| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 21 giugno 2001 |  
| Direttiva  per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe  e  per  la fatturazione ai clienti finali. (Deliberazione n. 136/01). |  
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             L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Nella riunione del 21 giugno 2001;  Premesso che:    a  decorrere  dal  1o gennaio  2002 l'euro e' moneta di conto e a decorrere  dal  1o marzo  2002 non e' piu' possibile emettere fatture che  riportino  simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi in lire;    il  Comitato  euro  ha  raccomandato  agli esercenti i servizi di pubblica   utilita'   di   iniziare   la  fatturazione  in  euro  dei corrispettivi  dovuti  per  l'erogazione  dei servizi a decorrere dal 1o luglio 2001;    numerosi  esercenti  hanno manifestato l'intenzione di avviare la fatturazione in euro nell'erogazione ai clienti finali dei servizi di distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  e  del  gas a decorrere  dal  mese  di  luglio  2001  e hanno avanzato richieste di chiarimento  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito:  Autorita)  sui  criteri  di  conversione  e  di  calcolo da adottare nel passaggio dalla lira all'euro;  Visti:    la legge 25 novembre 1995, n. 481;    la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997;    il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;    il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;    il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio;    la   deliberazione   dell'Autorita'  14 aprile  1999,  n.  42/99, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana ai sensi   dell'art.  2,  comma  12,  lettere  h)  ed  l),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: deliberazione n. 42/99);    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  306  del 31 dicembre 1999, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la  determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  distribuzione e vendita  ai  clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 204/99);    la   deliberazione   dell'Autorita'   16 marzo  2000,  n.  55/00, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 78 del 3 aprile  2000, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione  dei consumi di elettricita' ai sensi dell'art. 2, comma 12,  lettere  h)  ed  l),  della  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di seguito; deliberazione n. 55/00);    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  4 del 5 gennaio 2001, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del  gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 237/00);  Considerato che:    la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997   recante  problematiche  connesse  all'introduzione  dell'euro, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 155 del 5 luglio  1997, richiede che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo  propulsivo  e di guida nel processo di introduzione dell'euro, anche  al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il passaggio  dalla  moneta  nazionale  all'euro  per  i  cittadini e le imprese;    il   decreto   legislativo   24 giugno   1998,  n.  213,  recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a  norma  dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 166/L alla Gazzetta Ufficiale -  serie  generale,  n.  157  dell'8 luglio  1998  come modificato ed integrato   con  decreto  legislativo  del  15 giugno  1999,  n.  206 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1999, prevede all'art. 4che a decorrere dal 1o gennaio 1999 quando  un  importo  in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle  che  stabiliscono  tariffe,  prezzi  amministrati  o comunque imposti  non  costituisce  autonomo  importo  monetario  da  pagare o contabilizzare  ed  occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va  utilizzato  con  almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per  gli  importi  originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre  decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di  lire;  d)  due  cifre  decimali  per  gli importi originariamente espressi in migliaia di lire;  Considerato inoltre che:    le deliberazioni n. 42/99 e n. 55/00 fanno riferimento in termini generali alle modalita' di fatturazione in euro;    le  deliberazioni  n.  204/99  e  n.  237/00  prevedono  entrambe all'art.  9.1 che con separato provvedimento l'Autorita' definisca le modifiche  delle  unita'  monetaria  delle unita' di misura derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  Ritenuto che:    in  occasione  della  conversione  in  euro  di  importi  in lire contenuti  in  norme  vigenti,  o  in  norme  non  piu'  in vigore da applicare  in  sede  di  rettifiche  o  conguagli,  che  stabiliscono tariffe,  prezzi  amministrati o comunque imposti relativi ai servizi di  distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, sia opportuno che  l'importo  convertito  vada  utilizzato  con  almeno  sei  cifre decimali  al  fine  di  ridurre al minimo per il cliente finale e per l'esercente le approssimazioni derivanti dalla conversione;    i corrispettivi unitari debbano essere espressi nelle fatture dei medesimi  servizi  ai  clienti finali in centesimi di euro con almeno quattro cifre decimali o in euro con almeno sei cifre decimali;    gli importi da pagare o contabilizzare possano essere espressi in euro arrotondati alla seconda cifra decimale nelle fatture ai clienti finali;    debbano  considerarsi  come  autonomi importi da contabilizzare i corrispettivi  derivanti  dalla  moltiplicazione  di un corrispettivo unitario per una determinata quantita';    nella   conversione  da  euro  in  lire  dell'importo  finale  da fatturare,  che  puo' essere effettuata secondo le norme vigenti fino al   31 marzo  2002,  l'importo  in  lire  debba  essere  arrotondato conformemente  a  quanto  fissato dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio;                              Delibera:                               Art. 1.           Conversione in euro di importi espressi in lire  Sono  convertiti  in  euro  utilizzando almeno sei cifre decimali i corrispettivi  unitari  in  lire che si riferiscono a tariffe, prezzi amministrati   o   comunque   imposti  relativamente  ai  servizi  di distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  e  del gas ai clienti finali come previsti dalle norme vigenti, o in norme non piu' in vigore da applicare in sede di rettifiche o di conguagli.  |  
|   |                                 Art. 2.          Disposizioni relative all'esposizione di importi          convertiti in euro nei documenti di fatturazione  2.1. Nei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e  gas  sono  riportati in centesimi di euro con almeno quattro cifre decimali   i   corrispettivi   unitari  relativi  a  tariffe,  prezzi amministrati   o  comunque  imposti,  nonche'  a  opzioni  tariffarie convertiti in euro.  2.2.  In  alternativa  a quanto previsto al comma 2.1 gli esercenti dei  servizi  di  distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del  gas  possono  riportare  in euro con almeno sei cifre decimali i corrispettivi  unitari  relativi  a  tariffe,  prezzi  amministrati o comunque imposti, nonche' a opzioni tariffarie convertiti in euro.  2.3. Nei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e  gas, sono riportati in euro con arrotondamento almeno alla seconda cifra  decimale  i corrispettivi convertiti in euro che costituiscono importi da contabilizzare autonomamente o da pagare, intendendosi per corrispettivi   da   contabilizzare  autonomamente  gli  importi  che risultano  dalla moltiplicazione di un corrispettivo unitario per una determinata quantita'.  |  
|   |                                 Art. 3.           Conversione in lire di importi espressi in euro  Nella  conversione  in  lire  di  importi  denominati  in  euro gli arrotondamenti  sono  conformi  a  quanto  previsto  dall'art.  5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Disposizioni finali  La  presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.    Milano, 21 giugno 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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