| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001 |  
| Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,   nonche'   delle   relative   istruzioni  per  la compilazione,  a  norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  109,  come  modificato  dal  decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal  decreto  legislativo  3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati  di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  6,  del citato decreto legislativo   n.   109   del  1998,  concernente  l'approvazione  dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica, dell'attestazione e delle istruzioni per la compilazione;  Sentiti    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica amministrazione e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;  Sulla  proposta dei Ministri per la solidarieta', di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica  e  dell'attestazione  nonche'  le  relative  istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A al presente decreto.  2.  Il  rendimento  medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare  al  patrimonio  mobiliare  nell'anno  di riferimento della dichiarazione  sostitutiva  unica, e' reso noto con comunicazione del Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La  dichiarazione  sostitutiva unica e' redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.  2.   L'attestazione   della   presentazione   della   dichiarazione sostitutiva  unica  e'  rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui all'art.  4,  comma  4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato  dal  decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.  3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S., secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del decreto legislativo  n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n.  130  del  2000.  L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore  della  situazione  economica (ISE) e dell'indicatore della  situazione  economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista  nell'allegato  A  al  presente  decreto e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonche' al dichiarante, anche a fine  dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita', secondo il  modello  di  attestazione  ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene  in  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 6 del decreto  legislativo  n.  109  del  1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del  1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti  prestazioni  sociali  agevolate,  per l'erogazione delle quali  gli  enti  erogatori  abbiano  previsto,  nella  disciplina di propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti  a  presentare  ulteriori  dichiarazioni  se l'applicazione di detti  criteri puo' essere effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.  2.  I  comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali e'   presentata   la   dichiarazione   sostitutiva  unica  assicurano l'assistenza  necessaria  al dichiarante per la corretta compilazione della  dichiarazione  sostitutiva  unica,  anche  attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 18 maggio 2001              Il Presidente del Consiglio dei Ministri                                Amato               Il Ministro per la solidarieta' sociale                                Turco                      Il Ministro delle finanze                              Del Turco                Il Ministro per la funzione pubblica                              Bassanini  |  
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           MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA   E DELL'ATTESTAZIONE, E RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE        ---->  Vedere allegato da pag. 22 a pag. 42    <----  |  
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