Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 5 giugno 2001 |
Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 122/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 5 giugno 2001; Premesso che: ai sensi dell'art. 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico e' tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000; ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorita' puo' differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva; l'Autorita' con deliberazione 3 agosto 2000, n. 145/00 (di seguito deliberazione n. 145/00 dell'Autorita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000, e con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 246/2000 (di seguito deliberazione n. 246/2000) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2001, ha disposto per alcuni soggetti che ne avevano fatto richiesta il differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99; ai sensi dell'art. 2, comma 2, della deliberazione n. 246/00 e' stato posto un termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione alla presentazione di ulteriori richieste di differimento degli obblighi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 61/99; l'Azienda generale servizi municipali di Verona S.p.a., l'Azienda energetica municipale Torino S.p.a., l'AEM S.p.a. di Milano, ASM Brescia S.p.a., la Meta S.p.a. di Modena, l'Azienda multiservizi imolese S.p.a. di Imola, l'ACEA S.p.a. di Roma, la Serene S.p.a. di Torino, l'EnBW Italia S.p.a., ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorita' n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorita', entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; la Sogetel S.p.a. di Torino, Sondel S.p.a. per conto di: Sondel S.p.a., Termica Buffalora S.r.l., Termica Celano S.r.l. Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Termica Narni S.r.l., Termica Sesto San Giovanni S.r.l., Termica Settimo Torinese S.r.l., Termica Lucchese S.r.l., Sondel trasmissione S.r.I., Sondel Energy Trading S.r.l., Caffaro energia S.r.l. per conto di: Caffaro energia S.r.l., Caffaro energia trasmissione S.r.l., la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa' per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri di Napoli, ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorita' n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorita', entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento all'esercizio 2002 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Premesso inoltre che: i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale, n. 75 del 1o aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997) determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica; l'art. 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a decorrere dal 1o gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la deliberazione n. 61/99, e in particolare l'art. 15, comma 2; la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoposti a societa' di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191; i decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997, che determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica; Considerato che: le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa sono state motivate essenzialmente da difficolta' di adeguamento dei sistemi informativi; lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attivita' del settore elettrico; la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, crea una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilita' dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica. Considerato altresi' che la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa' per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri di Napoli ha presentato richiesta all'Autorita' per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e che tale richiesta e' stata accolta con la deliberazione n. 246/00; Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle istanze di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse, ancorche' siano state inviate con un certo ritardo; Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attivita' del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997; Delibera: Art. 1. Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. L'Azienda generale servizi municipali di Verona S.p.a., l'Azienda energetica municipale Torino S.p.a., l'AEM S.p.a. di Milano, ASM Brescia S.p.a., la Meta S.p.a. di Modena, l'Azienda multiservizi imolese S.p.a. di Imola, l'ACEA S.p.a. di Roma, la Serene S.p.a. di Torino, l'EnBW Italia S.p.a., la Sogetel S.p.a. di Torino, Sondel S.p.a., Termica Buffalora S.r.l., Termica Celano S.r.l. Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Termica Narni S.r.l., Termica Sesto San Giovanni S.r.l., Termica Settimo Torinese S.r.l., Termica Lucchese S.r.l., Sondel trasmissione S.r.l., Sondel Energy Trading S.r.l., Caffaro energia S.r.l., Caffaro energia trasmissione S.r.l., sono tenuti all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000. |
| Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 2.1. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione in materia di separazione contabile e amministrativa, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997. 2.2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 5 giugno 2001 Il presidente: Ranci |
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