Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 21 giugno 2001 |
Direttiva per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali. (Deliberazione n. 136/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2001; Premesso che: a decorrere dal 1o gennaio 2002 l'euro e' moneta di conto e a decorrere dal 1o marzo 2002 non e' piu' possibile emettere fatture che riportino simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi in lire; il Comitato euro ha raccomandato agli esercenti i servizi di pubblica utilita' di iniziare la fatturazione in euro dei corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi a decorrere dal 1o luglio 2001; numerosi esercenti hanno manifestato l'intenzione di avviare la fatturazione in euro nell'erogazione ai clienti finali dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas a decorrere dal mese di luglio 2001 e hanno avanzato richieste di chiarimento all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) sui criteri di conversione e di calcolo da adottare nel passaggio dalla lira all'euro; Visti: la legge 25 novembre 1995, n. 481; la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997; il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206; il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio; la deliberazione dell'Autorita' 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere h) ed l), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: deliberazione n. 42/99); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 204/99); la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere h) ed l), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito; deliberazione n. 55/00); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 237/00); Considerato che: la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997 recante problematiche connesse all'introduzione dell'euro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997, richiede che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'euro per i cittadini e le imprese; il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 166/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 157 dell'8 luglio 1998 come modificato ed integrato con decreto legislativo del 15 giugno 1999, n. 206 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1999, prevede all'art. 4che a decorrere dal 1o gennaio 1999 quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire; Considerato inoltre che: le deliberazioni n. 42/99 e n. 55/00 fanno riferimento in termini generali alle modalita' di fatturazione in euro; le deliberazioni n. 204/99 e n. 237/00 prevedono entrambe all'art. 9.1 che con separato provvedimento l'Autorita' definisca le modifiche delle unita' monetaria delle unita' di misura derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Ritenuto che: in occasione della conversione in euro di importi in lire contenuti in norme vigenti, o in norme non piu' in vigore da applicare in sede di rettifiche o conguagli, che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti relativi ai servizi di distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, sia opportuno che l'importo convertito vada utilizzato con almeno sei cifre decimali al fine di ridurre al minimo per il cliente finale e per l'esercente le approssimazioni derivanti dalla conversione; i corrispettivi unitari debbano essere espressi nelle fatture dei medesimi servizi ai clienti finali in centesimi di euro con almeno quattro cifre decimali o in euro con almeno sei cifre decimali; gli importi da pagare o contabilizzare possano essere espressi in euro arrotondati alla seconda cifra decimale nelle fatture ai clienti finali; debbano considerarsi come autonomi importi da contabilizzare i corrispettivi derivanti dalla moltiplicazione di un corrispettivo unitario per una determinata quantita'; nella conversione da euro in lire dell'importo finale da fatturare, che puo' essere effettuata secondo le norme vigenti fino al 31 marzo 2002, l'importo in lire debba essere arrotondato conformemente a quanto fissato dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio; Delibera: Art. 1. Conversione in euro di importi espressi in lire Sono convertiti in euro utilizzando almeno sei cifre decimali i corrispettivi unitari in lire che si riferiscono a tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti relativamente ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas ai clienti finali come previsti dalle norme vigenti, o in norme non piu' in vigore da applicare in sede di rettifiche o di conguagli. |
| Art. 2. Disposizioni relative all'esposizione di importi convertiti in euro nei documenti di fatturazione 2.1. Nei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas sono riportati in centesimi di euro con almeno quattro cifre decimali i corrispettivi unitari relativi a tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti, nonche' a opzioni tariffarie convertiti in euro. 2.2. In alternativa a quanto previsto al comma 2.1 gli esercenti dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas possono riportare in euro con almeno sei cifre decimali i corrispettivi unitari relativi a tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti, nonche' a opzioni tariffarie convertiti in euro. 2.3. Nei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas, sono riportati in euro con arrotondamento almeno alla seconda cifra decimale i corrispettivi convertiti in euro che costituiscono importi da contabilizzare autonomamente o da pagare, intendendosi per corrispettivi da contabilizzare autonomamente gli importi che risultano dalla moltiplicazione di un corrispettivo unitario per una determinata quantita'. |
| Art. 3. Conversione in lire di importi espressi in euro Nella conversione in lire di importi denominati in euro gli arrotondamenti sono conformi a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio. |
| Art. 4. Disposizioni finali La presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 21 giugno 2001 Il presidente: Ranci |
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