Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 18 giugno 2001 |
Regime di rimborsabilita', prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialita' medicinale "Tractocile Atodiban Acetato". (Decreto UAC/C n. 152/2001). |
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Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/488/124/01 - 7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso; EU/488/124/02 - 7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso. Titolare A.I.C.: Ferring AB.
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 24 ottobre 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Tractocile Atodiban Acetato"; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 giugno 2001, dalla Commissione unica del farmaco; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Tractocile Atodiban Acetato" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale TRACTOCILE ATODIBAN ACETATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso n. 035026020/E (in base 10), 11DX34 (in base 32); 7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso n. 035026018/E (in base 10), 11DX32 (in base 32). |
| Art. 2. La specialita' medicinale "Tractocile Atodiban Acetato" e' classificata come segue: 7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso, n. 035026020/E (in base 10), 11DX34 (in base 32); classe: "H". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 165.300 (ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 272.800 (I.V.A. inclusa); 7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso, n. 035026018/E (in base 10), 11DX32 (in base 32); classe: "H". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 53.000 (ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 87.500 (I.V.A. inclusa). Regime di fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. Vietata la vendita al pubblico. |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 18 giugno 2001 Il dirigente generale: Martini |
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