Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 2001, n. 260 |
Schema di norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e di Bolzano. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dall'errata- corrige: (( Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e di Bolzano. )) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Uffici dei commissari di governo per le province di Trento e di Bolzano 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalita' da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Note all'art. 1: - Il testo del comma 3 dell'art. 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente: "3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di governo nelle regioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento 1. A decorrere dalla stessa data indicata nell'articolo 1, il personale appartenene ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. 2. Il personale di cui al comma 1 puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.
Nota all'art. 2: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 del 12 settembre 1988 alla Gazzetta Ufficiale n. 214.
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| Art. 3. Ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano 1. Nella provincia di Bolzano per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, attribuite dallo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige al commissario del governo, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di supporto agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' istituito il ruolo locale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, dell'Amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto, per la quale non trova applicazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327. 2. Il comma 1 non si applica per il personale della carriera prefettizia e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato. 3. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio presso l'ufficio del commissario del governo di Bolzano ovvero presso gli uffici periferici della pubblica sicurezza della provincia di Bolzano, trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. 4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il personale del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, transita nella dotazione organica indicata nella tabella A del ruolo locale del Ministero dell'interno di cui al comma 1. 5. A decorrere dalla stessa data indicata al comma 4, il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e nei confronti dello stesso trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. 6. Il personale di cui ai commi 3 e 5, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui al comma 1. 7. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicato nei commi 4 e 5, puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Alla copertura dei posti vacanti del ruolo del Ministero dell'interno, di cui al comma 1, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In caso di mancata copertura con le procedure di cui alla citata norma, si provvede ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero il commissario del governo provvede al distacco di personale appartenente agli altri ruoli locali o, fatte salve le norme sulla mobilita', al passaggio di ruolo anche da altre amministrazioni, di personale ugualmente appartenente agli altri ruoli locali. 9. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: "Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto. I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. I costi riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purche' non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proprozionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni. I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa". "Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano. I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti di profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi puo' partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche' in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira. Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonche' per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti. Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate. Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327: "Art. 21. - In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissari del governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente puo' essere comandato, presso il predetto commissariato del governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano". - Il comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1991, n. 232. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe': 1) licenza di scuola elementare; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 4) diploma di laurea. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'. Gli attestati hanno validita' di sei anni. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del commissario del governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente". - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 14. Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente".
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| Tabella A
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO ===================================================================== |Qualifica funzionale|Dotazione organica ===================================================================== Direttore amministrativo | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore amministrativo | | contabile | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore traduttore | | interprete | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | C2 (VIII) | 6 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | | contabile | C2 (VIII) | 3 --------------------------------------------------------------------- Revisore traduttore | | interprete | C2 (VIII) | 3 --------------------------------------------------------------------- Funzionario informatico | C2 (VIII) | 1 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | C1 (VII) | 16 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | | contabile | C1 (VII) | 8 --------------------------------------------------------------------- Traduttore interprete | C1 (VII) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente sociale | | coordinatore | C1 (VII) | 2 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore informatico | C1 (VII) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente biblioteca | B3 (VI) | 1 --------------------------------------------------------------------- Assistente linguistico | B3 (VI) | 3 --------------------------------------------------------------------- Assistente informatico | B3 (VI) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | B3 (VI) | 13 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | | contabile | B3 (VI) | 8 --------------------------------------------------------------------- Operatore amministrativo | | contabile | B2 (V) | 23 --------------------------------------------------------------------- Coadiutore amministrativo | | contabile | B1 (IV) | 9 | A1 | 6 --------------------------------------------------------------------- Settore tecnico | | --------------------------------------------------------------------- Ausiliario | | --------------------------------------------------------------------- Manutentore | B1 (IV) | 1 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | | 118 |
| Tabella B
UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ===================================================================== |Qualifica funzionale|Dotazione organica ===================================================================== Direttore amministrativo | | contabile | IX | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore traduttore | | interprete | IX | 1 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | VIII | 2 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | | contabile | VIII | 1 --------------------------------------------------------------------- Revisore traduttore | | interprete | VIII | 1 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | VII | 9 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | | contabile | VII | 9 --------------------------------------------------------------------- Traduttore interprete | VII | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | VI | 7 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | | contabile | VI | 7 --------------------------------------------------------------------- Assistente linguistico | VI | 2 --------------------------------------------------------------------- Operatore amministrativo | | contabile | V | 17 --------------------------------------------------------------------- Coadiutore amministrativo | | contabile | IV | 18 | V | 2 --------------------------------------------------------------------- Settore tecnico | | --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | | --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | IV | 4 --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | III | 15 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | | 100 |
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