Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 giugno 2001 |
Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2001 della componente A2 della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e modifica della deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99. (Deliberazione n. 146/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 giugno 2001; Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 90/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%; Premesso inoltre che: l'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede che, fino alla rideterminazione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, l'Autorita' provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attivita' stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, e che l'Autorita' provvede altresi con modalita' analoghe a coprire i costi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, ove si attivino specifici consorzi con la societa' Sogin - Gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: Sogin), finalizzati a tali attivita'; l'Autorita', vista la specificita' delle attivita' coinvolte, la rilevanza dei costi previsti e gli elementi di incertezza insiti nei programmi presentati dalla Sogin, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) e dalla societa' FN S.p.a. (di seguito: FN) in data 29 settembre 2000, con deliberazione 6 dicembre 2000, n. 220/00 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha formulato una "Ulteriore proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", richiedendo, tra l'altro, una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000; l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modificazioni del decreto 26 gennaio 2000, prevede l'accoglimento di tale proroga; l'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro il 31 maggio 2001, l'Autorita' provveda alla quantificazione degli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, svolte dal Consorzio Sogin-Enea-FN, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorita' provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999; ai fini della determinazione di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorita', con lettera in data 11 maggio 2001 (prot. PB/M01/948/ea), hanno richiesto al Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare - Sicn, costituito tra la Sogin, l'Enea e la FN in data 22 dicembre 2000 (di seguito: consorzio Sicn), gli elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini della determinazione di cui sopra; con lettera in data 22 maggio 2001 (prot. n. 0007) il consorzio Sicn ha fornito alcune delle informazioni richieste evidenziando, tra l'altro, un aumento dei costi pari a circa 31,3 miliardi di lire rispetto ad un preventivo di spesa previsto per l'anno 2001, in misura pari a 57,1 miliardi di lire formulato nei programmi di attivita' dell'Enea e della FN trasmessi all'Autorita' dalla Sogin in data 12 dicembre 2000 (prot. n. 5346), aumento in gran parte imputabile al potenziamento delle opere di difesa idraulica del sito di Saluggia (Vercelli), citando l'ordinanza del Ministro dell'interno 30 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: ordinanza 30 aprile 2001); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto 26 gennaio 2000; il decreto 17 aprile 2001; l'ordinanza 30 aprile 2001; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio (di seguito: decreto 7 maggio 2001); il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, e deliberazione n. 90/01, richiamata in premessa; la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999; la deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99); la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000; la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000; la deliberazione n. 220/00, richiamata in premessa; la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario; recante modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99 e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: deliberazione n. 230/00); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario; la deliberazione dell'Autorita' 17 maggio 2001, n. 110/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001; Viste le lettere della Sogin del 29 settembre 2000, prot. n. 4482 e prot. n. 4483, pervenute all'Autorita' in data 3 ottobre 2000, prot. Autorita' n. 013712 e prot. n. 13714, (di seguito: lettere 29 settembre 2000) e gli allegati programmi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000; Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del 13 ottobre 2000, prot. n. 222357 (di seguito: nota 13 ottobre 2000), pervenuta all'Autorita' il 16 ottobre 2000, prot. Autorita n. 014178; Visti i programmi di attivita' dell'Enea e della societa' FN rappresentati all'Autorita' in data 12 dicembre 2000 dalla Sogin, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, a seguito della nota 13 ottobre 2000; Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97; il prezzo medio del paniere di combustibili fossili quotati sui mercati internazionali di cui all'allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, e' determinato sulla base delle quotazioni settimanali di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International; uno dei tipi di carbone assunti a riferimento, e precisamente quello di provenienza dalla Colombia, denominato "Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)", non risulta piu' quotato e, quindi, non viene piu' riportato dalla sopra richiamata pubblicazione a partire dall'ultima settimana di maggio 2001; Considerato inoltre che: con la deliberazione n. 39/00, l'Autorita' ha fissato, a decorrere dal 1o marzo 2000, l'aliquota della componente tariffaria A2, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali; dalle informazioni trasmesse all'Autorita' dal consorzio Sicn in data 22 maggio e 8 giugno 2001 risulta un rilevante incremento dei costi rispetto alle previsioni formulate, per l'anno 2001, nei programmi trasmessi all'Autorita' dalla Sogin, all'Enea e alla FN in data 29 settembre 2000 e 12 dicembre 2000, e permangono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entita' degli impegni e dei costi previsti ed incidere sull'attuazione dei programmi medesimi; l'ammontare dei costi previsti dipende, oltre che dalla voce di costo connessa al potenziamento delle opere di difesa idraulica del sito di Saluggia (Vercelli), anche dall'accelerazione dei programmi di disattivazione degli impianti nucleari dismessi dai principali esercenti nazionali, anche attraverso forme consortili, prevista dall'art. 1, lettere c) e d), del decreto 7 maggio 2001; la quantificazione degli importi da corrispondere al consorzio Sicn per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, puo' essere effettuata nel quadro piu' generale della rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 e basata sulla verifica dei programmi predisposti dalla Sogin, tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' previste, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto; l'applicazione delle disposizioni previste dai decreti 17 aprile 2001 e 7 maggio 2001, comporta un aumento dell'onere per l'utenza; Ritenuta l'opportunita' di: quantificare, secondo criteri prudenziali, gli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000; adeguare a titolo di acconto e salvo conguaglio, la componente tariffaria A2, al fine di generare, nel corso del secondo semestre dell'anno 2001, il gettito necessario attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99; modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, individuando la tipologia di carbone di provenienza dalla Colombia da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni: a) deliberazione n. 24/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, in materia di aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e modifica della medesima deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999; b) deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, come successivamente modificata e integrata; c) deliberazione n. 39/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000; d) deliberazione n. 113/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; e) deliberazione n. 244/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001; f) deliberazione n. 90/01 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001. |
| Art. 2. Aggiornamento delle componenti A La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1, e la tabella 9, di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00, n. 244/00 e n. 90/01, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente deliberazione. |
| Art. 3. Modifica della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali La disciplina relativa alla determinazione dell'indice carbone, di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 24/99, viene modificata sostituendo, a partire dalla prima settimana del mese di giugno 2001, la quotazione relativa al tipo di carbone di provenienza dalla Colombia e denominato "Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)" con quella relativa al carbone denominato "Bolivar (11600 Btu/lb, 0,8% S, 9% Ash)", riportata nella pubblicazione Coal Week International. |
| Art. 4. Disposizioni finali Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita'.it ed ha effetto a decorrere dal 1o luglio 2001. Milano, 27 giugno 2001 Il presidente: Ranci |
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