Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2001, n. 264
Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recanti norme agevolative per le donazioni di opere librarie e dotazioni informatiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico sulle imposte dirette;
Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324, che stabilisce agevolazioni fiscali per le donazioni d'opere librarie e di dotazioni informatiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il comma 3 dell'articolo 54, della legge 23 novembre 2000, n. 324, demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la regolamentazione della disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5351 del 7 maggio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito soggettivo
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonche' i soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342.
2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono:
a) gli enti locali;
b) gli istituti di prevenzione e pena;
c) le istituzioni scolastiche;
d) gli orfanotrofi;
e) gli enti religiosi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 54 della legge 23 novembre 2000,
n. 324, e' riportato in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, della
legge 23 novembre 2000, n. 324:
"1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche
non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali,
agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni
scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono
considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e non si considerano destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53,
comma 2, in materia di ricavi, e dell'art. 54, comma 1,
lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adattati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3, della
legge 23 novembre 2000, n. 324:
"3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi delIart. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo".
Note all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917:
"1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che
derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'
di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'art. 5".
- Il testo dell'art. 54, comma 1, della legge
23 novembre 2000, n. 342, e' riportato in nota alle
premesse.



 
Art. 2.
Ambito oggettivo
1. Le cessioni gratuite di cui al comma 1 del precedente articolo, hanno per oggetto i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
2. Per prodotto editoriale, agli effetti del presente decreto, s'intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
3. Per dotazione informatica, agli effetti del presente decreto, s'intendono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
4. I prodotti di cui ai commi precedenti si considerano non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non siano piu' inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino piu' adeguati alle esigenze del cedente.
 
Art. 3.
Disciplina fiscale
1. Le cessioni di prodotti editoriali e le dotazioni informatiche, di cui ai precedenti articoli del presente decreto, non costituiscono ricavi ne' plusvalenze patrimoniali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le cessioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, di cui agli articoli precedenti, sono equiparate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alla distruzione di beni.
3. La distruzione dei beni di cui al comma precedente, risulta, in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualita', quantita' dei beni medesimi nonche' i soggetti riceventi;
b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente, oltre alla natura, quantita' e qualita' dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 298



Note all'art. 3, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1, destinati al consumo
personale a familiare dell'imprenditore, assegnati al soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa".
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53,
concorrono a formare il reddito:
a) - b) - c) (omissis);
d) se i beni vengono destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa".
Nota all'art 3, comma 3, lettera a):
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presenze decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice
civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219
dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono
essere eseguite anche all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto a dall'ufficio del registro. Se la numerazione e
la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il
notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'amministrazione del
contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinatario
a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e
25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nel'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Nota all'art 3, comma 3, lettera b):
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472:
"3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubbica
25 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data,
delle generalita' del cedente, del cessionario e
dell'eventuate incaricato del trasporto, nonche' la
descrizione della natura, della qualita' e della quantita'
dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Lo stesso documento e' idoneo a superare le
presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto".
Note all'art. 3, comma 3, lettera c):
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della data,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relatve alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell''ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
(Comma abrogato dall'art. 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.".
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche', l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate entro il giorno
non festivo successivo.
(Periodo abrogato dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fatture
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' di osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione deIle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
descritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota, tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministero delle finanze.".
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
(Comma abrogato dall'art, 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene, o prestatore del servizio. ovvero il nome
e cognome non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'amnmontare dell'imposta, il titolo
di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
(Comma abrogato dall'art. 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695).
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri, o agenzie di
viaggi, quale ne sia l'importo".



 
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