Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di beni demaniali
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonche' dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto.
2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.
3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
1o febbraio 1963.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 30, della
legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle
lagune di Venezia edi Marano-Grado), pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89:
"2. La laguna di Marano-Grado e' costituita dal bacino
demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce
del Tagliamento alla foce del canale Primero ed e' compresa
fra il mare e la terraferma.".



 
Art. 2.
Trasferimento di funzioni amministrative
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino.
2. Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.



Nota all'art. 2:
- La legge 5 marzo 1963, n. 366, e' citata alla nota
all'art. 1.



 
Art. 3.
Funzioni conferite alla regione
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998. Si riporta il testo
dell'art. 88 della legge medesima:
"Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli
interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard
di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla
definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel
settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; alla valutazione degli
effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere del
settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il
censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle
acque dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale
sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione
della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle
linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico
integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi
che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di
conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione
dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle
iniziative per la realizzazione delle opere e degli
interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi
idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto
disposto dall'art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico
anche volte a garantire omogeneita', a parita' di
condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione
di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri
e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto
dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate
dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita'
di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15,
comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19,
comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa
alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento
e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard
volti a garantire omogeneita' delle condizioni di
salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la
difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'ente autonomo acquedotto
pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita
la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di
cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita
la conferenza Stato-regioni.".



 
Art. 4.
Trasferimento degli uffici
1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonche' gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1o luglio 2001. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonche' nei contratti di locazione degli im-mobili.
2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza puo' avvalersi degli uffici della regione.
 
Art. 5
Consegna dei beni

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.
6. I proventi introitati in relazione alla utilizzazione del demanio idrico sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base della programmazione di settore.
 
Art. 6.
Trasferimento del personale
1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1o luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.
2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.
 
Art. 7.
Funzioni conferite agli enti locali
1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarieta', le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone