Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 4 giugno 2001, n. 268 |
Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali. |
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che stabilisce che l'esame finale sostenuto al termine della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, commi 3 e 4; Visto l'articolo 4 del decreto del 26 maggio 1998, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni in materia di esami finali; Visto l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle scuole di specializzazione; Visto l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124; Visto il medesimo articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalita' di svolgimento, nonche' la determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 132/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. 11236/DM del 30 maggio 2001); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Esame di Stato 1. L'esame di Stato che si svolge al termine delle scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, successivamente disciplinato dal decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio. 2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacita' di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attivita' svolte nella scuola di specializzazione. 3. Il candidato si presenta nella scuola ove ha concluso con esito positivo le attivita' formative previste dal corso di specializzazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art. 4 (Diploma di specializzazione). - (Omissis). 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed inparticolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione recante: "Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153. "Art. 4 (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario). - 1. La scuola ha la durata di due anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola: a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione; b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF; c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attivita' di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente. 2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 3. La scuola e' struttura didattica dell'universita', cui contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati. L'universita', o le universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facolta' interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento. 4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralita' di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi. 5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformita' ai seguenti criteri: a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e' relativo ad attivita' didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C; b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e' relativo ad attivita' didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C; c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'universita' deve essere piu' ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali. 6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano: a) valuta il percorso formativo compiuto nell'universita' o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti corrispondenti a non piu' di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute puo' essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della meta' degli obblighi stessi; b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralita' di abilitazioni; c) prevede, in aggiunta alle attivita' della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facolta' competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi; d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia. 7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, gia' abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria. 8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita' nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito il diploma nella scuola puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio". - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari): "Art. 4. - L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 (Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001): "Art. 1 (Disposizioni relative al personale della scuola). (Omissis). 6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonche' le relative modalita' di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalita' di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.". - Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione de testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamerto delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettate secondo modalita' da determinare con regolameato da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princîpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque lo posizioni di coloro che sono gia' inclusi in graduatoria. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative". Note all'art. 1: - La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - Per i riferimenti del decreto 26 maggio 1998 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 401 del citato decreto legislativo n. 297/1994, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Prova scritta 1. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella progettazione di un percorso didattico, eventualmente articolato in unita' o moduli, relativo ad argomenti predisposti, prima dello svolgimento della prova, dalle commissioni giudicatrici in numero almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati presenti in ogni giornata. Il candidato estrae una terna di argomenti e ne sceglie uno, sul quale svolge la prova. 2. La progettazione dovra' indicare, sotto forma di schema, in un contesto scolastico dato, la collocazione dell'argomento scelto all'interno del sistema di conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interessate, con riferimento alla struttura curricolare in cui l'unita' didattica e' inserita e alle connessioni interdisciplinari. Lo schema fara' riferimento agli obiettivi da raggiungere, all'itinerario didattico, alle motivazioni delle scelte metodologiche operate e ai sussidi e agli strumenti didattici anche multimediali, da utilizzare. 3. La progettazione potra' anche segnalare eventuali metodologie alternative rispetto a quelle proposte ed essere arricchita dalla indicazione di elementi strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di approfondimento su uno o piu' aspetti del percorso didattico progettato. 4. La valutazione della prova scritta e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 4. |
| Art. 3. Colloquio 1. Il colloquio, che si svolge nel giorno successivo a quello in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta, ha inizio con la presentazione e la discussione di una relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attivita' di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione. 2. Il colloquio prosegue con la illustrazione, sviluppata anche attraverso la presentazione di ulteriori elementi, dello schema di progettazione realizzato dal candidato in sede di prova scritta. Nel corso della sua esposizione il candidato dovra' dimostrare, con riferimento alla progettazione proposta, di essere in grado di: a) padroneggiare la disciplina nei suoi continui mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo sviluppo del curriculum; b) individuare, sotto gli aspetti strutturali e formativi, i rapporti tra la disciplina in questione e le discipline affini, in particolare quelle rientranti nella classe di concorso di riferimento; c) utilizzare proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa. |
| Art. 4. Valutazione delle prove d'esame 1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti cosi' suddivisi: 20 punti per la discussione prevista, all'articolo 3, comma 1, della relazione sulle attivita' di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione; 20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta prevista dall'articolo 3, comma 2. 2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi. |
| Art. 5. Curriculum 1. Al candidato viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo riportato ai sensi dell'articolo 4, un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione. 2. Il punteggio attribuito al curriculum e' espresso in quarantesimi. |
| Art. 6. Voto finale di abilitazione 1. Il voto finale di abilitazione in ottantesimi e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove d'esame previste dal precedente articolo 4 e di quello attribuito per il curriculum ai sensi del precedente articolo 5. 2. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il candidato che ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta. 3. Al candidato che non supera le prove d'esame e' consentita la partecipazione a successive sessioni di esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente, ai sensi degli articoli 4 e 5. L'esame puo' essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso. |
| Art. 7. Pluralita' di abilitazioni 1. I soli allievi gia' iscritti alla scuola di specializzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano frequentato una pluralita' di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per piu' di una classe. 2. Nel caso di cui al comma 1: a) la prova scritta e la corrispondente illustrazione e' unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta; b) per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle attivita' di tirocinio e di laboratorio didattico. |
| Art. 8. Punteggio aggiuntivo 1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti. 2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): "Art. 2 (Norme transitorie relative al personale docente). - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4. 3. Il regolamento di cui al comma 3, dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti. 4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentossessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverra', a titolo di riconoscimento della professionalita' acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacita' ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice e' composta da docenti del corso ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati". - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concerne: "Regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124".
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| Art. 9. Commissioni giudicatrici degli esami finali 1. Per ognuno degli indirizzi disciplinari per i quali, a norma dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si sia svolto il corso di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario e' costituita una commissione giudicatrice dell'esame di Stato finale previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 4, comma 2 e dall'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La commissione e' composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potra' essere aumentato e la commissione potra' essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni. 2. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal direttore scolastico regionale su una terna di nominativi designati dal direttore della scuola, su proposta del consiglio della Scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianita' effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo in servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica, appartenente ad un profilo non inferiore a quelli previsti dall'area B3. 3. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attivita' delle scuole di specializzazione; con riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi e' il docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha direttamente seguito l'attivita' di tirocinio del candidato e la stesura della conseguente relazione; per tale docente si prescinde dalla titolarita' nella specifica area disciplinare, di cui al comma 2. I docenti universitari sono designati dal direttore della scuola di specializzazione tra i docenti della stessa, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione. 4. Le commissioni giudicatrici, sono nominate con decreto del direttore scolastico regionale. Salvo motivata impossibilita', non piu' dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, concertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse. - La legge 3 agosto 1998, n. 315, recante: "Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1998, n. 202.
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| Art. 10. Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione 1. L'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, come previsto dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene attraverso il superamento di apposite prove di cultura generale, determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Per ognuno degli indirizzi disciplinari attivati nella scuola di specializzazione e' costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La commissione e' composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potra' essere aumentato e la commissione potra' essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni. 3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione alla scuola di specializzazione di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianita' effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo in servizio presso l'universita'. 4. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore della scuola tra una rosa di cinque nominativi designati dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attivita' delle scuole di specializzazione. 5. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore della scuola. Salvo motivata impossibilita', non piu' dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso. 6. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i corsi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 giugno 2001 Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334 |
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