del capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.  |  
|   |                                 Art. 3.                     Modalita' di funzionamento  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  direttore del Servizio geologico nazionale,  coadiuvato  da  un  vicepresidente  scelto  a turno tra i rappresentanti delle regioni e province autonome.  Il  presidente  convoca  il  Comitato  almeno  tre volte all'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno sette membri.  Il  segretario  del Comitato e' nominato dal direttore del servizio geologico nazionale e partecipa a tutte le riunioni, senza diritto di voto.  Le  riunioni  del  Comitato  hanno  validita' quando e' presente la meta' piu' uno dei membri. Le decisioni sono assunte all'unanimita'.  Gli  oneri  di  missione  dei componenti del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.  |  
|   |                                 Art. 4.                            C o m p i t i  Il Comitato di coordinamento:    a) promuove  e  coordina  le attivita' per la realizzazione della cartografia  geologica,  della cartografia geotematica, delle risorse naturali  e  dei  rischi  geologici  e delle relative banche dati, di interesse nazionale;    b) predispone  il "Programma triennale" di cui al successivo art. 5 e propone al Comitato dei Ministri di cui al comma 2, art. 4, della legge  n.  183/1989  e  successive  modificazioni,  per  le  esigenze inerenti  la cartografia geologica e tematica e relative banche dati, l'assegnazione   ai   Servizi  tecnici  nazionali  dei  finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989;    c) propone  al  Comitato  dei  Ministri, al fine di formulare gli atti  di  indirizzo  e coordinamento, le modalita' per la stampa e la divulgazione,  anche per le vie informatiche, dei dati geologici alle varie scale di interesse nazionale;    d)  formula  pareri,  proposte  ed  osservazioni,  in ordine alle seguenti attivita':      1)  coordinamento con istituti scientifici nazionali ed europei nel campo delle scienze geologiche;      2)  organizzazione e gestione delle banche dati geologici delle regioni  e  province  autonome,  nell'ambito  del sistema informativo unico  ed  in  coordinamento  con tutti i soggetti pubblici e privati interessati;      3)  realizzazione  di  programmi  di  ricerca  nel  campo delle scienze  geologiche  e  per  la  riduzione  dei  rischi  naturali  di interesse nazionale;      4) organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento per  operatori  e  tecnici  nel  campo  della cartografia geologica e tematica;    e) esprime  parere  relativo  in  ordine  alla opportunita' della nomina  di  commissari  ad  acta  per  le regioni e province autonome inadempienti, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 365/2000;    f)  nomina  gruppi  di  lavoro  per  la redazione di programmi di lavoro   e   quanto  altro  necessario  per  la  realizzazione  e  il coordinamento  delle  attivita'  inerenti  la cartografia geologica e geotematica.  |  
|   |                                 Art. 5.                      Programmazione triennale  Le  attivita'  di cui al punto a) dell'art. 4 sono realizzate dallo Stato e dalle regioni e province autonome, sulla base di un programma triennale predisposto dal Comitato, tenuto conto della vulnerabilita' del  territorio  sotto  i profili idrogeologico, sismico e vulcanico, delle  esigenze di protezione e gestione delle acque sotterranee e di altre risorse naturali nonche' della esigenza di studi e indagini per la riduzione dei rischi naturali. Il programma triennale individua:    a)  le  risorse finanziarie disponibili nel triennio a valere sia sugli  stanziamenti  recati  dal  bilancio  dello Stato che su quelli recati dai bilanci delle singole regioni e province autonome;    b)  le  ulteriori risorse finanziare eventualmente necessarie per la  realizzazione  del  programma,  da ricomprendere nel l'ambito dei finanziamenti  previsti  dagli  articoli  21  e  25  della  legge  n. 183/1989;    c) le  priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti, sulla base delle  necessita'  di  cartografia  geologica  e geotematica avanzate dalle   regioni  e  province  autonome,  nonche'  dall'Agenzia  della protezione civile, dalle Autorita' di bacino e dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.  Il  programma  triennale e l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla precedente lettera b) sono approvati, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e Bolzano, dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi per la difesa del suolo.  Il  presente  provvedimento  sara'  sottoposto  alle  procedure  di controllo  secondo  le vigenti disposizioni e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    Roma, 4 maggio 2001                                                  Il Ministro: Bordon  |  
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