Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 263 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione, al notaio e' richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione. 2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i piu' alti livelli della funzione dirigenziale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzione 23 settembre 1993, n. 2, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il seguente: "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tra dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".
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| Art. 2. 1. La commissione di cui all'articolo 1 e' nominata su richiesta del consiglio notarile di Aosta, entro venti giorni dalla data della richiesta. 2. Nel caso di notai di nuova nomina, tale istanza deve essere presentata al presidente della giunta entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei concorrenti che hanno superato le prove scritte nel concorso per esame di cui al regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Le prove di accertamento della conoscenza della lingua francese devono concludersi prima della pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione ai vincitori del concorso per esame. 3. Nel caso di notai in esercizio che intendano concorrere per l'assegnazione di sedi vacanti in Valle d'Aosta, gli stessi, in qualunque tempo, possono richiedere al consiglio notarile la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.
Nota all'art. 2: - Il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 10.
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| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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