Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 4 maggio 2001 |
Organizzazione e funzionamento del Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica, istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'art. 110; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 38; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali", che all'art. 3-bis istituisce un comitato composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome; Considerato di dover provvedere alla organizzazione del predetto comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito in data 22 marzo 2001 il parere n. 1191 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta: Art. 1. Denominazione Il comitato istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, assume la denominazione di a"Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome" (di seguito semplicemente definito Comitato). |
| Art. 2. Organizzazione Il Comitato di cui all'art. 1 ha sede presso il Servizio geologico nazionale, che garantisce il necessario supporto di segreteria e di funzionamento. Il Comitato e' composto da un rappresentante di ciascuna delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e, per il Servizio geologico nazionale, dal direttore e dai responsabili dell'ufficio di coordinamento area cartografica geologica e geotematica e dell'ufficio di coordinamento area consulenza prevenzione del rischio idrogeologico. In caso di impedimento o assenza dei responsabili delle predette strutture, e' prevista la partecipazione di un supplente designato di volta in volta. I membri del Comitato sono indicati dalle amministrazioni di appartenenza e recepiti con provvedimento del capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. |
| Art. 3. Modalita' di funzionamento Il Comitato e' presieduto dal direttore del Servizio geologico nazionale, coadiuvato da un vicepresidente scelto a turno tra i rappresentanti delle regioni e province autonome. Il presidente convoca il Comitato almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno sette membri. Il segretario del Comitato e' nominato dal direttore del servizio geologico nazionale e partecipa a tutte le riunioni, senza diritto di voto. Le riunioni del Comitato hanno validita' quando e' presente la meta' piu' uno dei membri. Le decisioni sono assunte all'unanimita'. Gli oneri di missione dei componenti del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza. |
| Art. 4. C o m p i t i Il Comitato di coordinamento: a) promuove e coordina le attivita' per la realizzazione della cartografia geologica, della cartografia geotematica, delle risorse naturali e dei rischi geologici e delle relative banche dati, di interesse nazionale; b) predispone il "Programma triennale" di cui al successivo art. 5 e propone al Comitato dei Ministri di cui al comma 2, art. 4, della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, per le esigenze inerenti la cartografia geologica e tematica e relative banche dati, l'assegnazione ai Servizi tecnici nazionali dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989; c) propone al Comitato dei Ministri, al fine di formulare gli atti di indirizzo e coordinamento, le modalita' per la stampa e la divulgazione, anche per le vie informatiche, dei dati geologici alle varie scale di interesse nazionale; d) formula pareri, proposte ed osservazioni, in ordine alle seguenti attivita': 1) coordinamento con istituti scientifici nazionali ed europei nel campo delle scienze geologiche; 2) organizzazione e gestione delle banche dati geologici delle regioni e province autonome, nell'ambito del sistema informativo unico ed in coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati interessati; 3) realizzazione di programmi di ricerca nel campo delle scienze geologiche e per la riduzione dei rischi naturali di interesse nazionale; 4) organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento per operatori e tecnici nel campo della cartografia geologica e tematica; e) esprime parere relativo in ordine alla opportunita' della nomina di commissari ad acta per le regioni e province autonome inadempienti, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 365/2000; f) nomina gruppi di lavoro per la redazione di programmi di lavoro e quanto altro necessario per la realizzazione e il coordinamento delle attivita' inerenti la cartografia geologica e geotematica. |
| Art. 5. Programmazione triennale Le attivita' di cui al punto a) dell'art. 4 sono realizzate dallo Stato e dalle regioni e province autonome, sulla base di un programma triennale predisposto dal Comitato, tenuto conto della vulnerabilita' del territorio sotto i profili idrogeologico, sismico e vulcanico, delle esigenze di protezione e gestione delle acque sotterranee e di altre risorse naturali nonche' della esigenza di studi e indagini per la riduzione dei rischi naturali. Il programma triennale individua: a) le risorse finanziarie disponibili nel triennio a valere sia sugli stanziamenti recati dal bilancio dello Stato che su quelli recati dai bilanci delle singole regioni e province autonome; b) le ulteriori risorse finanziare eventualmente necessarie per la realizzazione del programma, da ricomprendere nel l'ambito dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989; c) le priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti, sulla base delle necessita' di cartografia geologica e geotematica avanzate dalle regioni e province autonome, nonche' dall'Agenzia della protezione civile, dalle Autorita' di bacino e dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Il programma triennale e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera b) sono approvati, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi per la difesa del suolo. Il presente provvedimento sara' sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 maggio 2001 Il Ministro: Bordon |
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