| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 27 giugno 2001 |  
| Aggiornamento  per  il  bimestre luglio-agosto  2001 delle tariffe di fornitura  del  gas  ai  clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999. (Deliberazione n. 147/01). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Nella riunione del 27 giugno 2001;  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita)  26  aprile  2001,  n.  91/01,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: deliberazione  n.  91/01),  l'indice dei prezzi di riferimento It' , relativo  al  gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre  1993, n. 16/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 4 agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;  Viste:    la   deliberazione  dell'Autorita'  22  aprile  1999,  n.  52/99, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  24 giugno  1999,  n.  87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  152  del  1o luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto  1999,  25  ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno  2000,  28  agosto  2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento  ordinario  n.  2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001 e n. 91/01 richiamata in premessa;  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5 gennaio  2001,  supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n.  237/00),  cosi'  come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorita'  24  gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01;  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01, che  ha  modificato  le  formule  di calcolo delle variazioni Delta T definite   dalla  deliberazione  n.  52/99,  al  fine  di  consentire l'applicazione  dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione  alle  tariffe  determinate  con  il  nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1 luglio 2001;  Visto   in  particolare  l'art.  1  della  deliberazione  n.  52/99 dell'Autorita',  nel  quale  si  stabilisce  che  le  tariffe del gas naturale  vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice  It'  ,  calcolato  ai  sensi del comma 1.2 dello stesso articolo,  in  aumento  o  diminuzione,  maggiori  del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;                              Delibera:
                                 Art. 1.            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
    Le  tariffe  di  fornitura  del gas naturale ai clienti del mercato vincolato   di   cui  all'art.  1,  comma  1.1,  della  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99,  sono  diminuite  di  0,91 L/MJ. La diminuzione e' pari a 35,1 L/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.  |  
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