| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 263 |  
| Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale della regione Valle d'Aosta  in  materia  di  accertamento  della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;  Acquisito  il  parere  del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.  1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione, al notaio e'  richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una  commissione  nominata  con decreto del presidente della giunta e composta   da   un   rappresentante   del   collegio   notarile,   un rappresentante  del  Ministero  della  giustizia ed un rappresentante della regione.  2.  I  criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i piu' alti livelli della funzione dirigenziale. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di          leggi e regolamenti.              - La  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4,          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59 del 10 marzo          1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".              - La  legge  costituzione  23 settembre  1993, n. 2, e'          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del          25 settembre  1993;  l'art.  48-bis,  aggiunto  dall'art. 3          della  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il          seguente:              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla          regione.              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tra  dal  consiglio          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere          del consiglio stesso".
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|   |                                 Art. 2.  1.  La  commissione  di cui all'articolo 1 e' nominata su richiesta del  consiglio notarile di Aosta, entro venti giorni dalla data della richiesta.  2.  Nel  caso  di  notai  di nuova nomina, tale istanza deve essere presentata  al  presidente  della  giunta  entro  trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei concorrenti che hanno superato le prove scritte  nel  concorso  per esame di cui al regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Le prove di accertamento della conoscenza della lingua francese  devono  concludersi  prima  della pubblicazione dell'elenco delle  sedi  disponibili per l'assegnazione ai vincitori del concorso per esame.  3.  Nel  caso  di  notai  in esercizio che intendano concorrere per l'assegnazione  di  sedi  vacanti  in  Valle  d'Aosta, gli stessi, in qualunque   tempo,   possono  richiedere  al  consiglio  notarile  la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo. 
                                         Nota all'art. 2:              - Il   regio   decreto   22 dicembre   1932,   n.  1728          (Modificazioni    alle   disposizioni   regolamentari   sul          conferimento  dei  posti  di  notaio),  e' stato pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 10.
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