Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 25 maggio 2001, n. 264 |
Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recanti norme agevolative per le donazioni di opere librarie e dotazioni informatiche. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico sulle imposte dirette; Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324, che stabilisce agevolazioni fiscali per le donazioni d'opere librarie e di dotazioni informatiche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il comma 3 dell'articolo 54, della legge 23 novembre 2000, n. 324, demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la regolamentazione della disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5351 del 7 maggio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito soggettivo 1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonche' i soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342. 2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono: a) gli enti locali; b) gli istituti di prevenzione e pena; c) le istituzioni scolastiche; d) gli orfanotrofi; e) gli enti religiosi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324, e' riportato in nota alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324: "1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'art. 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adattati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3, della legge 23 novembre 2000, n. 324: "3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delIart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo". Note all'art. 1, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917: "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5". - Il testo dell'art. 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, e' riportato in nota alle premesse.
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| Art. 2. Ambito oggettivo 1. Le cessioni gratuite di cui al comma 1 del precedente articolo, hanno per oggetto i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione. 2. Per prodotto editoriale, agli effetti del presente decreto, s'intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 3. Per dotazione informatica, agli effetti del presente decreto, s'intendono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni; 4. I prodotti di cui ai commi precedenti si considerano non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non siano piu' inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino piu' adeguati alle esigenze del cedente. |
| Art. 3. Disciplina fiscale 1. Le cessioni di prodotti editoriali e le dotazioni informatiche, di cui ai precedenti articoli del presente decreto, non costituiscono ricavi ne' plusvalenze patrimoniali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le cessioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, di cui agli articoli precedenti, sono equiparate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alla distruzione di beni. 3. La distruzione dei beni di cui al comma precedente, risulta, in via alternativa: a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualita', quantita' dei beni medesimi nonche' i soggetti riceventi; b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, o con altro valido documento di trasferimento; c) da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente, oltre alla natura, quantita' e qualita' dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 maggio 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 298
Note all'art. 3, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 53, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1, destinati al consumo personale a familiare dell'imprenditore, assegnati al soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa". - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) - b) - c) (omissis); d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa". Nota all'art 3, comma 3, lettera a): - Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presenze decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinatario a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nel'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Nota all'art 3, comma 3, lettera b): - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472: "3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubbica 25 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalita' del cedente, del cessionario e dell'eventuate incaricato del trasporto, nonche' la descrizione della natura, della qualita' e della quantita' dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento e' idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto". Note all'art. 3, comma 3, lettera c): - Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della data, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relatve alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell''ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. (Comma abrogato dall'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695). Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.". "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche', l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate entro il giorno non festivo successivo. (Periodo abrogato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695). Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fatture comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' di osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione deIle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni descritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota, tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.". "Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. (Comma abrogato dall'art, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695). Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene, o prestatore del servizio. ovvero il nome e cognome non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'amnmontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. (Comma abrogato dall'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695). La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri, o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
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