IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Sicilia degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    venti  sciroccali  dal  1o  agosto 2000 al 31 dicembre 2000 nella provincia di Catania;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi   segnalati,   per   effetto  dei  danni  alle  produzioni agrumicole  in  aree  specializzate,  sulla  base  degli atti tecnici prodotti dalla regione Sicilia;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per effetto  dei  danni  a  carico delle produzioni di agrumi, nelle aree specializzate   dei   sottoelencaticomuni,  in  cui  possono  trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Catania: venti sciroccali dal 1o agosto 2000 al 31 dicembre 2000, provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d); nel territorio  dei  comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano,  Caltagirone,  Camporotondo  Etneo,  Castel  di  Iudica, Castiglione  di  Sicilia,  Catania,  Fiumefreddo  di Sicilia, Giarre, Grammichele,  Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone,  Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco,  Motta  Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta,  San  Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza,  Sant'Agata  Li  Battiati,  Santa  Maria  di Licodia, Santa Venerina,  Scordia,  Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 18 giugno 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |