| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262 |  
| Norme   di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione Trentino-Alto  Adige  recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente  della  Repubblica  15 luglio  1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo  107,  comma  secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della giustizia;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.  1.  Dopo  l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente articolo:  "Art.  10-bis.  La  provincia  di  Bolzano  promuove e coordina gli interventi  di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto  competente  a  fissare  le  norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note al titolo:              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          1o novembre   1973,  n.  691,  e'  stato  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  16 novembre  1973,  n.  296.      - Il          decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.          574,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio          1989, n. 105.          Note alle premesse 2:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di          leggi e regolamenti.              - I decreti del Presidente della Repubblica 1o novembre          1973,  n.  691  e 15 luglio 1988, n. 574, sono citati nelle          note  al titolo.     - Il testo del secondo comma dell'art.          107  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto          1972,  n.  670,  e'  il  seguente:      "2.  In  seno  alla          commissione  di  cui  al  precedente comma e' istituita una          speciale  commissione  per  le norme di attuazione relative          alle  materie attribuite alla competenza della provincia di          Bolzano,   composta   di   sei   membri,   di  cui  tre  in          rappresentanza  dello  Stato e tre della provincia. Uno dei          membri  in  rappresentanza  dello Stato deve appartenere al          gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza          della  provincia  deve  appartenere  al  gruppo linguistico          italiano".          Nota all'art. 1:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 102 dello statuto di          autonomia della regione Trentino-Alto Adige:              "Art.  102.  - Le popolazioni ladine hanno diritto alla          valorizzazione   delle   proprie  iniziative  ed  attivita'          culturali,  di  stampa  e  ricreative,  nonche' al rispetto          della  toponomastica  e  delle tradizioni delle popolazioni          stesse.              Nelle  scuole  dei comuni della provincia di Trento ove          e'  parlato  il  ladino  e'  garantito l'insegnamento della          lingua e della cultura ladina".
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                                         Nota all'art. 2:              - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 32 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  15 luglio 1988, n. 574, come          modificato dal presente decreto, e' il seguente:              "3.   Gli   atti   di  cui  all'art.  4  emanati  dalle          amministrazioni  di cui al comma 1 sono redatti in italiano          e  tedesco,  seguiti  dal  testo in ladino. La regione e la          provincia  di  Bolzano  provvedono alla pubblicazione degli          atti normativi e delle circolari di diretto interesse della          popolazione  ladina residente in provincia di Bolzano nella          lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea          al  testo  in  lingua  italiana  e tedesca e, comunque, non          successiva  a trenta giorni dalla data di pubblicazione del          testo  in  lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata          in vigore".              4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al          gruppo  linguistico  ladino  residente  nella  provincia di          Bolzano  di  essere  esaminato  e interrogato, nei processi          svolgentisi   nella   provincia   di   Bolzano,  nella  sua          madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo          di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini          dell'applicazione  del  capo  IV  del  presente decreto, il          predetto  cittadino  ha  la  facolta'  di  usare  la lingua          tedesca  anziche' quella italiana. Nei procedimenti davanti          al  giudice  di  pace  competente  per  i  territori  delle          localita'  ladine  della provincia di Bolzano e' consentito          l'uso  della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico          di  giudice  di  pace  competente  per  i  territori  delle          localita'  ladine  della  provincia  di Bolzano deve essere          riconosciuta  la  precedenza  assoluta  a coloro che sono a          conoscenza  della  lingua  ladina  accertata  ai  sensi del          decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.          752.  Per  tali  procedimenti davanti ai giudici di pace la          regione   Trentino-Alto   Adige   assicura  gli  interventi          organizzativi e finanziari occorrenti".
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