Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 261 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della giustizia e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. Al comma 1 dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, e' citato nella nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Nota all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. In attuazione dei principi contenuti nell'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'art. 102 dello statuto di autonomia". - Si riporta il testo dell'art. 102 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige: "Art. 102. - Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".
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| Art. 2. Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione e', di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1 (Uso della lingua ladina). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facolta' di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette localita'. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia. 2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina. 3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle localita' ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. 4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina. 4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione e', di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana".
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| Art. 3. Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' introdotto il seguente: "Art. 1-bis (Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace). - 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 e' consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale. 3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non e' possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento. 5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalita' di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5".
Note all'art. 3: - Il testo del comma 3, dell'art. 9, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' il seguente: "3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale". - Si riporta il testo dell'art. 109 del codice di procedura penale: "Art. 109 (Lingua degli atti). - 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. 2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartenga a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'".
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| Art. 4. Introduzione dell'articolo 3-ter nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' inserito il seguente: "Art. 3-ter (Ripristino dei cognomi in forma originaria). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. 2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed e' presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo' essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento e' esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta. 3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti". |
| Art. 5. Introduzione dell'articolo 3-quater nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. Dopo l'articolo 3-ter del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' introdotto il seguente: "Art. 3-quater (Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. 2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attivita' realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalita' la provincia puo' stipulare appositi accordi con le emittenti locali. 3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 puo' essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea".
Nota all'art. 5: - La legge 14 aprile 1975, n. 103, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102.
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| Art. 6. Introduzione dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finali). - 1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto piu' favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 6: - La legge 15 dicembre 1999, n. 483, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297.
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